Ordinanza n. 413/97

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ORDINANZA N.413

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano, VASSALLI          

- Prof.    Francesco, GUIZZI              

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma primo, e 302 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24 ottobre 1996 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale della Libertà di Napoli nei confronti di Uliano Luciano, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che la Corte di cassazione, ha, con ordinanza del 24 ottobre 1996, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui limitano l'obbligo del giudice di procedere ad interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare e la perdita di efficacia della misura cautelare in caso di omesso, tempestivo interrogatorio, alla sola fase delle indagini preliminari;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che nel procedimento che aveva provocato l'intervento della Corte di cassazione la misura cautelare era stata eseguita dopo la chiusura delle indagini, ma prima della fissazione dell'udienza preliminare;

che questa Corte, con sentenza n. 77 del 3 aprile 1997, successiva, dunque, alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia; b) dell'art. 302 dello stesso codice, limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari";

che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale già dichiarati costituzionalmente illegittimi, con sentenza n. 77 del 3 aprile 1997, il primo nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia, ed il secondo, limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari", questione sollevata dalla Corte di cassazione, con ordinanza del 24 ottobre 1996.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Giuliano VASSALLI

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.