ORDINANZA N.280
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 10 settembre 1994, depositato in Cancelleria il 19 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano del 28 giugno 1994, n. 23, recante "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1994-1996 per il personale della Provincia di Bolzano, enti da essa dipendenti, comuni comprensoriali e dei comuni delle Province di Bolzano" ed iscritto al n. 34 del registro conflitti 1994.
Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
udito nell'udienza pubblica del 1° luglio 1997 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in relazione al decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 giugno 1994, n. 23 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1994-1996 per il personale della Provincia di Bolzano, enti da essa dipendenti, comuni comprensoriali e dei comuni della Provincia di Bolzano), reputato invasivo delle competenze dello Stato, in quanto contrastante con gli artt. 15, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;
che si é costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, comunque, respinto;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 24 giugno 1997, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio;
che, con atto depositato il 26 giugno 1997, la Provincia autonoma di Bolzano ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso.
Considerato che, ai sensi dell'art. 27 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, corredata dall'accettazione delle parti interessate, estingue il processo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Massimo VARI
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.