Ordinanza n. 222

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ORDINANZA N. 222

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO

- Avv.    Massimo VARI

- Dott.   Cesare RUPERTO

- Dott.   Riccardo CHIEPPA

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof.    Valerio ONIDA

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI  

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 25, 627 e 43, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 28 settembre 1996 dal Tribunale militare di Torino rispettivamente iscritte ai nn. 59, 60 e 63 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che, con tre ordinanze di analogo contenuto, il Tribunale militare di Torino ha premesso di avere nei relativi procedimenti disposto la trasmissione degli atti al tribunale viciniore a norma dell'art. 43, comma 2, del codice di procedura penale, stante l'incompatibilità del presidente e l'impossibilità di comporre il collegio con altro giudice appartenente allo stesso ufficio, e che, a seguito di conflitti elevati dal tribunale militare così investito, la Corte di cassazione, con tre distinte sentenze, ha risolto il contrasto dichiarando la competenza dell'odierno rimettente, sul presupposto che la temporanea impossibilità di formare un collegio giudicante a cagione dell'astensione di uno dei magistrati che avrebbero dovuto comporlo, non può costituire causa di spostamento territoriale, dovendosi far ricorso, in tale ipotesi, agli istituti della supplenza e della applicazione, operanti anche nell'ordinamento giudiziario militare in virtù del richiamo enunciato nell'art. 1 della legge 7 maggio 1980, n. 180;

che a tal proposito il tribunale rimettente, nel sottolineare il "grave errore" in cui sarebbe caduta la Corte di cassazione nel confondere i casi di assenza o impedimento di magistrati con le situazioni di incompatibilità che danno luogo alla disciplina dettata dall'art. 43 del codice di procedura penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 25 e 627 del codice di procedura penale nella parte in cui non escludono la vincolatività delle decisioni della Corte di cassazione qualora le stesse determinino la violazione o disapplicazione di norme di legge regolanti la competenza e i criteri di costituzione del giudice;

che in due delle tre ordinanze di rimessione il giudice a quo solleva anche, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non é prevista l'espressa applicabilità della relativa disciplina anche al rito davanti ai tribunali militari;

che nei giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate "inammissibili, irrilevanti e comunque infondate".

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione;

che la questione relativa al combinato disposto degli artt. 25 e 627 del codice di procedura penale mira ad introdurre una deroga all'efficacia vincolante delle decisioni della Corte di cassazione sulla competenza, deroga che finirebbe per attribuire allo stesso organo individuato come competente dalla Corte regolatrice il potere di disattendere la determinazione solutoria del conflitto, dando vita, in tal modo, al possibile riprodursi di una inarrestabile serie di contrasti tale da cagionare una inammissibile stasi processuale, in aperto contrasto con più valori che la Carta fondamentale mira invece a preservare;

che, d'altra parte, questa Corte ha più volte ribadito che dalla autorità di giudicato delle decisioni della Cassazione in materia discende la irrilevanza di questioni che tendano a rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla Cassazione medesima, in quanto ogni ulteriore indagine sul punto deve ritenersi definitivamente preclusa e quindi nessuna influenza potrebbe avere una qualsiasi pronuncia di questa Corte nei giudizi a quibus (v., da ultimo, sentenza n. 294 del 1995);

che la questione relativa all'art. 43, comma 2, del codice di procedura penale, si appalesa del tutto priva di rilevanza, giacchè, alla luce delle decisioni adottate dalla Corte di cassazione nei procedimenti a quibus, soltanto dopo aver constatato l'impossibilità di comporre il collegio attraverso gli istituti della supplenza o della applicazione potrà concretamente porsi un problema di rimessione del processo;

che, pertanto, le questioni proposte devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 25, 627 e 43, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale militare di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Giuliano VASSALLI

Depositata in segreteria il 3 luglio 1997.