Ordinanza n. 314/97

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ORDINANZA N.314

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1996 dal Tribunale di Sala Consilina nel procedimento penale a carico di Di Palma Sabatino, iscritta al n. 1327 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Tribunale di Sala Consilina, con ordinanza del 10 ottobre 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza adottato un provvedimento in ordine alla richiesta di revoca o modifica di una misura cautelare personale disposta nei confronti dell’indagato;

che l’ordinanza di rimessione richiama diverse pronunce della Corte costituzionale e tra esse, in particolare, la sentenza n. 131 del 1996, relativa all’incompatibilità al giudizio per il giudice che sia stato componente del tribunale dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen., osservando che anche nell’ipotesi prospettata e verificatasi nel giudizio a quo si delinea la violazione dei parametri costituzionali sopra indicati, in termini analoghi a quelli oggetto della pronuncia anzidetta, giacché la decisione in ordine alla richiesta di revoca o modifica della misura cautelare personale, sotto il profilo della valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, determina un potenziale pregiudizio rispetto alla valutazione conclusiva sul merito dell’accusa.

Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta all’esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;

che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996, anteriore alla proposizione della presente questione di costituzionalità, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale (capo c del dispositivo della citata sentenza, reso in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal giudice rimettente, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Sala Consilina, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Relatore: Gustavo ZAGREBELSKY

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.