Ordinanza n. 75/98

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ORDINANZA N. 75

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), promossi con ordinanze emesse:

  1) l’una il 22 aprile 1996 dal Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra il Gruppo Editoriale Sigma 86 S.p.a. ed il Garante per la radiodiffusione e l’editoria, iscritta al n. 879 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 1996;

  2) l’altra il 1° luglio 1996 dal Pretore di Novara, Sezione distaccata di Borgomanero, nel procedimento civile vertente tra la SAM Editoriale S.r.l. ed il Garante per la radiodiffusione e l’editoria, iscritta al n. 1219 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 1996.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il Giudice relatore Massimo Vari.

  Ritenuto che il Pretore di Bari, con ordinanza del 22 aprile 1996 (r.o. n. 879 del 1996) — emessa nel corso del giudizio instaurato dal Gruppo Editoriale Sigma 86 S.p.a., in opposizione alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50.000.000 irrogata dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria, per la violazione dell’art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e dell’art. 16, comma 4, del regolamento 26 gennaio 1994 per la disciplina delle trasmissioni di propaganda elettorale — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), denunciandone il contrasto con gli artt. 2, 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, per l’illecito commesso da emittenti operanti in ambito locale, non prevede una sanzione con un minimo edittale meno elevato rispetto a quanto stabilito per la concessionaria del servizio pubblico e per le emittenti private operanti in ambito nazionale;

  che il Pretore di Novara, Sezione distaccata di Borgomanero, con ordinanza del 1° luglio 1996 (r.o. n. 1219 del 1996) — emessa nel corso di un analogo giudizio instaurato dalla SAM Editoriale S.r.l. in opposizione alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria — ha sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione dell’art. 15, comma 1, della citata legge n. 515 del 1993 per contrasto con l’art. 3, primo comma, della Costituzione nella parte in cui la citata norma non distingue, in sede di graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, tra i soggetti operanti in ambito nazionale e quelli in ambito locale;

  che in entrambi i giudizi é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

  Considerato che, successivamente alle ordinanze di rimessione, é entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996 n. 650 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 545 recante disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonchè per le trasmissioni televisive in forma codificata) il cui art. 1, comma 23, nel disporre che "nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale le sanzioni previste dall’art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono ridotte ad un decimo", stabilisce, altresì, che "le sanzioni già irrogate agli stessi soggetti dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono intendersi prive di efficacia";

  che, in relazione all’accennata modifica legislativa ed all’ambito temporale di applicabilità del menzionato art. 1, comma 23, occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti, perchè valutino se, alla luce della nuova disciplina, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Massimo VARI

Depositata in cancelleria il 26 marzo 1998.