Sentenza n. 100/98

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 100

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI  

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1996 dal Tribunale di Casale Monferrato - sezione agraria nel procedimento civile vertente tra la Marusca IV s.s. e Armanno Guaschino, iscritta al n. 1221 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 1996.

  Visto l’atto di costituzione della Marusca IV s.s. nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nell’udienza pubblica del 28 ottobre 1997 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

  uditi gli avvocati Giuseppe F. Ferrari, Massimo Luciani e Sergio Panunzio per la Marusca IV s.s. e l’avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza emessa il 5 maggio 1996 nel corso di un giudizio promosso dal proprietario di un fondo rustico per ottenere dall’affittuario il risarcimento del danno derivante dall’abbandono dell'allevamento di bestiame lattifero in precedenza esistente, il Tribunale di Casale Monferrato - sezione agraria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione.

  Nel contesto della disciplina emanata in applicazione della normativa comunitaria per regolare le quote della produzione di latte bovino assegnate ai singoli produttori, la disposizione denunciata prevede (al comma 1) che la titolarità di ciascuna quota spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti. La stessa disposizione stabilisce inoltre (al comma 2) che il conduttore può cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, purchè l’azienda del produttore acquirente sia ubicata nella medesima regione e si trovi nella stessa categoria di territorio.

  La pretesa fatta valere nel giudizio principale si fonda su di un contratto di affitto stipulato nel 1933, che obbligava il conduttore a tenere nel fondo vacche lattifere, pena il risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto. Da diversi anni l’affittuario aveva abbandonato l’allevamento di bestiame, nonostante il proprietario avesse ricostruito ed attrezzato, nel 1977, la stalla.

  Il Tribunale di Casale Monferrato ritiene di dover liquidare il danno cagionato al proprietario del fondo per il depauperamento del bestiame e, in caso di ripristino, per la perdita della quota latte, che viene assegnata sulla base della produzione nell’anno precedente. Lo stesso Tribunale ritiene, tuttavia, che la disposizione denunciata avrebbe attribuito all'affittuario la facoltà di tenere il comportamento che ha causato il danno, consentendogli di cedere o affittare, totalmente o parzialmente, la quota latte senza che venga alienata l'azienda agricola, con l’effetto di privare il proprietario dell'effettiva ricchezza del fondo. Ad avviso del giudice rimettente questa disciplina determinerebbe, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, una irragionevole disparità di trattamento tra proprietario e conduttore; violerebbe, inoltre, l'art. 42 della Costituzione, sottraendo al proprietario del fondo dato in affitto la facoltà, tipica del diritto di proprietà, di sfruttare e disporre della cosa propria, determinando effetti sostanzialmente espropriativi senza indennizzo; contrasterebbe, infine, con l'art. 44 della Costituzione, che consente di imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata solo al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, giacchè non si terrebbe in alcun modo conto degli investimenti che il proprietario del fondo ha fatto per adibirlo all'allevamento del bestiame, mentre l'affittuario percepirebbe l'indennità concessa per l'abbandono della produzione lattiera.

  2. - Si é costituita in giudizio la società proprietaria del fondo, chiedendo l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

  L’inadempimento dell’obbligo, contrattualmente assunto dal conduttore del fondo, di mantenere un determinato numero di vacche lattifere, rischierebbe di privare il proprietario della possibilità di allevare, in futuro, bestiame da latte, per la perdita della quota di produzione ammessa in attuazione della disciplina comunitaria. Ne deriverebbe un pregiudizio per il proprietario del fondo, che pur avendo predisposto per l’allevamento apposite strutture, destinate a permanere nella sua titolarità al termine del rapporto di affitto, verrebbe, di fatto, privato della possibilità di un utile sfruttamento del fondo, giacchè la quota latte é determinata in base alla produzione negli anni precedenti.

  La parte privata ritiene che al proprietario sia riservato un trattamento deteriore rispetto all’affittuario, giacchè verrebbe sacrificato, senza alcuna giustificazione, il suo diritto di godere e disporre del bene. Inoltre avrebbe effetti espropriativi l’attribuzione all’affittuario dell’intera indennità concessa per l’abbandono, anche senza il consenso del proprietario, della produzione di latte, mentre non tener conto degli investimenti effettuati dal proprietario contrasterebbe con le finalità di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, le sole che consentono di imporre vincoli alla proprietà.

  3. - E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata.

  L’Avvocatura ricorda che la disciplina comunitaria del settore si basa sull’attribuzione individuale del quantitativo di riferimento per la produzione di ciascuna azienda (regolamento CEE n. 3950 del 28 dicembre 1992). La titolarità della quota latte é attribuita a chi esercita effettivamente l’attività produttiva, anche se non é il proprietario del fondo. Il produttore é, difatti, l’unico destinatario della disciplina diretta ad eliminare lo squilibrio tra domanda ed offerta nel settore lattiero; disciplina che impone il pagamento di una somma per la quantità di prodotto commercializzata in eccesso rispetto alla quota latte attribuita.

  La legge n. 468 del 1992, seguendo l’impostazione comunitaria, avrebbe previsto l’attribuzione della quota latte al singolo produttore, nella qualità di conduttore dell’azienda agricola. Essendo, tuttavia, riconosciuto alle parti il potere di pattuire diversamente rispetto alla previsione legislativa ¾ la cui disciplina é da intendere, altrimenti, da loro accettata ¾ non sarebbe configurabile una violazione del principio di eguaglianza nel trattamento delle parti stesse e, di conseguenza, verrebbero meno anche i dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 42 e 44 della Costituzione.

  4. - In prossimità dell’udienza la parte privata ha depositato una memoria per ribadire e precisare gli argomenti svolti a sostegno della rilevanza e della fondatezza della questione.

  La memoria ribadisce, in particolare, che la disciplina legislativa denunciata, prendendo in considerazione la titolarità della quota latte indipendentemente dalla proprietà del fondo, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra proprietari ed affittuari, giacchè ignorerebbe completamente la situazione del conduttore che si avvalga di strutture predisposte dal proprietario e destinate a permanere nella disponibilità di quest’ultimo una volta cessato il rapporto di affitto.

  L’attribuzione all’affittuario dell’intera indennità per l’abbandono della produzione lattiera dell’azienda, senza considerare in alcun modo gli investimenti effettuati dal proprietario, determinerebbe un vincolo alla proprietà terriera privata che non é diretto, come invece richiede l’art. 44 della Costituzione perchè possa essere imposto, a conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed a stabilire equi rapporti sociali. La rinuncia alla futura utilizzazione delle strutture produttive esistenti dipenderebbe esclusivamente dalla decisione di chi, come l’affittuario-gestore, se ne avvale solo in via temporanea. Sarebbe, in tal modo, leso l’equo contemperamento di rapporti, inteso come equilibrio sostanziale tra le diverse categorie interessate, giacchè l’affittuario può abbandonare la produzione lattiera senza il consenso, anzi senza sentire affatto il proprietario; con un esito sostanzialmente espropriativo, in quanto le conseguenti limitazioni incidono in modo determinante sul godimento del bene da parte del proprietario.

  La disposizione denunciata non troverebbe giustificazione nella disciplina comunitaria che attribuisce al produttore la titolarità della quota latte, perchè la questione di legittimità costituzionale non riguarderebbe tale titolarità, ma il potere di disporne senza il consenso del proprietario, conseguendo il solo conduttore ogni vantaggio economico. Nella disciplina comunitaria, inoltre, le quote sarebbero sempre collegate all’azienda e, quindi, al fondo al cui trasferimento, salvo specifiche circostanze, sono legate.

  La parte privata ritiene che l’incostituzionalità della disposizione denunciata non sarebbe evitata, come invece sostiene l’Avvocatura dello Stato, dalla possibilità di diverse pattuizioni tra le parti, proprio perchè il problema non riguarderebbe la titolarità della quota, bensì l’esercizio del potere di disporne senza il consenso del proprietario, anche quando quest’ultimo abbia effettuato investimenti per predisporre le strutture necessarie alla produzione.

  Ad avviso della parte privata, il contrasto con la Costituzione potrebbe essere risolto con il radicale annullamento dei primi due commi dell’art. 10 della legge n. 468 del 1992, oppure dichiarandone la illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedono che, per gli atti di disposizione della quota da parte del conduttore, sia richiesto il consenso del proprietario che abbia fornito le strutture necessarie per la produzione lattiera.

Considerato in diritto

  1. - La questione di legittimità costituzionale investe la disposizione che - nel contesto delle misure urgenti adottate, in applicazione della normativa comunitaria, per disciplinare la produzione del latte destinato alla commercializzazione - prevede che, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti, la titolarità della quota latte spetta al produttore, nella sua qualità di conduttore dell’azienda agricola, e stabilisce, inoltre, che il conduttore può cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l’azienda agricola, purchè vengano rispettate le condizioni stabilite dalla stessa disposizione (art. 10, rispettivamente commi 1 e 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468).

  Il Tribunale di Casale Monferrato - sezione agraria, nel corso di un giudizio promosso dal proprietario di un fondo rustico, attrezzato per l’allevamento di bestiame da latte, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla perdita, per responsabilità dell’affittuario, del diritto alla assegnazione della quota di produzione del latte per la commercializzazione, ha ritenuto che l’attribuzione al conduttore del potere di cedere o affittare la quota latte privi il proprietario dell’effettiva ricchezza del fondo e determini: a) una irragionevole disparità di trattamento tra proprietario e conduttore, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione; b) un effetto espropriativo senza indennizzo, in violazione dell’art. 42 della Costituzione, venendo sottratta al proprietario una facoltà di godimento e di utilizzazione del fondo; c) un contrasto con le finalità, indicate dall’art. 44 della Costituzione, di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, giacchè sarebbero privilegiate le scelte transeunti dell’affittuario, cui é attribuita l’indennità concessa per l’abbandono della produzione di latte, mentre non sarebbero considerati gli investimenti effettuati dal proprietario per attrezzare il fondo per l’allevamento di bestiame lattifero.

  2. - La questione non é fondata, non essendo condivisibile l’interpretazione posta a base del dubbio di legittimità costituzionale.

  L’attribuzione della titolarità della quota latte al conduttore dell’azienda agricola é prevista nel contesto delle norme che disciplinano la produzione del latte destinato alla commercializzazione, per contenerla nei limiti quantitativi stabiliti in sede comunitaria. Il meccanismo di limitazione della produzione opera mediante l’assegnazione a ciascun produttore di un quantitativo di riferimento della produzione annuale, superato il quale egli é tenuto al pagamento di una somma, a titolo di prelievo supplementare, rapportata alla quantità eccedente la quota latte assegnata. In tal modo viene sanzionata sul piano economico, ed é quindi resa non conveniente, la produzione che eccede il quantitativo predeterminato. Le esigenze di ristrutturazione del settore possono essere perseguite, ma con modalità tali da non determinare eccedenze di produzione: agli operatori é attribuita la facoltà, a determinate condizioni, di trasferire indipendentemente dall’azienda la quota latte ad altri produttori.

  Il sistema di contenimento della produzione nei limiti prefissati ha, come punto centrale di riferimento, il produttore: a lui é assegnata la quota di produzione; egli é soggetto al prelievo supplementare, per la produzione eccedente tale quota; lo stesso é, quale titolare della quota latte, legittimato a cederla o ad affittarla, totalmente o parzialmente.

  Il produttore, individuato nel conduttore dell’azienda agricola, é dunque l’unico destinatario della disciplina dei limiti quantitativi posti alla produzione ed é il solo responsabile degli obblighi che ne derivano. In conformità all’impostazione delle norme comunitarie, é considerato produttore l’imprenditore agricolo, indipendentemente dal titolo che é alla base della conduzione del fondo e, quindi, senza che rilevi sul piano esterno, della disciplina della produzione, il rapporto interno tra imprenditore-affittuario e proprietario. La disciplina considerata non é, dunque, destinata a dettare una nuova, seppur parziale, regolamentazione dei contratti agrari e non altera i reciproci poteri e doveri intercorrenti tra proprietario ed affittuario, il quale ultimo é responsabile nei confronti del primo per l’eventuale inadempimento. L’affittuario può prendere tutte le iniziative richieste dalla razionale utilizzazione del fondo; può apportare miglioramenti e procedere a trasformazioni coerenti con i programmi regionali di sviluppo o con la vocazione colturale della zona; risponde, tuttavia, oltre che della violazione delle pattuizioni contrattuali, dell’eventuale depauperamento del fondo, quale potrebbe, in ipotesi, derivare dalla dismissione dell’allevamento che vada oltre il periodo della gestione attribuita all’affittuario, ovvero quando l’allevamento stesso, con la relativa assegnazione della quota latte, non sia ripristinato prima della estinzione del rapporto e della riconsegna del fondo. Inoltre, ricorrendone le condizioni, l’inadempimento potrà dare titolo alla risoluzione del rapporto.

  In definitiva, la disposizione denunciata, regolamentando i quantitativi di produzione e la legittimazione a compiere gli atti ad essa relativi, non tocca il rapporto tra proprietario ed affittuario del fondo rustico e non determina, pertanto, gli effetti lesivi ipotizzati nell’ordinanza di rimessione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 1 e 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, dal Tribunale di Casale Monferrato - sezione agraria con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Cesare MIRABELLI

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.