Ordinanza n. 250

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ORDINANZA N.250

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI  

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 9 novembre 1995 - 7 febbraio 1996 dal Tar per la Campania, sui ricorsi proposti da Maria Rosaria Liguori contro Università degli studi di Napoli ed altro e da Silvana Cariota Ferrara contro Università degli studi di Napoli ed altro, iscritte ai nn. 846 e 847 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione di Maria Rosaria Liguori e di Silvana Cariota Ferrara, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che Maria Rosaria Liguori e Silvana Cariota Ferrara, dipendenti dell'Università degli studi di Napoli, con la qualifica di "tecnico laureato", hanno convenuto in separati giudizi innanzi al Tar per la Campania l'Università di appartenenza ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica, onde ottenere l'annullamento dei provvedimenti rettorili di diniego del riconoscimento del diritto al trattamento giuridico ed economico dei ricercatori universitari confermati, ex art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in quanto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

che, in entrambi i giudizi, il Tar, con sentenze non definitive del 16 maggio 1996, ha rigettato le domande di attribuzione dello status di ricercatore universitario confermato e, interpretatele come dirette ad ottenere anche la condanna dell'amministrazione a pagare le differenze retributive per l'espletamento di fatto di mansioni superiori, con due distinte ordinanze del 16 maggio 1996, di analogo tenore, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge n. 341 del 1990, nella parte in cui inibisce <<di remunerare prestazioni lavorative rese dai tecnici laureati anche in assenza dei requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, proprie dei ricercatori confermati>>, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

che, ad avviso dei giudici rimettenti, la norma in esame si pone in contrasto con l'art. 36 della Costituzione, in quanto vieta il pagamento della retribuzione corrispondente alle mansioni, anche se solo di fatto espletate, e, inoltre, viola il principio di eguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione, perché discrimina il trattamento previsto per i tecnici-laureati rispetto a quello stabilito per la generalità dei pubblici dipendenti;

che le ricorrenti nei processi a quibus si sono costituite nel giudizio innanzi a questa Corte, svolgendo osservazioni a conforto dei rilievi del Tar;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per l'inammissibilità per difetto della rilevanza o, comunque, per l'infondatezza della questione.

Considerato che le due ordinanze hanno ad oggetto la stessa questione e, pertanto, va disposta la riunione dei giudizi, perché siano decisi con un'unica ordinanza;

che dalle ordinanze di rimessione risulta manifestamente insussistente l'indefettibile presupposto di rilevanza del giudizio incidentale di costituzionalità, in quanto la norma qui in esame non é applicabile in nessuna delle due fattispecie sottoposte all'esame del Tar per la Campania;

che, infatti, l'art. 16, comma 1 della legge n. 341 del 1990, in parte qua, stabilisce che <<nelle dizioni "ricercatori" o "ricercatori confermati" si intendono comprese>> anche quelle di <<"tecnici laureati" in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382>>, ma non disciplina per nulla l'espletamento di fatto delle mansioni di ricercatore da parte dei "tecnici laureati" che ne siano privi;

che, però, i provvedimenti sollevano la questione di costituzionalità in riferimento ai "tecnici laureati" <anche privi dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382>;

che, peraltro, le ordinanze espressamente puntualizzano che, con le citate sentenze non definitive del 16 maggio 1996, é stato escluso che le ricorrenti abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980, ma ulteriormente precisano che entrambe avrebbero, di fatto, svolto <<le mansioni di ricercatore confermato>>, pur non essendo in possesso dei requisiti stessi;

che, pertanto, per la decisione dei giudizi a quibus, la norma non può venire in considerazione, neppure se interpretata, come intendono i giudici rimettenti, quale disposizione preclusiva del diritto ad un compenso differenziale per le mansioni superiori eventualmente svolte, in quanto comunque riferibile al solo caso dei "tecnici-laureati" in possesso dei più volte indicati requisiti;

che, dunque, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto i giudizi concernono fattispecie non disciplinate dalla norma censurata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tar per la Campania, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Piero Alberto CAPOTOSTI

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.