ORDINANZA N. 20
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8 e 10, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), promossi con ordinanze emesse il 16 dicembre 1996 dal Pretore di Terni ed il 3 dicembre 1996 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Pescara, rispettivamente iscritte ai nn. 93, 207, 208 e 209 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11 e 18, prima serie speciale, dell’anno 1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 16 dicembre 1996 (reg. ord. n. 93 del 1997) nel corso di un procedimento penale promosso per essere stato effettuato lo scarico di reflui di molitura delle olive provenienti da un frantoio, senza autorizzazione e superando i limiti di accettabilità previsti dalle apposite tabelle, in violazione di norme per la tutela delle acque dall’inquinamento (art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni), il Pretore di Terni ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari);
che la disposizione denunciata prevede che l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento nè ricevuto alcun additivo, ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste o per la lavatura degli impianti, non é subordinata all’osservanza da parte dell’interessato delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni;
che il giudice rimettente, condividendo le richieste del pubblico ministero, ritiene che la disciplina espressamente derogatoria stabilita in favore degli scarichi dei frantoi oleari dalla legge n. 574 del 1996, rispetto a quella stabilita dalla legge n. 319 del 1976 per tutti gli altri scarichi da insediamenti produttivi, dovrebbe portare al proscioglimento dell’imputato, trattandosi di fatti non più previsti dalla legge come reato o espressamente dichiarati non punibili. Tuttavia la stessa disciplina derogatoria, isolando i frantoi dalla disciplina generale, determinerebbe un trattamento di favore che non sarebbe giustificato dalla minore pericolosità per l’ambiente o dalla ridotta potenzialità inquinante dello scarico, ma sarebbe fondato esclusivamente sulla qualifica del soggetto titolare dello scarico terminale; sicchè sarebbe violato l’art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di insediamenti produttivi ed al sistema complessivo di tutela ambientale, il quale prevede sanzioni penali, e non amministrative, per la violazione da parte dei titolari di insediamenti produttivi delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico;
che, ad avviso dello stesso giudice rimettente, l’omessa previsione di un regime di autorizzazione e di sanzioni penali per l’utilizzazione agronomica degli scarichi da frantoi oleari, rendendo di fatto difficoltoso ogni controllo ed intervento penale, potrebbe portare a danni per l’ambiente naturale, e sarebbe quindi in contrasto con l’art. 9, secondo comma, della Costituzione, che tutela il paesaggio, inteso come ambiente naturale, e con l’art. 32 della Costituzione, che tutela la salute e la salubrità dell’ambiente naturale ed urbano;
che la regressione del regime di sanzioni per gli scarichi provenienti da frantoi favorirebbe chi, inquinando, viola la legge e penalizzerebbe nella concorrenza tra imprese, in contrasto con l’art. 41 della Costituzione, le aziende di settori paralleli o equiparabili, per incidenza inquinante degli scarichi, che hanno affrontato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alle esigenze di tutela ambientale;
che il Pretore di Terni ha presente che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio di stretta legalità dei reati e delle pene preclude questioni volte ad introdurre, o reintrodurre, figure di reato ed aggravamenti di pena; ma ritiene che il giudizio di legittimità costituzionale sarebbe, in questo caso, diretto solo a valutare se il nuovo regime di favore sia o meno in contrasto con disposizioni costituzionali, essendo poi del tutto secondario ed automatico l’effetto di ripristino della disciplina precedente;
che con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 3 dicembre 1996 (reg. ord. nn. 207, 208 e 209 del 1997) nel corso di altrettanti procedimenti penali nei quali era stata contestata la violazione della legge n. 319 del 1976 in relazione allo scarico di frantoi oleari, considerati insediamenti produttivi, il Pretore di Pescara ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32 e 41, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8 e 10, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 11 novembre 1996, n. 574;
che le disposizioni denunciate prevedono: la comunicazione preventiva, al sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni, dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione unitamente ad una relazione tecnica sulle caratteristiche dell’ambiente ricevitore (art. 3); sanzioni amministrative pecuniarie per lo spandimento senza preventiva comunicazione, realizzato in modo non corretto, oltre i limiti di accettabilità previsti o su categorie di terreni sui quali é vietato (art. 8); l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, non subordinata all’osservanza delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalle norme per la tutela delle acque dall’inquinamento (legge n. 319 del 1976); la sanatoria degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base di alcuni decreti-legge in materia, tutti non convertiti, nonchè la non punibilità per i fatti commessi, in violazione della legge n. 319 del 1976, prima dell’entrata in vigore della legge n. 574 del 1996, se l’interessato ha adempiuto agli obblighi in precedenza previsti (dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1987, n. 119) per il recapito sul suolo degli scarichi degli impianti di molitura i cui reflui derivano dalla esclusiva lavorazione meccanica delle olive e dall’utilizzo di acque per la diluizione delle paste e per la lavatura degli impianti (art. 10);
che anche il Pretore di Pescara ritiene di dover pervenire, in base alla nuova disciplina relativa alla utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari, al proscioglimento degli imputati, trattandosi di fatti non più previsti dalla legge come reato o espressamente dichiarati non punibili; ma lo stesso giudice considera il sistema normativo assolutamente squilibrato e tale da introdurre, senza ragionevole giustificazione, una evidente disparità di trattamento tra gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi. Inoltre l’eliminazione, per i titolari degli scarichi provenienti dai soli frantoi oleari, degli obblighi previsti dalla legge n. 319 del 1976 e delle correlative sanzioni per condotte che danneggiano l’ambiente, violerebbe il diritto ad un ambiente salubre e priverebbe di effettiva tutela penale un bene ed un diritto fondamentali (artt. 9, secondo comma, e 32 Cost.). Infine vi potrebbe essere contrasto con il principio che impone all’iniziativa economica privata di non svolgersi in contrasto con l’utilità sociale (art. 41, secondo comma, Cost.);
che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili.
Considerato che tutti i dubbi di legittimità costituzionale investono la disciplina dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, dettata dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, e sono prospettati in riferimento a parametri costituzionali in gran parte coincidenti, sicchè i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
che le imputazioni, per le quali procedono i Pretori di Terni e di Pescara, riguardano scarichi provenienti da frantoi oleari effettuati in violazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, commessi prima dell’entrata in vigore della legge n. 574 del 1996;
che la nuova disciplina amministrativa per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione provenienti dagli scarichi dei frantoi oleari e le sanzioni per il loro spandimento (artt. 3, 8 e 10, commi 1 e 2, della legge n. 574 del 1996) non riguardano fatti anteriori all’entrata in vigore delle nuove norme, delle quali i giudici rimettenti non devono fare applicazione, sicchè, in riferimento ad esse, le questioni incidentali di legittimità costituzionale non sono rilevanti nei giudizi principali;
che riguarda, invece, fatti commessi in data anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina, soltanto l’art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 574 del 1996, che dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base di una serie di decreti-legge decaduti, a partire dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140, che hanno disciplinato lo smaltimento sul suolo dei reflui provenienti da impianti di molitura delle olive (comma 3), e la non punibilità, a determinate condizioni, di coloro che abbiano in precedenza adempiuto agli obblighi previsti dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1987, n. 119 (comma 4);
che nelle ordinanze del Pretore di Pescara, che sollevano la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 574 del 1996, manca l’esposizione del fatto che chiarisca se ricorrano, nei giudizi principali, le condizioni alle quali la legge subordina la causa di non punibilità per le violazioni della legge n. 319 del 1976, commesse prima della entrata in vigore della legge n. 574 del 1996; come pure manca la motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma che fa salvi gli effetti prodottisi sulla base dei decreti-legge decaduti;
che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8 e 10, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 32, 41 e 41, secondo comma della Costituzione, dai Pretori di Terni e di Pescara con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Cesare MIRABELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.