Ordinanza n. 281

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ORDINANZA N. 281

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1996 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trieste sul ricorso proposto da SOGEMAR s.r.l. contro l'Ufficio IVA di Trieste, iscritta al n. 607 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 marzo 1996 (r.o. n. 607 del 1996) la Commissione tributaria di primo grado di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 44, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), che punisce l'omesso versamento, in tutto o in parte, dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 del menzionato d.P.R., con una pena pecuniaria da due a quattro volte il tributo non versato o versato in meno;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per la infondatezza della questione.

Considerato che, dopo l'emanazione dell'ordinanza di rimessione, la norma impugnata é stata abrogata con effetto retroattivo, dall'art. 10, comma 2, lettera a), numero 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

che l'omesso versamento, in tutto o in parte, dell'imposta risultante dalle liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27, 33 e 74, quarto comma, é da ritenere ora sanzionato, in base alla modifica apportata al primo comma dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dall'art. 10, comma 2, lettera a), numero 1, del citato decreto-legge n. 323 del 1996, con una soprattassa pari alla somma non versata;

che, a seguito delle menzionate innovazioni legislative, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente, perchè valuti l'incidenza dello jus superveniens nel giudizio a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Trieste.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Massimo VARI

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.