Ordinanza n. 22/98

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ORDINANZA N. 22

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), come interpretato dall'art. 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1996 dal Tar per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto dalla Gesteco S.p.A. ed altra contro la Provincia di Udine ed altra, iscritta al n. 564 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1998 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

udito l'avvocato Renato Fusco per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto che il Tar per il Friuli-Venezia Giulia é stato adito da due società di capitali esercenti lo smaltimento di rifiuti urbani, assimilabili e speciali, ma non tossici nè nocivi, in Mortegliano e Premariacco, comuni della provincia di Udine;

che le ricorrenti hanno richiesto l’annullamento del decreto dell’assessore provinciale del 15 novembre 1996 che fa loro divieto di trattare prodotti di provenienza non regionale in forza della circolare della Presidenza della Giunta regionale dell’8 luglio 1996, n. 7, anch’essa impugnata nella parte esplicativa dell’art. 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive);

che, per effetto della predetta disposizione legislativa -che ha interpretato autenticamente l’art.16, comma 4, della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi)-, negli impianti autorizzati sulla base di quest’ultima legge non possono essere smaltiti rifiuti importati da altre regioni;

che il giudice a quo, con ordinanza del 13 dicembre 1996, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 4, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65, come interpretato dall’art. 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, in relazione agli artt. 3, 41 e 120 della Costituzione, nonchè agli artt. 5 e 6 dello Statuto speciale di autonomia regionale;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, la suddetta normativa determina un’irragionevole disparità di trattamento tra imprenditori che, per essersi muniti di autorizzazione in tempi diversi, non versano in situazioni uguali pur svolgendo l’identica attività; altera, poi, l’assetto concorrenziale del mercato dei rifiuti in favore delle imprese prive di restrizioni territoriali nell’offerta di servizi; eccede, ancora, il limite della potestà legislativa regionale relativo alla libertà di circolazione di persone, cose e servizi e, infine, esorbita dalla potestà legislativa regionale concorrente e integrativo-attuativa;

che nel giudizio incidentale é intervenuta la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, in quanto non esisterebbe "un <principio fondamentale> statale circa la libera introduzione nel territorio della Regione di rifiuti provenienti da ambito territoriale extraregionale", ed anzi, l’art. 5, comma 5, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, avendo stabilito un divieto analogo a quello di matrice regionale, conforterebbe l’opzione del legislatore regionale.

Considerato che successivamente alla proposizione della presente questione di legittimità costituzionale sono entrati in vigore il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 recante <Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio>, nonchè il d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389 recante <Integrazione e modifiche al d.lgs. 5 febbario 1997, n. 22, in materia di rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti di imballaggio>;

che i due decreti legislativi hanno ridefinito la disciplina della materia dello smaltimento dei rifiuti e, quindi, innovato il quadro normativo oggetto di scrutinio nell'ordinanza di rimessione;

che si palesa, pertanto, indispensabile il riesame, a cura del giudice a quo, della rilevanza della questione alla luce dei cambiamenti succedutisi, anche in riferimento all'individuazione dei principi della legislazione statale in materia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Piero Alberto CAPOTOSTI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.