ORDINANZA N.119
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), promosso con ordinanza emessa il 29 giugno 1995 della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, nei giudizi riuniti di responsabilità proposti dal Procuratore regionale nei confronti di Tidu Costantino ed altri, iscritta al n. 466 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1988 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 29 giugno 1995, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna - nel corso di otto giudizi riuniti di responsabilità amministrativa promossi dal Procuratore regionale nei confronti di componenti del Consiglio comunale di Teti - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali);
che secondo il collegio rimettente la disposizione impugnata va interpretata alla luce dell’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia e controllo della Corte dei conti), che ha esteso con carattere di generalità, a tutti i soggetti sottoposti a giudizio in materia di contabilità pubblica dinanzi alla Corte dei conti, il principio dell’intrasmissibilità agli eredi della responsabilità amministrativa, salvo il caso di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi;
che l’applicazione delle norme limitative della responsabilità degli eredi di cui all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 anche a fattispecie anteriori all’entrata in vigore delle norme medesime é affermata dalla Sezione rimettente, in accordo con la giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, giunte a tale conclusione "argomentando dalla natura di norma generale di principio, lato sensu interpretativa dei connotati propri della responsabilità amministrativa, dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994", che "non avrebbe innovato l’ordinamento preesistente, limitandosi ad esplicitare e a definire alcune caratteristiche dell’istituto della responsabilità amministrativa già insite nello stesso";
che pertanto, ad avviso del giudice a quo, "nel caso in esame la norma regolatrice della fattispecie va individuata nell’art. 58 della legge n. 142 del 1990, interpretato alla luce dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994, ... applicabile anche a fatti illeciti verificatisi prima della sua entrata in vigore, con l’ulteriore precisazione che la responsabilità degli eredi va esclusa, salvo l’ipotesi di illecito arricchimento del de cuius e di conseguente indebito arricchimento degli eredi medesimi";
che il collegio rimettente, richiamandosi alla sentenza n. 383 del 1992 della Corte costituzionale, rileva come la disposizione impugnata - in contrasto con l’art. 3 e con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione - ingiustificatamente preveda l’intrasmissibilità agli eredi della responsabilità amministrativa, "con la conseguenza che, in virtù del fatto fortuito della morte del responsabile, la corrispondente voce passiva del suo patrimonio si converte in un vantaggio dei suoi successori", in deroga alle norme generali in materia di trasmissibilità mortis causa (artt. 752 e 754 cod. civ.), a sfavore del creditore ente pubblico;
che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 4, della legge n. 142 del 1990 anche sotto un diverso ed ulteriore profilo, in relazione all’ipotesi, che ricorre nei giudizi a quibus, di più corresponsabili nella causazione del danno, poichè la esclusione della responsabilità in capo a una delle parti in causa comporterebbe un irrazionale aggravamento della posizione debitoria degli altri corresponsabili, in contrasto con l’art. 3 e con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione;
che nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti dei giudizi a quibus, nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, in un momento successivo alla proposizione della presente questione di legittimità costituzionale, sono sopravvenute numerose modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994, prima ad opera dell’art. 3 del decreto-legge 26 agosto 1996, n. 441 - il quale ha stabilito che "la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica é personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" - successivamente ad opera dell’art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti, e della legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 639, art. 1 e Allegato;
che tali nuove disposizioni incidono su vari aspetti del regime della responsabilità amministrativa: limitandola ai casi di dolo o colpa grave; introducendo una nuova disciplina della responsabilità amministrativa per i membri degli organi collegiali; prevedendo la "insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali", e la trasmissibilità agli eredi del "debito" anzichè della "responsabilità"; stabilendo l’obbligo del giudice contabile, "fermo restando il potere di riduzione", di tener conto "dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità"; prevedendo la non estensione della responsabilità, per atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione; affermando il principio della parzialità dell’obbligazione risarcitoria, ed in particolare disponendo che la Corte dei conti, ove il fatto dannoso risulti commesso da più persone, valutate le singole responsabilità, condanni ciascuno "per la parte che vi ha preso"; prevedendo infine la prescrizione del diritto al risarcimento del danno "in ogni caso" in cinque anni;
che il decreto-legge n. 543 del 1996 e la legge di conversione n. 639 dello stesso anno hanno ridefinito la disciplina della materia della responsabilità amministrativa e, quindi, innovato ulteriormente il quadro normativo oggetto di scrutinio nell’ordinanza di rimessione;
che pertanto deve disporsi la restituzione degli atti affinchè il giudice rimettente possa riesaminare, alla stregua delle nuove disposizioni, la rilevanza della questione sollevata, sotto entrambi i profili prospettati.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Fernanda CONTRI
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.