Sentenza n. 17 del 1998

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SENTENZA N.17

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981) (nel testo modificato dall'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50 e previgente alle ulteriori modifiche introdotte dall'art. 10 della legge regionale 16 marzo 1995, n. 13), promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1996 dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Angelo Geraci contro il Comune di Bologna ed altra, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella Camera di consiglio del 26 novembre 1997 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

 

1.- Con ricorso notificato il 20 marzo 1992, Angelo Geraci impugnava avanti il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna la decisione con la quale era stato respinto il ricorso gerarchico improprio, da lui presentato avverso il provvedimento del Comune di Bologna che - ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - lo aveva escluso dalla graduatoria speciale riservata alle famiglie di recente o di prossima formazione.

Il ricorrente era stato dapprima inserito, oltre che in quella generale, nella suddetta graduatoria speciale (come previsto dalla legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, recante "Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981"), ma successivamente, in sede di verifica dei requisiti ai fini dell'assegnazione, ne era stato escluso, in quanto il suo nucleo familiare, a causa della nascita di una figlia, era risultato composto da tre persone e non più da due, come era richiesto - secondo l'Amministrazione - dalla norma impugnata.

Con ordinanza emessa il 17 febbraio e depositata il 5 maggio 1994, il TAR dell'Emilia-Romagna ha sollevato - in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della citata legge regionale n. 12 del 1984, come modificato dall'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50.

Il giudice rimettente osserva innanzitutto che la legge regionale in questione prevede due diversi sistemi di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica: in quello d'ordine generale la condizione soggettiva di "giovane coppia" dà soltanto diritto ad un punteggio ai fini della formazione della graduatoria e nessuna influenza spiega il suo successivo mutamento; invece, nel sistema speciale - al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente - la stessa condizione assurge al rango di requisito soggettivo vero e proprio, che non può venire meno.

Inoltre, secondo il TAR, alla disposizione legislativa - là dove precisa che la graduatoria speciale é finalizzata all'individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima (non superiore a 45 metri quadrati) "che saranno assegnati a nuclei familiari di una o due persone" - non può attribuirsi "altra ratio se non quella fatta palese dal senso delle parole attraverso le quali si é espresso il legislatore regionale": quest'ultimo ha inteso favorire la coppia di nuova formazione in senso stretto e cioé quella composta soltanto dai coniugi, riservando alle famiglie con figli il semplice inserimento nella graduatoria generale, con un punteggio aggiuntivo.

In tal modo, tuttavia, la norma impugnata finisce per penalizzare irrazionalmente proprio la categoria che vorrebbe proteggere, dato che la "giovane coppia" é la famiglia più facilmente in grado di accrescersi numericamente per la nascita di figli.

Pertanto, il giudice a quo ritiene che detta norma si ponga in contrasto con gli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione: violerebbe, infatti, il fondamentale diritto di ogni cittadino di costituire una famiglia, come fondamentale società naturale dove si svolge la sua personalità; lederebbe il principio di uguaglianza, dato che la presenza di un figlio non sarebbe elemento idoneo a giustificare una disparità di trattamento tra famiglie tutte ugualmente di recente formazione; ostacolerebbe la nascita delle nuove famiglie e penalizzerebbe la maternità.

Infine, il TAR rileva come la denunciata incostituzionalità appaia ancora più grave ove si consideri che, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale considerata, il venir meno dei requisiti richiesti per l'assegnazione comporta la decadenza da quest'ultima, per cui la successiva nascita di un figlio produrrebbe, come conseguenza, la perdita dell'abitazione familiare.

2.- Nel giudizio avanti la Corte costituzionale non ha spiegato intervento il Presidente della Giunta regionale, mentre si é costituito - ma fuori termine - il ricorrente Angelo Geraci, il quale ha concluso chiedendo una pronuncia interpretativa ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'accoglimento della questione.

3.- Nelle more del giudizio della Corte la Regione Emilia-Romagna ha approvato la legge 16 marzo 1995, n. 13, il cui articolo 10 ha sostituito la norma impugnata, stabilendo che gli alloggi di superficie minima di cui possono beneficiare le famiglie di nuova formazione - al pari di altri gruppi sociali, inseriti in analoghe graduatorie speciali - "saranno assegnati secondo i criteri di ripartizione definiti dal Comune" e non saranno più necessariamente riservati ai nuclei familiari di una o due persone.

Alla luce di ciò, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 506 dell'11 dicembre 1995, ha restituito gli atti al TAR perchè valutasse l'eventuale incidenza dello ius superveniens nel giudizio a quo, segnatamente sotto il profilo della persistente rilevanza della questione.

Il TAR, con ordinanza del 26 marzo 1996, depositata in segreteria il 15 luglio successivo, ha ritenuto che la nuova legge regionale non incidesse sulla normativa alla luce della quale deve essere valutata la legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati nel giudizio a quo. Pertanto, confermata la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, ne ha disposto nuovamente la rimessione alla Corte costituzionale.

Considerato in diritto

 

1.- Il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna dubita della legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, che disciplina l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (nel testo modificato dall'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50 e previgente alle ulteriori modificazioni introdotte dalla legge regionale 16 marzo 1995, n. 13), in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione.

2.- Occorre preliminarmente osservare che non appare possibile risolvere la questione in via interpretativa: infatti, dove la disposizione impugnata precisa che l'inserimento nella graduatoria speciale riservata alle famiglie di nuova o di prossima formazione é finalizzato all'immediata individuazione dei beneficiari degli alloggi "che saranno assegnati a nuclei familiari di una o due persone secondo i criteri di ripartizione definiti dal Comune", viene fatto riferimento a tutti i membri del nucleo familiare, siano essi genitori o figli. Non é perciò possibile operare una interpretazione adeguatrice che ritenga, invece, riferito solo agli adulti il numero dei componenti ivi indicato.

Ugualmente non sembra possibile qualificare la situazione di "giovane coppia" senza figli come una semplice condizione soggettiva ai fini dell'inserimento nella graduatoria speciale, con la conseguenza che un mutamento, eventualmente sopravvenuto, in tale situazione non influirebbe sulla collocazione in graduatoria, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della legge regionale n. 12 del 1984. Come ha osservato il giudice rimettente, ciò risulta vero nel sistema generale, mentre in quello speciale la suddetta situazione (e cioé il limitato numero dei componenti il nucleo familiare) rappresenta, accanto ad altri, un requisito soggettivo vero e proprio, il cui venir meno comporta l'esclusione dalla graduatoria, in base a quanto disposto dal terzo comma del medesimo articolo 14.

Risulta evidente che il legislatore regionale ha inteso consentire l'inserimento e la successiva permanenza nella graduatoria speciale, riservata alle famiglie di nuova formazione, soltanto alle coppie senza figli che siano sposate da non più di due anni ed i cui componenti non superino i trent'anni di età.

In tal modo, il sopraggiungere di un figlio comporterebbe l'esclusione dalla suddetta graduatoria privilegiata anche delle coppie che vi siano già legittimamente inserite, le quali permarrebbero iscritte soltanto nella graduatoria generale, sia pure con un punteggio aggiuntivo.

3.- Così intesa, però, la norma impugnata risulta contrastante con i parametri costituzionali indicati dal giudice a quo: da un lato, essa opera una irragionevole discriminazione nei confronti della famiglia con prole, atteso che la sopravvenienza di un figlio non può essere elemento idoneo a far venire meno il già acquisito diritto all'inclusione nella graduatoria speciale, determinando una disparità di trattamento tra diversi nuclei familiari tutti ugualmente di recente formazione, solo ad alcuni dei quali viene concesso detto beneficio. Dall'altro lato, la norma penalizza le coppie con figli anzichè agevolarle, considerato che la limitata disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica ne rende assai difficile, in concreto, l'assegnazione a coloro che sono inseriti soltanto nella graduatoria generale, prima dei quali tendono ad essere soddisfatti gli iscritti nelle varie graduatorie speciali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981) (nel testo modificato dall'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 50 e previgente alle ulteriori modifiche introdotte dall'art. 10 della legge regionale 16 marzo 1995, n. 13), nella parte in cui non consente - ai fini dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica - la permanenza nella graduatoria speciale riservata alle famiglie di recente o di prossima formazione dei nuclei familiari che, pur possedendo gli altri requisiti richiesti dalla medesima norma, risultino formati da un numero di componenti superiore a due a causa della sopravvenienza di figli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Fernando SANTOSUOSSO

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.