Ordinanza n. 185

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ORDINANZA N. 185

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54, 55 e 201 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1996 dal Tribunale di Piacenza nel procedimento civile vertente tra il Caseificio sociale Val Tidone s.r.l. e la Latteria sociale cooperativa Aurora in liquidazione coatta amministrativa iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione allo stato passivo di una società cooperativa agricola in liquidazione coatta amministrativa, il Tribunale di Piacenza, con ordinanza emessa in data 21 febbraio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 201, 54 e 55 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui, nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, non consente di estendere il privilegio al credito per interessi delle società cooperative agricole di produzione e lavoro e, in via subordinata, nella parte in cui non consente tale estensione a tutte le cooperative agricole;

che a parere del giudice a quo ciò comporterebbe una violazione degli artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, potendo nel caso di specie valere quelle argomentazioni che hanno indotto la Corte a dichiarare l'incostituzionalità delle norme che escludevano l'estensione del privilegio agli interessi con riguardo sia ai crediti di lavoro subordinato che a quelli delle società o enti cooperativi di produzione e lavoro di cui all'art. 2751-bis numero 5 cod. civ.;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della prima questione e per l'infondatezza della seconda.

Considerato che con riguardo alla prima delle due questioni sollevate, il giudice rimettente si duole della mancata estensione del privilegio al credito per interessi delle società cooperative agricole di produzione e lavoro nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

che la cooperativa in questione non é, come espressamente riconosciuto dallo stesso giudice a quo, una cooperativa di produzione e lavoro, bensì una cooperativa agricola il cui scopo é quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ben diverso, quindi, da quello proprio delle cooperative agricole di produzione e lavoro, consistente, al contrario, nello scopo (mutualistico) volto a collocare il lavoro dei cooperatori alle migliori condizioni;

che risulta pertanto evidente l'insussistenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la questione di legittimità costituzionale e la decisione del giudizio principale, posto che nel caso concreto non si é in presenza di una società cooperativa agricola di produzione e lavoro;

che, con riguardo alla seconda delle questioni sollevate, il rimettente lamenta la mancata estensione del privilegio a tutte le cooperative agricole; nel sollevare tale questione, tuttavia, espressamente dichiara che l'eventuale accoglimento, che porterebbe ad estendere il privilegio a tutte le cooperative agricole, non sarebbe conforme all'interpretazione degli artt. 36 e 45 della Costituzione, come delineata dalla giurisprudenza della Corte;

che, così come prospettata, la questione difetta dei necessari requisiti di chiarezza, risultando anzi sollevata in termini perplessi, se non addirittura contraddittori, atteso che lo stesso giudice a quo mostra con evidenza che l'invocata estensione del privilegio a tutte le cooperative agricole non sarebbe conforme ai parametri costituzionali indicati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 201, 54 e 55 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 45 della Costituzione, dal Tribunale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Giuliano VASSALLI: Presidente

Fernando SANTOSUOSSO: Redattore.

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.