Ordinanza n. 317/97

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ORDINANZA N.317

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come modificato dall’art. 7 del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 376 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell’immigrazione e per la regolamentazione dell’ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all’Unione europea), e dall’art. 7 del decreto-legge, di reiterazione, 13 settembre 1996, n. 477, avente identico titolo; dell’art. 15, lettera c) della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), promossi con ordinanze emesse il 3 ottobre 1996 dal Pretore di Roma, il 19 settembre 1996 dal Pretore di Perugia, il 31 agosto 1996 dal Pretore di Avezzano e il 24 settembre 1996 dal Pretore di Padova, rispettivamente iscritte ai nn. 19, 67, 86 e 118 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 9, 10 e 13, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il Giudice relatore prof. Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di un cittadino extracomunitario imputato del reato previsto dall’art. 7 del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 376 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell’immigrazione e per la regolamentazione dell’ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all’Unione europea) [recte: art. 7, nella parte in cui sostituisce l’art. 7-bis del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 39 del 1990], il Pretore di Roma, chiamato ad applicare l’identico decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell’immigrazione e per la regolamentazione dell’ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all’Unione europea), essendo il precedente decaduto per scadenza dei termini, ha sollevato, in riferimento agli artt. 77, 2, 13, 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 di esso, nella parte in cui ha modificato il citato art. 7-bis, perché la disposizione, priva dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, violerebbe i principi della certezza normativa e della libertà personale;

che nel corso di un procedimento per la convalida dell’arresto di altro cittadino extracomunitario il Pretore di Perugia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 5, del citato decreto-legge n. 477 del 1996 [recte: art. 7, nella parte in cui sostituisce l’art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito nella legge n. 39 del 1990];

che, in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione, lo stesso Pretore ha sollevato altresì questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), dal momento che - inibendo al Governo di "rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere" - seconderebbe un uso improprio del potere normativo attribuito all’Esecutivo; e ciò sia perché non vieterebbe la reiterazione d’un decreto-legge non convertito nei termini (peraltro non legittima nella materia penale), sia perché consentirebbe di applicare alcune misure coercitive cautelari anche al di fuori dei limiti di pena stabiliti dagli artt. 274, comma 1, lettera b), e 280, comma 1, del codice di procedura penale, impedendo la verifica giudiziale della legittimità del provvedimento adottato;

che nel corso di un procedimento di convalida dell’arresto di un cittadino extracomunitario, espulso il 10 agosto 1996 dal territorio dello Stato con decreto del Questore dell’Aquila, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, come sostituito dall’art. 7 del decreto-legge n. 376 del 1996, il Pretore di Avezzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 23, 70 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del predetto art. 7 [recte: art. 7, nella parte in cui sostituisce l’art. 7-bis del decreto-legge n. 416 del 1989], poiché tale decreto-legge avrebbe reiterato l’efficacia di norme decadute, emanate nella materia penale e processuale penale, in violazione dei diritti fondamentali della persona, rendendo quale funzione legislativa "tout court", di esclusiva spettanza delle Camere, il potere eccezionale attribuito al Governo dall’art. 77 della Costituzione;

che nel corso di un procedimento di convalida dell’arresto di due cittadini albanesi espulsi dall’Italia, e rientrati illegittimamente, il Pretore di Padova ha sollevato, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 477 del 1996 [recte: art. 7, nella parte in cui sostituisce l’art. 7-bis, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 416 del 1989], perché norma introdotta in un decreto-legge adottato al di fuori dei casi straordinari di necessità e urgenza e in violazione del principio della parità di trattamento (con riferimento all’art. 7, comma 12-sexies, del menzionato decreto-legge n. 416 del 1989) fra colui che, espulso, rientra nello Stato e colui il quale, già gravato da una sentenza irrevocabile di condanna, sia stato espulso su sua richiesta e abbia poi violato il provvedimento espulsivo;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza delle questioni sollevate dai Pretori di Padova e di Perugia.

Considerato che le ordinanze sopra richiamate riguardano le disposizioni urgenti in materia di politica dell’immigrazione e la regolamentazione dell’ingresso e soggiorno nel territorio nazionale di cittadini dei Paesi non appartenenti all’Unione europea, emanate con i decreti-legge nn. 376 e 477 del 1996, mentre una concerne anche l’art. 15, comma 2, lettera c), della legge n. 400 del 1988;

che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che i due decreti-legge oggetto di censura non sono stati convertiti in legge entro il prescritto termine di sessanta giorni, per cui hanno perso efficacia sin dall’inizio;

che ai menzionati decreti-legge, non più reiterati, ha fatto seguito l’art. 1 della legge 9 dicembre 1996, n. 617, che ha stabilito la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, e ha fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base di detti decreti, disponendo in particolare la salvezza delle cause di non punibilità e di estinzione dei reati e quelle che escludono l’applicazione di altri tipi di sanzioni;

che la questione di legittimità costituzionale relativa alla lettera c) dell’art. 15, comma 2, della legge n. 400 del 1988 è stata sollevata in relazione al decreto-legge n. 376 del 1996;

che è necessario restituire gli atti ai giudici a quibus affinché valutino se le questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi principali.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Relatore: Carlo GUIZZI

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.