ORDINANZA N. 269
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Liguria 11 settembre 1991, n. 27 (Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei), promosso con ordinanza emessa il 14 agosto 1996 dal Giudice conciliatore di Genova nel procedimento civile vertente tra Remigio Griggi e U.S.L. XIV Genova, iscritta al n. 1192 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento della Regione Liguria;
udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 agosto 1996 nel corso di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice conciliatore di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 23, 117 e 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Liguria 11 settembre 1991, n. 27 (Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei), che prevede il pagamento di una tariffa per il controllo, effettuato da esperti micologi dell'unità sanitaria locale, dei funghi epigei spontanei destinati alla vendita (lire cinquecento per ogni chilogrammo di funghi secchi o per ogni cassetta di funghi freschi di peso non superiore a cinque chilogrammi);
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 23 e 119 della Costituzione, giacchè si tratterebbe di una prestazione imposta dalla Regione per un'attività di pubblica utilità, svolta in condizioni di supremazia rispetto ai privati, prestazione che non troverebbe fondamento in una legge statale;
che sarebbe violato anche il limite dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (art. 117 Cost.), in quanto l'art. 15 della legge 23 agosto 1993, n. 352 attribuisce alla Regione il potere di disciplinare la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei e prevede che la vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei é consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell'unità sanitaria locale, secondo le modalità stabilite dal regolamento locale d'igiene, ma non imporrebbe il pagamento in base a tariffa del servizio reso;
che nel giudizio dinanzi alla Corte é intervenuta la Regione Liguria, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato che la disposizione regionale denunciata, nello stabilire la tariffa per il controllo, a tutela della salute pubblica, dei funghi destinati alla vendita e per la relativa certificazione, prevede il pagamento di un compenso per una prestazione richiesta e resa al privato che intenda commercializzare tale prodotto, restando gratuito e senza certificazione il controllo dei funghi destinati al consumo diretto;
che é demandata alle Regioni la determinazione delle tariffe per le prestazioni rese a privati, o eseguite nell'interesse di privati, da parte di laboratori e autorità sanitarie pubbliche, in particolare in materia di vigilanza sulla produzione, commercio e vendita delle sostanze alimentari (art. 13, secondo comma, numeri 6) e 14), del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4; art. 27, primo comma, lettera e), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 69, primo comma, lettera e), della legge 23 dicembre 1978, n. 833);
che dalla legislazione statale in materia sanitaria e di commercio delle sostanze alimentari non é dato desumere, come vorrebbe il giudice rimettente, un principio fondamentale di gratuità delle prestazioni rese nell'interesse di privati, essendo invece previsto il pagamento di un compenso, secondo apposite tariffe, a carico del privato che quelle prestazioni richieda (art. 42 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265);
che il regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (d.P.R. 14 luglio 1995, n. 376) ne consente la vendita previa certificazione secondo le modalità previste dalle autorità regionali (art. 3);
che la disposizione regionale denunciata non é in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, giacchè non sussiste la supposta violazione di principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato;
che la percezione di un compenso a parziale copertura dei costi per prestazioni erogate nell'interesse del richiedente non configura un tributo regionale e non può pertanto essere invocato l'art. 119 della Costituzione (sentenza n. 105 del 1995);
che, infine, non é violata la riserva di legge per l'imposizione di prestazioni patrimoniali (art. 23 Cost.), giacchè il pagamento per il controllo dei funghi destinati al commercio é richiesto in base ad una legge regionale in una materia attribuita alla competenza della Regione (cfr., da ultimo, sentenza n. 180 del 1996);
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Liguria 11 settembre 1991, n. 27 (Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei), sollevata, in riferimento agli artt. 23, 117 e 119 della Costituzione, dal Giudice conciliatore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Presidente: dott. Renato GRANATA
Redattore: prof. Cesare MIRABELLI
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.