ORDINANZA N.410
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 238 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1996 dal Collegio arbitrale di Carrara nel giudizio arbitrale promosso da Fussi Tristano contro Versilia Hotels s.r.l., iscritta al n. 1147 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 15 ottobre 1997 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio arbitrale, essendo stato deferito il giuramento decisorio previsto dall'art. 238 del codice di procedura civile, il collegio, reputato il richiesto mezzo di prova idoneo a definire il giudizio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'anzidetto art. 238 "così come attualmente formulato", in relazione ai riferimenti religiosi contenuti nella formula del giuramento stesso;
che il collegio rimettente deduce la violazione degli artt. 3 e 19 della Costituzione che riconoscono "il diritto inviolabile di ciascun cittadino a professare liberamente la propria fede religiosa", senza dover rendere note le proprie convinzioni religiose, nonchè dell'art. 24 della Costituzione che prevede il diritto di difendere in giudizio le proprie ragioni.
Considerato che, con sentenza di questa Corte n. 334 del 1996, é già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte relativa ai riferimenti religiosi della formula del giuramento;
che, pertanto, impregiudicata ogni valutazione circa la legittimazione del collegio rimettente a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale, la questione proposta é manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 238 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 19 e 24 della Costituzione, dal collegio arbitrale di Carrara, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Gustavo ZAGREBELSKY
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.