Sentenza n. 64/98

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SENTENZA N.64

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI              

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 542, terzo comma, numero 2, del codice penale nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1997 dal Tribunale di Bolzano, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visto l’atto di costituzione dell’imputato, nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 13 gennaio 1998 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

uditi gli avvocati Alberto Valenti e Salvatore De Maria per l’imputato e l’avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale di Bolzano solleva, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 542, terzo comma, numero 2, del codice penale, "nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996, n. 66", nella parte in cui, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, consente la persecuzione, in mancanza di querela, dei reati considerati nel primo comma dello stesso articolo, quando sussista un reato connesso procedibile d’ufficio, ma questo sia estinto già prima che l’azione penale sia stata esercitata.

A parere del giudice a quo la norma censurata determinerebbe una disparità di trattamento, "essenzialmente relativo agli interessi della parte offesa che, nel caso di connessione con reato estinto, vede pregiudicato il suo diritto alla riservatezza, senza che sussista adeguata ragione di differenziazione rispetto al caso di mancata sussistenza del reato connesso".

2. – Nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile e comunque infondata". Osserva l’Avvocatura che effettivamente la perseguibilità a querela dei reati contro la libertà sessuale si giustifica in funzione della tutela della riservatezza della vittima, sicchè la procedibilità d’ufficio in ipotesi di connessione con altro reato a sua volta procedibile d’ufficio, rinviene il proprio fondamento nella considerazione che l’accertamento del reato connesso, ineluttabilmente svela il delitto contro la libertà sessuale, frustrando, quindi, le ragioni stesse della perseguibilità a querela. Corretto sarebbe quindi il rilievo del giudice a quo, nel senso che, ove il fatto non divenga notorio, per essere il reato connesso estinto – così da rendere superfluo l’inizio delle indagini preliminari – la norma paleserebbe la sua irragionevolezza, considerato che la procedibilità di ufficio del delitto contro la libertà sessuale finirebbe con il ledere la riservatezza della vittima. La norma, soggiunge l’Avvocatura, potrebbe tuttavia essere letta nel senso di richiedere che, in relazione al delitto perseguibile d’ufficio, siano state quanto meno avviate indagini dopo la iscrizione della notizia di reato, così da profilare la concreta lesione dell’interesse alla riservatezza: una lettura, questa, che potrebbe essere assecondata da una interpretazione conforme a Costituzione da parte della Corte, nel senso – specificamente enunciato – di disattendere l’interpretazione troppo rigida della Corte di cassazione.

Peraltro, ha concluso l’Avvocatura, la norma impugnata, oltre che funzionale alla tutela della riservatezza della vittima, pare anche volta a soddisfare l’interesse dello Stato al perseguimento dei reati, nelle ipotesi in cui quest’ultimo interesse diviene predominante rispetto al primo: il che avverrebbe proprio nel caso in cui il reato contro la libertà sessuale sia connesso ad altri reati rilevanti (come si desume dalla procedibilità di ufficio), i quali non cessano di "esistere nella loro storicità per il fatto di essere estinti prima dell’esercizio dell’azione penale".

3. – Ha spiegato atto di costituzione la parte privata, la quale ha chiesto dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 542 cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, con riserva di presentare successiva memoria, che peraltro non é stata presentata.

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Bolzano sottopone a scrutinio di costituzionalità l’art. 542, terzo comma, numero 2, del codice penale, nella parte in cui esclude la perseguibilità a querela per i delitti richiamati nel primo comma dello stesso articolo se il fatto é connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio, anche nell’ipotesi in cui – secondo l’interpretazione costantemente offerta dalla giurisprudenza di legittimità – quest’ultimo delitto sia estinto già prima che l’azione penale sia stata esercitata.

Ritiene, infatti, il giudice rimettente, che, nel caso di connessione con un reato estinto, la persona offesa vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza – a salvaguardia del quale starebbe, appunto, la procedibilità a querela – senza potersi a tal fine evocare alcun valido argomento sulla cui base distinguere l’ipotesi dedotta rispetto al caso in cui manchi totalmente il reato connesso. Da ciò scaturirebbe, dunque, un palese contrasto con il principio sancito dall’art. 3 della Carta fondamentale.

2. – La questione non é fondata.

Va preliminarmente osservato che la rilevanza del quesito sottoposto all’esame della Corte non può ritenersi in alcun modo svilita dalla intervenuta abrogazione dell’art. 542 del codice penale, ad opera dell’art. 1 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme contro la violenza sessuale, avendo il giudice rimettente delibato, seppure in forma implicita, l’applicabilità nel suo complesso al caso di specie della disciplina anteriormente vigente, in virtù dei principi che regolano la successione delle leggi in materia penale, ed in considerazione del fatto che la previsione oggetto di impugnativa risulta – per quel che qui interessa – testualmente identica a quella dettata dall’art. 609-septies, quarto comma, numero 4, del codice penale, introdotto dall’art. 8 della citata legge n. 66 del 1996. Del pari corretto si rivela, poi, il richiamo del giudice a quo al diritto vivente, essendo numerose e distribuite nell’arco di un lungo periodo le pronunce della Corte di cassazione secondo le quali l’estinzione del reato connesso non incide sulla procedibilità di ufficio del delitto contro la libertà sessuale, pure nell’ipotesi – si é talora sottolineato – in cui la causa estintiva sia intervenuta prima dell’esercizio dell’azione penale. Occorre peraltro rilevare che tale orientamento, sul quale il giudice rimettente fonda, come si é detto, l’oggetto stesso delle proprie censure, non può essere isolato da quell’altra nutrita serie di affermazioni giurisprudenziali che, circoscrivendo entro confini del tutto peculiari il vincolo di connessione dal quale scaturisce la modifica del regime di procedibilità, ne individuano la relativa ragion d’essere, offrendo di tale regime una giustificazione plausibile e, dunque, immune da rilievi sul piano costituzionale. Si é infatti ritenuto che la connessione cui si riferisce il terzo comma dell’art. 542 cod. pen. in relazione alla particolare ipotesi di perseguibilità di ufficio dei reati ivi indicati, é solo quella materiale e non anche processuale, seppur considerata nel più ristretto ambito delineato dall’art. 12 cod. proc. pen. rispetto alla disciplina dettata dall’art. 45 dell’abrogato codice di rito, giacchè la ratio di tale disposizione deve individuarsi nel venir meno dei motivi, posti a base della perseguibilità a querela di questi reati, ed in particolare dell’esigenza della riservatezza, in quanto l’indagine investigativa sul delitto perseguibile di ufficio comporta necessariamente l’accertamento degli altri e, quindi, la diffusione della notizia. Pertanto, in base a tale ratio, l’estensione della perseguibilità di ufficio può ravvisarsi o perchè i reati sono stati commessi nello stesso arco temporale – quando l’uno e l’altro sono stati effettuati con la stessa azione od omissione oppure ancora quando uno sia stato posto in essere nell’atto di consumarne un altro o in occasione di questo – ovvero per eseguire od occultare un altro reato ovvero per conseguire l’impunità di un diverso delitto (Cass., Sez. III, 9 luglio 1996, n. 3014). Si é pure puntualizzato che, in tema di reati contro la libertà sessuale, il reato é perseguibile di ufficio ogni qual volta sia connesso, sia pure solo dal punto di vista investigativo, con altri delitti perseguibili di ufficio: in tali casi, infatti, poichè sul fatto di violenza sessuale l’attività istruttoria deve puntare l’attenzione in relazione a reati perseguibili di ufficio, non permane alcuna ragione per tutelare, attraverso la procedibilità a querela, la riservatezza della persona offesa (Cass., Sez. III, 25 maggio 1995, n. 1965).

La medesimezza dell’alveo investigativo relativo ai due reati adeguatamente giustifica, pertanto, la regula iuris in punto di procedibilità, senza che l’eventuale intervento di una causa estintiva in ordine al reato ab origine perseguibile di ufficio possa fungere da elemento idoneo ad incrinare, sempre e comunque, la ragionevolezza dell’intero costrutto. Anche a voler prescindere, infatti, dalla rinunciabilità di talune cause estintive, come l’amnistia e la prescrizione (v. sentenza n. 175 del 1971 e n. 275 del 1990), é del tutto evidente che l’esigenza di indagini – e, dunque, il correlativo disvelarsi del connesso reato contro la sfera sessuale – ben può postularsi anche in ipotesi nelle quali ricorrano cause estintive, proprio al fine di individuare con esattezza il fatto storico nella sua integralità, onde consentire una sua corretta qualificazione giuridica e permettere la conseguente delibazione in ordine alla sussistenza dei presupposti perchè quel delitto – come accertato – possa in concreto essere dichiarato estinto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 542, terzo comma, numero 2, del codice penale, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Giuliano VASSALLI

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.