Ordinanza n. 400/97

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ORDINANZA N.400

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Francesco GUIZZI, Presidente

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO              

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1997 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini, nel procedimento penale a carico di Spinola Salvatore ed altro, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’esecuzione della sentenza di applicazione della pena rimanga sospesa durante il decorso dei termini per l’estinzione del reato prevista dalla medesima disposizione;

che, ad avviso del giudice rimettente, il principio di ragionevolezza risulterebbe violato in quanto la norma censurata, pur contemplando una causa di estinzione del reato sostanzialmente analoga a quella disciplinata dall’art. 167 cod. pen., non prevede che l’esecuzione della pena rimanga sospesa durante il periodo di tempo necessario per la produzione degli effetti estintivi, con la conseguenza illogica e irrazionale che ad "una promessa di estinzione del reato per buona condotta" non si accompagna la correlativa sospensione della pena per la durata del periodo di prova e che l’estinzione del reato potrebbe intervenire dopo che la pena é stata espiata, pur essendo normalmente l’estinzione della pena l’effetto principale dell’estinzione del reato;

che la violazione dell’art. 76 Cost., con riferimento all’art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, sarebbe ravvisabile perchè l’estinzione del reato quale effetto della sentenza di applicazione della pena non trova fondamento nella direttiva numero 45 della legge in esame, ove é contenuto un generico richiamo alla "disciplina, in rapporto ai diversi tipi di sanzioni applicate, degli altri effetti della pronuncia";

che l’eccesso di delega risulterebbe, ad avviso del giudice rimettente, anche dalle conseguenze "paradossali e aberranti", in contrasto con le direttive contenute nella legge-delega n. 81 del 1987, derivanti dall’ipotetico confronto tra la situazione di due soggetti, imputati in concorso tra loro del medesimo reato, nei cui confronti venga pronunciata sentenza di applicazione della pena, non accompagnata dalla sospensione condizionale a causa dei precedenti penali ostativi: ove il primo sia immune da pendenze esecutive, mentre il secondo si trovi per altri reati in espiazione di pena detentiva di durata pari o superiore a cinque anni, ne deriverebbe la conseguenza che il primo sconta effettivamente la pena, mentre nei confronti del secondo, nonostante i precedenti penali più gravi, l’estinzione del reato interverrebbe prima dell’inizio dell’esecuzione della pena "patteggiata", per di più in un contesto, quale quello carcerario, in cui le occasioni per commettere reati sono meno frequenti o mancano del tutto;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale si basa sull’analogia tra le cause di estinzione del reato rispettivamente collegate alla sospensione condizionale della pena e alla applicazione della pena su richiesta, in quanto entrambe subordinate alla non commissione di reati negli identici termini stabiliti dagli artt. 167 cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen., e sulla conseguente supposta irrazionalità riscontrabile nella disciplina dei due istituti, in quanto solo nel primo caso l’esecuzione della pena rimane sospesa durante il decorso dei termini previsti dall’art. 163 cod. pen., mentre nel caso di applicazione della pena su richiesta non accompagnata dalla concessione della sospensione condizionale l’effetto estintivo del reato é indipendente dall’esecuzione della pena;

che il giudice rimettente in sostanza vorrebbe che alla sentenza di applicazione della pena si accompagnasse sempre la sospensione condizionale della pena, sotto forma dell’inedito istituto della "sospensione dell’esecuzione della sentenza", in modo che la sentenza di applicazione della pena su richiesta verrebbe a trasformarsi in una sorta di sentenza di non applicazione condizionale della pena;

che i presupposti da cui muove il rimettente sono palesemente erronei, in quanto l’istituto della sospensione condizionale della pena, che trova la sua specifica disciplina nel codice penale, si basa sulla previsione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, é sottoposto alla condizione che l’imputato non abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva e può essere subordinato all’adempimento di determinati obblighi (artt. 164 e 165 cod. pen.), mentre tale disciplina é del tutto estranea all’effetto estintivo del reato che può prodursi a seguito dell’applicazione della pena su richiesta;

che la diversità dei presupposti su cui si basano le due cause di estinzione del reato operanti rispettivamente in caso di sospensione condizionale della pena e di sentenza di applicazione della pena trova conferma nella specifica disciplina che il codice di procedura penale riserva ai rapporti tra sospensione condizionale e patteggiamento: da un lato, a norma dell’art. 444, comma 3, cod. proc. pen., la parte può subordinare la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale; dall’altro, ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l’applicazione di una pena pecuniaria o di una sanzione sostitutiva, ove sopravvenga l’effetto estintivo del reato, non é comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione della pena;

che anche l’art. 136 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nel disporre espressamente che l’estinzione del reato non si verifica se la persona nei cui confronti é stata applicata la pena si sottrae volontariamente alla sua esecuzione, dimostra che la struttura dell’istituto dell’applicazione della pena presuppone, salvo il caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale, che la pena venga effettivamente eseguita;

che, ove si volesse seguire la prospettazione del giudice rimettente, sarebbero prive di ogni logica e razionale giustificazione le conseguenze che deriverebbero da una automatica e generalizzata concessione della sospensione della esecuzione della sentenza di applicazione della pena in relazione alla disciplina sostanziale della sospensione condizionale della pena;

che maggior pregio non hanno le censure del rimettente in ordine alla supposta illogicità della disciplina che pospone l’estinzione del reato alla esecuzione della pena, in quanto l’estinzione del reato può comportare comunque il venir meno di altri effetti penali della condanna, ulteriori e diversi rispetto all’espiazione della pena, così assicurando al soggetto cui é stata applicata la pena su richiesta vantaggi congeniali alla natura premiale dell’istituto;

che priva di fondamento appare anche la censura relativa alla disparità di trattamento che si verificherebbe tra chi, essendo in espiazione di una pena detentiva pari o superiore a cinque anni, ottiene il vantaggio di non scontare la pena inflitta con la sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen., e chi, essendo raggiunto in libertà dalla medesima sentenza, é sottoposto all’esecuzione della pena prima dell’intervento della causa di estinzione del reato: invero - a tacere del rilievo che le pene inflitte con una o più sentenze sono oggetto di cumulo giuridico, sicchè esse perdono la loro autonoma riferibilità ai rispettivi titoli esecutivi (artt. 76 e 80 cod. pen. e 663 cod. proc. pen.) - la supposta sperequazione deriverebbe da una situazione di fatto, delineata per di più sulla base di mere ipotesi comportamentali e non ricollegabile al contenuto normativo della disposizione impugnata;

che, infine, la denuncia di violazione dell’art. 76 Cost. per eccesso di delega, peraltro contraddittoria rispetto alla questione configurata dal giudice a quo, non trova alcun riscontro nella formulazione della direttiva numero 45 dell’art. 2 della legge n. 81 del 1987, che lascia il legislatore delegato libero di individuare gli "altri effetti" della sentenza di applicazione della pena, specie se essi si innestano sulla natura premiale dell’istituto;

che le considerazioni sinora svolte rendono evidente che non sussiste alcuno dei profili di illegittimità prospettati dal giudice rimettente;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari di Rimini, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Presidente: Francesco GUIZZI

Redattore: Guido NEPPI MODONA

Depositata in cancelleria il 11 dicembre 1997.