Sentenza n. 275

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SENTENZA N. 275

 

ANNO 1997

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO

- Avv.    Massimo VARI

- Dott.   Cesare RUPERTO

- Dott.   Riccardo CHIEPPA

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof.    Valerio ONIDA

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE

- Prof.    Guido NEPPI MODONA

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 5 settembre 1996 depositato in cancelleria il 9 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione n. 50/96 emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana nell'adunanza 29 giugno 1996, in ordine ai decreti presidenziali nn. 189/Gab. del 7 luglio 1995, 271/Gab. del 4 ottobre 1995 e 371/Gab. del 23 dicembre 1995, relativi alle nomine dei Direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere della Sicilia ed iscritto al n. 24 del registro conflitti 1996.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1997 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi gli avvocati Francesco Torre e Francesco Castaldi per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

 

1. Il Presidente della Regione Siciliana propone conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla deliberazione n. 50 del 1996, adottata dalla sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana nell'adunanza del 29 giugno 1996, di ricusazione del visto e della registrazione dei decreti del Presidente della Regione n. 189 del 7 luglio 1995, n. 271 del 4 ottobre 1995 e n. 371 del 23 dicembre 1995, concernenti nomine di Direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere siciliane.

La Regione rileva che, dalla lettura dell'atto impugnato, il visto risulterebbe essere stato negato per violazione dei principî generali in materia concorsuale, per incoerenza del procedimento rispetto alle finalità perseguite dalla legge di riforma del Servizio sanitario nazionale, per contraddittorietà di comportamento, per illogicità ed irrazionalità dei criteri di scelta, per disparità di trattamento, e, infine, per contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza.

Ad avviso della ricorrente, tali rilievi travalicherebbero i limiti del sindacato di legittimità e sarebbero quindi lesivi della competenza costituzionalmente e statutariamente riconosciuta alla Regione Siciliana dall'art. 116 Cost. e dagli artt. 17, lettere b) e c), e 20 dello statuto (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione Siciliana, approvato col d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455) e dalle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. del 9 agosto 1956, n. 1111 (Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza sanitaria). Tale lesione permetterebbe l'immediata impugnazione dell'atto per conflitto di attribuzione, nonostante la possibilità offerta dall'ordinamento del ricorso alle sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione.

Per ciò che riguarda, in primo luogo, la censura di violazione di legge, la Regione ritiene che la Corte dei conti non terrebbe conto della nuova disciplina statale, dettata dall'art. 1 del decreto-legge n. 512 del 27 agosto 1994 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle Unità sanitarie locali), convertito nella legge n. 590 del 17 ottobre 1994, che consentirebbe la nomina con unico decreto dei Direttori generali delle Aziende USL e ospedaliere: la scelta del procedimento unico risponderebbe quindi ad un apprezzamento di merito non sindacabile dalla Corte dei conti.

La Regione contesta anche il riscontrato vizio di carenza di motivazione in quanto le norme in materia lascerebbero all'Amministrazione tutta la discrezionalità che caratterizzerebbe le nomine a scelta, quali atti di alta amministrazione. La normativa, infatti, obbligherebbe solo alla cosiddetta "giustificazione" e non alla vera e propria motivazione: e l'esigenza di "giustificazione" dei provvedimenti regionali censurati sarebbe stata ampiamente soddisfatta.

Per quel che riguarda poi i rilievi sui criteri seguiti dal Governo regionale per le singole nomine, la Regione ricorrente osserva che i rilievi stessi (preferenza accordata agli aspiranti muniti di esperienza dirigenziale nel settore sanitario pubblico; preferenza per i Commissari e i vice Commissari delle USL provinciali; preferenza accordata ad alcuni vice Commissari rispetto ai Commissari della medesima USL; limitazione della scelta ai funzionari in carica alla data del 5 luglio 1995; priorità concessa ai coordinatori di strutture ubicate nel territorio della Regione; destinazione dei Direttori nominati all'una o all'altra Azienda) atterrebbero tutti a profili di merito e in quanto tali sarebbero lesivi delle sue competenze.

Di conseguenza, la Regione Siciliana, dopo aver rilevato conclusivamente che la divisibilità del primo provvedimento sottoposto al controllo non giustificherebbe la mancata registrazione di tutte le nomine, chiede alla Corte costituzionale di sospendere l'atto impugnato e di annullarlo, accogliendo il ricorso.

2. Si é costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per affermare l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso della Regione Siciliana.

Dopo una sintetica esposizione dei rilievi mossi dalla Corte dei conti alle delibere regionali, l'Avvocatura sostiene che il ricorso della Regione non fornirebbe elementi da cui trarre la denunciata violazione di precetti costituzionali. Unico motivo del ricorso sarebbe la lamentata contestazione, da parte della Corte dei conti, di vizi di merito quali vizi di legittimità e tale motivo risulterebbe infondato e non espressivo di violazioni costituzionali.

L'infondatezza di una censura di legittimità non si trasformerebbe necessariamente, come sembrerebbe intendere il ricorso regionale, nella rilevazione di un vizio di merito e quindi in una invasione della competenza regionale; la convinzione della Regione circa la piena legittimità dei propri provvedimenti, ad avviso dell'Avvocatura, avrebbe dovuto tradursi in un ricorso per riesame alle sezioni regionali riunite e non in un conflitto di attribuzione.

Quanto alla richiesta di sospensione dell'atto impugnato, essa sarebbe priva di fondamento e contraria all'interesse pubblico ad una gestione corretta ed efficiente della sanità regionale.

3. Nel corso dell'udienza pubblica la Regione Siciliana ha fatto presente di aver provveduto a sostituire con nuovi decreti di nomina quelli annullati dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti con l'atto in relazione al quale é proposto il conflitto, ed ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

A tale richiesta si é associata, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato in diritto

 

1. Il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana trae origine dalla delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con la quale é stato ricusato il visto ed é stata negata la registrazione dei decreti del Presidente della stessa Regione di nomina dei Direttori generali delle Aziende USL e delle Aziende ospedaliere regionali. A giudizio della ricorrente, poichè ricusazione del visto e diniego della registrazione sarebbero stati determinati da motivi di merito e non solo di legittimità, risulterebbero lese le attribuzioni che lo statuto di autonomia e le norme di attuazione dello stesso conferiscono alla Regione in materia di igiene e sanità pubblica e di assistenza sanitaria (art. 17, lettere b) e c), dello statuto; d.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111).

2. Il ricorso é inammissibile.

Successivamente alla promozione del conflitto, la Regione ha infatti sostituito, con nuovi decreti di nomina, i Direttori generali delle Aziende USL e delle Aziende ospedaliere alle quali si riferivano le nomine oggetto della ricusazione del visto e del diniego di registrazione da parte della Corte dei conti, ed ha chiesto in udienza che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere. A tale richiesta ha aderito l'Avvocatura dello Stato.

Dalle dichiarazioni delle parti può desumersi che, ad avviso di entrambe, a seguito dei procedimenti volti alla sostituzione dei Direttori generali, sia venuto meno l'interesse al conflitto di attribuzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costitu-zionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Carlo MEZZANOTTE

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.