ORDINANZA N.78
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo e terzo comma, della legge della Regione Campania 23 dicembre 1986, n. 44 (Finanziamenti regionali al Consorzio autonomo del porto di Napoli, in applicazione del d.l. 11 gennaio 1974, n. 1, convertito in legge 11 aprile 1974, n. 46), e dell'art. 1 della legge della Regione Campania 13 giugno 1994, n. 19 (Contributi al Consorzio autonomo del porto di Napoli), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1996 dal Tribunale di Napoli, nel procedimento civile vertente tra la Regione Campania e il Consorzio autonomo del Porto di Napoli, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;
udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1998 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20 novembre 1996, nel giudizio di opposizione proposto dalla Regione Campania avverso l’ingiunzione emessa dal Presidente del Consorzio autonomo del porto di Napoli (in seguito: Consorzio) per il pagamento del contributo consortile ordinario per l’anno 1991, nell’importo quantificato dall’assemblea consortile, ha sollevato questione di costituzionalità dell’art. 1 della legge Regione Campania 13 giugno 1994, n. 19 (Contributi al Consorzio autonomo del porto di Napoli), e, in linea condizionata, dell’art. 1, secondo e terzo comma, della legge Regione Campania 23 dicembre 1986, n. 44 (Finanziamenti regionali al Consorzio autonomo del porto di Napoli, in applicazione del d.l. 11 gennaio 1974, n. 1, convertito in legge 11 aprile 1974, n. 46), in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 117 della Costituzione, e, limitatamente alla prima norma denunziata, anche in riferimento all’art. 24 della Costituzione;
che i giudici rimettenti premettono che l’art. 1 della legge regione Campania n. 19 del 1994, ha direttamente quantificato il contributo dovuto dalla Regione al Consorzio per l’anno 1991 e lo ha fissato in un importo inferiore rispetto a quello stabilito dall’assemblea consortile in virtù della legge n. 683 del 1979, mentre l’art. 1, secondo e terzo comma, della legge regionale n. 44 del 1986 ha subordinato l’erogazione della relativa somma alla acquisizione da parte della Regione del bilancio preventivo del Consorzio e della deliberazione dell’assemblea consortile;
che, ad avviso del Tribunale, entrambe le norme denunziate violerebbero l’art. 117 della Costituzione, in quanto il legislatore regionale ha disciplinato una materia riservata alla competenza del legislatore statale, l’art. 3 della Costituzione, dato che le due disposizioni realizzano una disparità di trattamento tra la Regione e gli altri enti consorziati, nonostante essi siano considerati paritariamente dalla legge istitutiva del Consorzio, nonchè l’art. 97, primo comma, della Costituzione, perchè la regolamentazione della modalità di pagamento del contributo e la sua quantificazione in un importo inferiore a quello determinato dall’assemblea consortile hanno influito negativamente sul buon andamento dell’ente;
che, secondo i giudici a quibus, l’art. 1 della legge regionale n. 19 del 1994, si pone, inoltre, in contrasto con l’art. 24 della Costituzione, in quanto ha previsto la rateizzazione del contributo ed ha limitato il diritto del Consorzio di agire in giudizio per ottenerne il pagamento;
che la Regione Campania é intervenuta nel giudizio ed ha eccepito l’irrilevanza della questione e, nel merito, l’infondatezza, in quanto le norme denunziate, a suo avviso, disciplinano esclusivamente l’ordinamento interno dell’ente, allo scopo di assicurare che l’erogazione del contributo soddisfi esigenze di certezza e trasparenza, mentre quella recata dalla legge regionale n. 19 del 1994 non é stata affatto emanata in considerazione della controversia in corso ed al fine di incidere sulla medesima.
Considerato che i giudici a quibus fondano la censura di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge Regione Campania n. 19 del 1994 sulla premessa che non rientrerebbe nella competenza del legislatore regionale la quantificazione dell’importo del contributo annuale dovuto al Consorzio e dalla violazione dei limiti stabiliti alla potestà normativa regionale conseguirebbe, a loro avviso, il contrasto della norma anche con gli altri parametri dianzi indicati;
che il Tribunale non ha affatto considerato che la legge Regione Campania n. 19 del 1994, oltre ad avere quantificato il contributo dovuto per l’anno 1991, ha anche modificato l’art. 1, primo comma, della legge regionale del 1986, introducendo un inciso, il quale stabilisce che il contributo deve essere fissato <<nei limiti delle disponibilità dell’apposito capitolo di bilancio regionale>> (art. 2 della legge regionale n. 19 del 1994);
che tale ultima disposizione assume pertanto preliminare rilievo in termini di sovraordinazione logica e giuridica rispetto alla norma censurata, perchè é proprio essa che rende assolutamente discrezionale la quantificazione del contributo dovuto dalla Regione, sicchè la sua mancata censura rende irrilevante la questione sollevata con specifico ed esclusivo riferimento alla norma che di quest’ultima costituisce sostanziale applicazione;
che, pertanto, la questione é manifestamente inammissibile e la relativa declaratoria assorbe la decisione in ordine a quella concernente l’art. 1, secondo e terzo comma, della legge regionale n. 44 del 1986, sollevata in via gradata e condizionatamente all’accoglimento della prima.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge Regione Campania 13 giugno 1994, n. 19 (Contributi al Consorzio autonomo del porto di Napoli), e dell’art. 1, secondo e terzo comma, della legge Regione Campania 23 dicembre 1986, n. 44 (Finanziamenti regionali al Consorzio autonomo del porto di Napoli, in applicazione del d.l. 11 gennaio 1974, n. 1, convertito in legge 11 aprile 1974, n. 46), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 (limitatamente alla prima norma denunziata), 97, primo comma, e 117 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Piero Alberto CAPOTOSTI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1998.