Ordinanza n.58/98

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ORDINANZA N.58

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI           

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI              

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO  

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Prof.    Guido NEPPI MODONA

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 419, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1997 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucera nel procedimento penale a carico di T. A. ed altri, iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio dell’11 febbraio 1998 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

  Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucera ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 419, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le indagini suppletive compiute dal pubblico ministero successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio, in costanza dell’attività istruttoria svolta durante l’udienza preliminare ai sensi dell’art. 422, comma 2, cod. proc. pen., siano sottoposte al limite imposto dall’art. 430, comma 1, cod. proc. pen. per l’attività integrativa di indagine del pubblico ministero successiva all’emissione del decreto che dispone il giudizio (esclusione degli atti di indagine per i quali é prevista la partecipazione dell’imputato o del suo difensore);

  che il giudice rimettente premette che, nel corso dell’udienza preliminare, articolatasi in più udienze, durante le quali erano stati sentiti alcuni testimoni ex art. 422 cod. proc. pen., il pubblico ministero aveva parallelamente proceduto ad assumere informazioni ex art. 362 cod. proc. pen., ed aveva poi richiesto l’allegazione del relativo verbale;

  che tale situazione, ad avviso del giudice rimettente, determinerebbe una disparità di trattamento tra pubblico ministero ed imputato, con ricadute sul diritto di difesa, in quanto, ove sia consentito all’organo dell’accusa di assumere ex art. 362 cod. proc. pen. dichiarazioni da persona informata sui fatti mentre per altro teste si procede in udienza ex art. 422 cod. proc. pen., il pubblico ministero, dopo aver conosciuto le tesi difensive e comunque giovandosi degli elementi raccolti in udienza, viene a sottrarre la persona da lui esaminata al contraddittorio da parte dei difensori, ai quali non é riconosciuto analogo potere di indagine;

  che le denunciate violazioni degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. potrebbero essere superate ove le indagini suppletive compiute dal pubblico ministero a norma dell’art. 419, comma 3, cod. proc. pen. fossero sottoposte ad un divieto analogo a quello dettato dall’art. 430, comma 1, cod. proc. pen. in tema di attività integrativa di indagine, dalla quale sono appunto esclusi gli atti per cui é prevista la partecipazione dell’imputato o del suo difensore.

  Considerato che la questione sottoposta al giudizio di questa Corte riguarda la specifica situazione in cui il pubblico ministero abbia compiuto indagini suppletive consistenti nell’assunzione di dichiarazioni da persona informata sui fatti ex art. 362 cod. proc. pen. parallelamente all’attività istruttoria svolta dal giudice dell’udienza preliminare ex art. 422 cod. proc. pen.;

  che il rimettente non contesta la facoltà del pubblico ministero di compiere in via generale indagini suppletive dopo la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio; facoltà su cui questa Corte é già intervenuta con la sentenza n. 16 del 1994;

  che al fine di porre rimedio ai denunciati vizi di incostituzionalità il rimettente chiede un intervento di questa Corte volto ad introdurre nell’art. 419, comma 3, cod. proc. pen. il divieto, analogo a quello imposto al pubblico ministero dall’art. 430, comma 1, cod. proc. pen. in tema di attività integrativa di indagine, di compiere atti di indagine per i quali é prevista la partecipazione dell’imputato o del suo difensore;

  che, entro i limiti prospettati dal rimettente, la questione si presenta palesemente priva del requisito della rilevanza, in quanto nel caso di specie le indagini suppletive alle quali il giudice rimettente vorrebbe estendere il divieto imposto al pubblico ministero dall’art. 430, comma 1, cod. proc. pen. sono consistite nell’assunzione di informazioni da persona che può riferire circostanze utili ai fini delle indagini, cioé in un atto per il quale non é prevista la partecipazione nè dell’imputato nè del suo difensore (v. artt. 360, 364, 365 cod. proc. pen.);

  che, di conseguenza, il divieto di assumere atti per i quali é prevista la partecipazione dell’imputato o del suo difensore non potrebbe comunque riguardare l’atto di indagine suppletiva svolto nel caso di specie dal pubblico ministero ex art. 362 cod. proc. pen;

  che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 419, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lucera, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Guido NEPPI MODONA

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.