ORDINANZA N. 168
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1996 dal Pretore di Forlì, sul ricorso proposto da Caiconti Manuel contro il Prefetto di Forlì, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione avverso un provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, il Pretore di Forlì, con ordinanza emessa il 17 ottobre 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), secondo cui alla commissione del reato di inversione del senso di marcia sulle autostrade e strade extraurbane principali consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;
che, a giudizio del rimettente, il sistema sanzionatorio delineato dall'impugnata norma contempla due distinti procedimenti, l'uno penale e l'altro amministrativo, autonomi tra loro e senza reciproca relazione di pregiudizialità, vòlti rispettivamente all'applicazione della sanzione principale e di quella accessoria, aventi come identico oggetto primario l'accertamento del reato;
che - sempre secondo il rimettente - tale coesistenza crea il pericolo della formazione di giudicati contrastanti, donde la violazione: a) dell'art. 25, primo comma, Cost., essendo più corretto sottoporre esclusivamente al giudice penale la cognizione del reato, non solo ai fini dell'irrogazione della sanzione principale, ma per tutto quello che collateralmente discende sul piano dell'apprezzamento e della graduazione della colpevolezza, e quindi anche per l'inflizione della pena accessoria; b) dell'art. 3 Cost., attesa l'irragionevole disparità rispetto ai principi codificati dagli artt. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 221 del codice della strada, che nei casi di connessione tra reato e illecito amministrativo rimettono al giudice penale la decisione sulla violazione amministrativa dalla cui esistenza dipende l'accertamento del reato;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della sollevata questione.
Considerato che la questione risulta sollevata sul presupposto che l'impugnata disposizione contempli due distinti procedimenti, vòlti rispettivamente all'applicazione di una sanzione principale e di una accessoria, aventi come identico oggetto primario l'accertamento della violazione de qua costituente reato;
che, viceversa, sussiste (come già rilevato nella sentenza n. 194 del 1996, ignorata dal giudice a quo) una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria (adottato nei casi previsti dall'art. 223 del codice della strada) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta rispettivamente dal prefetto o dal giudice penale - ed all'esito del relativo accertamento -, a seconda che sia stato commesso un mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un reato (artt. 220 e segg.);
che, in particolare, pur costituendo anch'essa misura afflittiva - connotata da analoghi effetti ed incidente sull'atto amministrativo di abilitazione alla guida, adottata a séguito (ed a cagione) della violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della circolazione stradale (cfr. ordinanza n. 184 del 1997, successiva all'ordinanza di rimessione) - la sospensione provvisoria é provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'ascritto illecito penale), strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli;
che gli asseriti vizi di incostituzionalità del vigente sistema di ripartizione fra organi, giurisdizionali e non, della competenza ad adottare le diverse sanzioni, risultano denunciati esclusivamente sulla base di tale palese erronea prospettiva ermeneutica;
che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Pretore di Forlì, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Cesare RUPERTO
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998.