ORDINANZA N.441
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1996 dal Pretore di Trieste, nel procedimento civile vertente tra Piero Genzo ed altra e l'Istituto autonomo case popolari della Provincia di Trieste ed altra, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;
udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che gli eredi del conduttore di un alloggio economico-popolare sito in Trieste hanno convenuto in giudizio innanzi al Pretore di detta città l'Istituto autonomo case popolari (di seguito, IACP), denunciandone l'inadempimento all'obbligo di stipulare l'atto pubblico di vendita dello stesso immobile già condotto in locazione dal de cuius;
che l'istituto convenuto ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed indicato la Regione Friuli-Venezia Giulia quale titolare del rapporto;
che gli attori hanno esteso la domanda originaria nei confronti della Regione, la quale ha parimenti sostenuto la propria estraneità alla controversia, in quanto aveva dapprima conferito apposita procura sostanziale e processuale all'IACP per la gestione degli affari del tipo di quello controverso e, successivamente, trasferito al detto istituto la proprietà, tra gli altri, anche dell' immobile de quo, con la legge regionale 8 giugno 1993, n. 34;
che, benchè non risulti eseguita a favore dell'IACP l'iscrizione pubblicitaria del titolo di proprietà secondo la normativa dell'intavolazione, in pendenza della lite, l'art. 1 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale) - di interpretazione autentica della precedente legge n. 34 del 1993- ha stabilito che il trasferimento del diritto di proprietà deve ritenersi comunque perfezionato "anche nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, con decorrenza 1° gennaio 1995";
che, il Pretore dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 38 del 1996, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 116 della Costituzione ed all'art. 4 dello statuto regionale di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), in quanto violerebbe la riserva di legge statale stabilita per la disciplina dei modi di acquisto dei diritti reali immobiliari anche nei territori della Repubblica in cui é prescritta la vigenza del libro fondiario ed il regime della pubblicità con efficacia costitutiva;
che si é costituita nel giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che ha eccepito l'irrilevanza, o, comunque, l'infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dal Pretore di Trieste.
Considerato che nella premessa del provvedimento di rimessione é espressamente precisato che gli attori hanno chiesto "accertarsi l'avvenuto pagamento dell'intero prezzo per la cessione dell'alloggio", denunciando l'inadempimento dell'IACP;
che, in relazione a siffatta prospettazione, puntualmente richiamata dal giudice a quo, ed al complessivo tenore delle argomentazioni sviluppate nell'ordinanza, non può escludersi che il diritto dell'assegnatario dell' alloggio economico-popolare, già locato con patto di futura vendita, sia tutelabile con l'azione di mero accertamento;
che l' eventuale accoglimento di quest'ultima opzione interpretativa potrebbe influire sull'applicabilità della norma denunciata (e della norma da questa interpretata in via autentica), dato che entrambe sono state emanate allorchè la situazione soggettiva, quale sembra essere stata espressamente evocata in giudizio dagli attori, si era già consolidata;
che il rimettente ha, invece, negato la qualificazione dell'azione come di mero accertamento attraverso il solo richiamo dell'art. 2932 cod. civ., richiamo che, però, nel quadro delle circostanze dianzi indicate, appare apodittico ed insufficiente, in quanto non dà compiutamente conto delle ragioni che fondano la soluzione accolta e che dovrebbero confortare il giudizio di rilevanza;
che, in linea di principio, questa Corte non può sostituirsi al giudice a quo nella operazione, comunque indefettibile, di univoca sussunzione giuridica dei fatti con chiarezza dedotti dalle parti in causa, nè può dirimere dubbi, espliciti o impliciti, che egli nutra al riguardo, come si deduce dal testo del provvedimento di rinvio;
che l'omessa indicazione ed esplicitazione degli elementi che fondano la qualificazione si risolve nel difetto di motivazione sulla rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, 116 della Costituzione e 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dal Pretore di Trieste, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Piero Alberto CAPOTOSTI
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.