ORDINANZA N.458
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Francesco GUIZZI, Presidente
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Commissario per il riordinamento degli usi civici del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, sorto a seguito dei decreti ministeriali del 12 febbraio 1997 con i quali non sono stati approvati i provvedimenti del Commissario riguardanti la legittimazione all'occupazione di terreni demaniali comunali; conflitto promosso con ricorso depositato il 23 giugno 1997 e iscritto al n. 77 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che, con ordinanza del 20 giugno 1997, il Commissario per il riordinamento degli usi civici del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro di grazia e giustizia avverso i decreti ministeriali del 12 febbraio 1997, registrati dalla Corte dei conti il 17 aprile 1997, con i quali non sono stati approvati provvedimenti commissariali riguardanti la legittimazione all'occupazione di terreni appartenenti al demanio civico dei comuni di Castelmagno e Viozene;
che, secondo l'allegazione del Commissario, il Ministero di grazia e giustizia, dopo aver richiesto di riferire sulle prassi seguite in tema di legittimazione dei beni demaniali di uso civico, ha emanato, in data 8 maggio 1997, la circolare n. 5 (Individuazione delle autorità competenti ad emettere i provvedimenti di legittimazione dell'occupazione e di approvazione della stessa), diretta ai Commissari, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, alle Regioni e all'Avvocatura generale dello Stato;
che a tale circolare il Commissario ricorrente ha risposto con nota del 22 maggio 1997, indirizzata al Direttore generale per gli affari civili e le libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, affermando - sulla base degli orientamenti del Consiglio di Stato e della dottrina - che la funzione di legittimazione delle occupazioni abusive è rimasta di attribuzione statale, nonostante il trasferimento delle funzioni amministrative di tale materia alle Regioni;
che, pur non includendo la legittimazione delle occupazioni abusive fra le funzioni amministrative trasferite alle Regioni, la circolare offrirebbe una discutibile interpretazione dell'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), limitandosi a prevedere la mera "intesa regionale";
che soltanto il Commissario potrebbe occuparsi di procedimenti così complessi, connotati da forte discrezionalità e adottati in presenza di determinati requisiti di legge;
che il Commissario ha concluso con le richieste di riconoscimento dell'attribuzione allo Stato delle funzioni in tema di legittimazione delle occupazioni abusive di terreni del demanio civico e di annullamento dei decreti ministeriali, in quanto lesivi delle competenze commissariali e, quindi, delle attribuzioni statali in materia.
Considerato che viene all'esame della Corte l'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, promosso dal Commissario per il riordinamento degli usi civici del Piemonte, della Liguria e della Valle D'Aosta, con ordinanza del 20 giugno 1997, nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, in relazione ai due decreti del 12 febbraio 1997 (registrati il 17 aprile 1997) con i quali non sono stati approvati dal Ministro, perché spettanti alle competenze regionali, due provvedimenti adottati dal Commissario;
che il conflitto è stato promosso dal Commissario per il riordinamento degli usi civici del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta non già nella veste di autorità giurisdizionale, bensì come potere amministrativo statale;
che il Commissario chiede di poter continuare a provvedere in materia di legittimazione all'occupazione dei terreni civici e, a tal proposito, contesta la legittimità della circolare del Ministro di grazia e giustizia n. 5 dell'8 maggio 1997, che nella sostanza farebbe rifluire le attribuzioni statali nell'ambito dei poteri regionali, lasciando al Ministro soltanto funzioni residuali di controllo, esercitabili attraverso l'emanazione del provvedimento finale;
che non sussiste materia di conflitto fra i poteri dello Stato, poiché il Commissario, con riguardo alle funzioni amministrative in oggetto, e il Governo (nella specie il Ministro di grazia e giustizia) non appartengono a poteri statuali diversi, e non risultano titolari di distinte funzioni, costituzionalmente rilevanti, ma si collocano all'interno di un complesso omogeneo di competenze amministrative;
che non può essere vagliata in questa sede la richiesta avanzata dal Commissario, in base alla quale andrebbe garantita la permanenza in capo allo Stato del potere amministrativo in esame, e si dovrebbe individuare l'autorità competente nel Commissario per il riordinamento degli usi civici;
che, pertanto, non sussistono i requisiti di ammissibilità del conflitto a norma dell'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Commissario per il riordinamento degli usi civici del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta nei confronti del Ministro di grazia e giustizia, con l'atto in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Presidente: Francesco GUIZZI
Relatore: Francesco GUIZZI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.