ORDINANZA N. 200
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 276 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Amir Selmi, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, richiesto dal pubblico ministero di sostituire la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con quella della custodia cautelare in carcere, a norma dell'art. 276 cod. proc. pen., a seguito della trasgressione della prescrizione da parte dell'interessato, ha sollevato, con ordinanza del 16 novembre 1996, questione di legittimità costituzionale del citato art. 276, nella parte in cui non prevede l'audizione del difensore prima della decisione in ordine all'anzidetta richiesta;
che, ad avviso del rimettente, l'omissione del previo contraddittorio si porrebbe in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, giacchè il diritto di difesa, garantito in ogni stato e grado del processo, potrebbe essere compresso, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, solo in presenza di esigenze prioritarie nell'economia del processo, che per loro natura potrebbero essere vanificate dal contraddittorio anticipato; esigenze che non sussisterebbero nell'ipotesi dedotta, perchè l'interessato é consapevole della trasgressione realizzata e della possibilità che venga richiesta nei suoi confronti una misura più rigorosa;
che la norma impugnata contrasterebbe inoltre con l'art. 3 della Costituzione, nel raffronto con i casi di richiesta di un provvedimento di proroga o rinnovazione della misura della custodia cautelare, nei quali é assicurato il contraddittorio anticipato rispetto alla decisione (art. 305 e art. 301 cod. proc. pen., quest'ultimo integrato dalla sentenza n. 219 del 1994 di questa Corte );
che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, rilevata l'analogia della questione con altra già rimessa al controllo di costituzionalità, ha richiamato l'atto di intervento depositato nel relativo giudizio e, con esso, la relativa conclusione nel senso dell'infondatezza.
Considerato che questione analoga e riferita ai medesimi parametri costituzionali é stata dichiarata non fondata da questa Corte, con la sentenza n. 63 del 1996, anteriore alla proposizione della questione ora in esame;
che della richiamata decisione, in particolare, va qui ribadito il rilievo secondo il quale - al pari di quanto riconosciuto per i casi di prima applicazione di una misura cautelare (artt. 291 e 292 cod. proc. pen.) e di sostituzione di una misura con altra in presenza di esigenze cautelari aggravate (art. 299, comma 4, cod. proc. pen.) - anche nell'ipotesi di sostituzione della (o di aggiunta ad altra) misura cautelare, per trasgressione delle prescrizioni imposte, il carattere di imprevisto é coessenziale alla realizzazione della finalità cautelare dell'istituto;
che correlativamente, come già sottolineato nella citata sentenza, il raffronto prospettato dal rimettente tra la norma impugnata e quelle che disciplinano la proroga e la rinnovazione delle misure cautelari non può essere istituito, in relazione al parametro dell'uguaglianza, poichè solo con le seconde, e non con la prima, é compatibile la difesa in previo contraddittorio;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 276 cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
Renato GRANATA: Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY: Redattore
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.