ORDINANZA N.439
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 novembre 1996 dal Tribunale di Catania sui ricorsi proposti da Lucia Randazzo e da Gaetano Arena contro l'Azienda ospedaliera Garibaldi - S. Luigi - S. Currò - Ascoli Tomaselli, iscritte ai nn. 17 e 18 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale di Catania-sezione lavoro, adito in distinti giudizi di reclamo cautelare da parte di un'ostetrica e di un infermiere, per sentir ordinare all'Azienda ospedaliera Garibaldi - S.Luigi - S.Currò - Ascoli Tomaselli il mantenimento in essere, oltre il termine prefissato di tre mesi, delle convenzioni rispettivamente stipulate con i reclamanti per l'espletamento del servizio di interruzione della gravidanza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) in riferimento agli artt. 32, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, con due ordinanze del 5 novembre 1996, di contenuto sostanzialmente identico;
che, secondo il Tribunale di Catania, il termine massimo di tre mesi della durata dei suddetti rapporti viene direttamente stabilito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, dato che l'art. 3, al comma 23, pone il divieto per le pubbliche amministrazioni di "assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi", e, al comma 24, prevede una serie di deroghe a tale divieto, fra le quali non possono però farsi rientrare i rapporti convenzionali dedotti in giudizio;
che secondo i giudici a quibus, qualora, come nei casi sottoposti a giudizio, l'espletamento del servizio di interruzione della gravidanza dipenda integralmente da tali rapporti convenzionali con addetti esterni, eventualmente anche di difficile e gravoso reperimento per l'Azienda ospedaliera, l'obbligo di un loro ricambio trimestrale pone a rischio l'erogazione stessa del servizio, e quindi viola l'art. 32, primo comma, della Costituzione;
che le norme denunziate contraddicono altresì, secondo il rimettente, l'art. 97, primo comma, della Costituzione, perchè la reiterata sostituzione ogni tre mesi del personale ausiliario addetto impedisce che il servizio si svolga con le forme e i modi pretesi dalla sua peculiare natura, non consentendo in particolare la necessaria continuità del rapporto con le pazienti;
che le parti dei giudizi principali non si sono costituite dinnanzi a questa Corte, e che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio con la rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato, ha successivamente revocato l'intervento.
Considerato che le due ordinanze hanno ad oggetto la stessa questione e, pertanto, va disposta la riunione dei giudizi, perchè siano decisi con un'unica pronuncia;
che il Tribunale di Catania dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in quanto il divieto previsto per le Aziende ospedaliere di stipulare rapporti di prestazione d'opera per un tempo superiore a tre mesi renderebbe difficoltoso, quando non pregiudicherebbe, l'espletamento del servizio di interruzione della gravidanza;
che, successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, é entrata in vigore la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), il cui art. 1, da un lato, al comma 45, ha introdotto per le pubbliche amministrazioni il divieto della assunzione di personale anche a tempo determinato, dall'altro lato, al comma 46, ha dispensato da tale divieto, fra gli altri, gli enti del Servizio sanitario nazionale;
che il giudice a quo deve valutare se l'innovazione legislativa abbia inciso sul quadro normativo cui egli riferisce la questione di costituzionalità, in particolare sul termine di tre mesi già stabilito dalla disposizione impugnata quale limite della durata tanto per le assunzioni a tempo determinato effettuate dagli enti del Servizio sanitario nazionale, quanto per le prestazioni di lavoro autonomo svolte a favore degli enti predetti;
che il giudice a quo deve, altresì, valutare se la modifica abbia innovato i modelli organizzativi di cui dispongono gli enti ospedalieri per la gestione del servizio di interruzione della gravidanza, posto che la deferita questione di costituzionalità é fondata precipuamente sulla considerazione che la disposizione impugnata si inserisce in un quadro normativo privo di efficaci strumenti organizzativi, alternativi ai rapporti convenzionali di specie, con cui far fronte alle esigenze di tale servizio, per le peculiari condizioni di fatto nelle quali egli constata che il servizio possa venire a svolgersi;
che si impone pertanto, sotto diversi profili, un nuovo esame del rimettente circa i termini della rilevanza della deferita questione di legittimità costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Piero Alberto CAPOTOSTI
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.