Ordinanza n. 437/97

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ORDINANZA N.437

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA         

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI    

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 15 giugno 1996 dal Pretore di Messina nel procedimento di esecuzione promosso da Grasso Domenica contro Pagano Nicola ed altra, iscritta al n. 1267 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 1° ottobre 1997 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento esecutivo, promosso da un coniuge titolare di assegno di divorzio, per ottenere, in forza del decreto pronunciato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, l'attribuzione del quaranta per cento dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, il Pretore di Messina ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio);

che, ad avviso del remittente, la norma in esame si porrebbe in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente omogenee, (recte, per la identità di trattamento di situazioni diverse) che deriva dalla commisurazione fissa dell'indennità agli anni in cui il rapporto é coinciso con il matrimonio, anche quando, nel periodo di separazione dei coniugi, non vi sia stato contributo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune; b) con l'art. 29 della Costituzione, in quanto l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, sulla quale é ordinato il matrimonio, verrebbe meno a causa degli oneri economici gravanti sull'obbligato, che é privato delle somme accantonate a fini previdenziali durante tutto il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa, sì da divenire la parte più debole; c) con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto la distrazione a favore del coniuge della quota percentuale dell'indennità di fine rapporto, correlata a tutta la durata del matrimonio, fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, determinerebbe un sacrificio dei diritti previdenziali dei lavoratori.

Considerato che la questione di costituzionalità é stata sollevata in un procedimento esecutivo intrapreso per chiedere l'attuazione del decreto con il quale il Tribunale di Pozzo di Gotto ha riconosciuto il diritto del coniuge titolare di assegno di divorzio ad una quota pari al quaranta per cento dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge e riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro é coinciso con il matrimonio;

che la norma censurata aveva già trovato definitiva applicazione nel procedimento innanzi al detto Tribunale ed era quindi in tale sede che avrebbe potuto essere sollevata la relativa questione di legittimità costituzionale;     

che nel giudizio a quo si appalesa del tutto irrilevante la questione prospettata dal remittente, la quale deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Messina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Fernanda CONTRI

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.