Ordinanza n. 163/98

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ORDINANZA N.163

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA       

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI    

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 271 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 1° luglio 1997 dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il Comitato Organizzatore Giochi del Mediterraneo e Frasca Augusto, iscritta al n. 754 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il Giudice relatore Fernanda Contri.

  Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1° luglio 1997, il Giudice istruttore del Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 271 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede l’applicazione dell’art. 167, secondo comma, del medesimo codice, riguardo al terzo chiamato in causa; 

  che, ad avviso del rimettente, la mancata previsione per il terzo chiamato in causa di un sistema di preclusioni speculare a quello connesso alla tardiva costituzione del convenuto determina una ingiustificata disparità di trattamento lesiva del diritto di difesa delle parti, non essendo assicurato, in posizione di uguaglianza, il contraddittorio fra le parti originarie e il terzo.

  Considerato che questa Corte, con sentenza n. 260 del 1997, successiva alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non prevede per il terzo chiamato in causa l’applicazione dell’art. 167, secondo comma, del medesimo codice;

  che la questione deve quindi essere dichiarata manifestamente inammissibile.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 271 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Fernanda CONTRI

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.