Sentenza n. 182

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 182

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 24 gennaio 1996, depositato in cancelleria il 26 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle note del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza — Servizi Ispettivi — settore III, del 1° dicembre 1995, prot. n. S.I. 556/85 211250, con le quali: a) l’Assessorato alla sanità della Provincia autonoma di Trento é stato informato degli accertamenti ispettivi disposti presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento; b) il dott. Federico Romeo, Dirigente dei Servizi ispettivi di finanza, é stato incaricato di effettuare l’ispezione; c) il dott. Lucio Fagiano, direttore della Ragioneria regionale dello Stato di Trento, é stato incaricato di collaborare con il dott. Romeo nell’ispezione, ed iscritto al n. 2 del registro conflitti 1996.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 25 febbraio 1997 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi l’avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

 

1.— Con ricorso notificato il 24 gennaio 1996, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione, nei confronti dello Stato, in relazione a tre note del Ministero del tesoro datate 1° dicembre 1995, recanti "Accertamenti ispettivi presso l’Azienda USL di Trento", per violazione degli artt. 8, numero 1, 9, primo comma, numero 10, 16, primo comma, e 54 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione, di cui al decreto legislativo emanato con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità, con specifico riferimento all’art. 2, sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate) e all’art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchè la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

La Provincia ricorrente espone che, con gli atti impugnati, il Ministero del tesoro ha disposto — ai sensi dell’art. 29 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato), dell’art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037 (Ordinamento della Ragioneria generale dello Stato), nonchè dell’art. 65 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni — l’esecuzione, da parte di un dirigente dei Servizi ispettivi di finanza, coadiuvato dal direttore della Ragioneria regionale dello Stato di Trento, di accertamenti ispettivi presso l’Azienda sanitaria della stessa Provincia. Tali atti risulterebbero lesivi delle attribuzioni costituzio-nalmente garantite alla Provincia sotto più profili.

Rilevanti in tal senso sarebbero le seguenti considerazioni. Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige attribuisce alla Regione competenza primaria in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri (art. 4, numero 7) e riconosce alle Province autonome competenza concorrente in materia di igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 9, numero 10). L’art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, adottato in sede di definizione del c.d. "pacchetto" per il Trentino-Alto Adige, ha poi stabilito che alle Province autonome compete il potere legislativo ed amministrativo in materia di funzionamento e gestione delle istituzioni e degli enti sanitari.

L’art. 1 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 20 gennaio 1992, n. 1 (Norme sulle modalità di gestione delle funzioni dirette alla tutela delle salute), aveva a sua volta disposto che le funzioni dirette alla tutela della salute dovessero essere gestite "mediante aziende speciali con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile", e che "le dimensioni, il numero, le modalità di funzionamento e l’organizzazione" di dette aziende fossero disciplinati "con leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano". In conformità alla distribuzione di competenze operata in sede statutaria e con i decreti di attuazione, la legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale) ha istituito la "Azienda provinciale per i servizi sanitari", per provvedere all’esercizio delle funzioni inerenti al servizio sanitario provinciale, e ha anche disciplinato le attività di controllo sulla suddetta Azienda.

La ricorrente ricorda in particolare che la legge provinciale attribuisce alla Giunta provinciale, tra l’altro, funzioni di verifica dell’attività dell’Azienda e della sua compatibilità con le norme in vigore (art. 8), e ha istituito un collegio dei revisori dei conti, composto da cinque membri, di cui tre designati dal Consiglio provinciale e due dal Ministero del tesoro, con gli specifici compiti di vigilare sull’osservanza delle leggi, di verificare la regolare tenuta della contabilità, di esaminare il bilancio e di effettuare gli altri controlli stabiliti dalla legge (artt. 17 e 18).

A ciò deve aggiungersi — prosegue la Provincia — che gli artt. 28 e 29 della successiva legge provinciale 28 agosto 1995, n. 10 (Ulteriori modifiche alla legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 concernente "Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale") hanno integrato la disciplina dei controlli sull’Azienda provinciale per i servizi sanitari, attraverso l’istituzione di uffici ad hoc e, in particolare, del "Servizio ispettivo attività sanitarie", al quale é attribuito, appunto, il compito di provvedere "all’espletamento delle attività di carattere ispettivo necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni di verifica di cui all’art. 8 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10".

A completamento di questo quadro normativo, la Provincia richiama, infine, la norma di attuazione di cui all’art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, la quale dispone che, nelle materie di competenza della Regione o delle Province autonome, "la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione".

Pertanto, ad avviso della ricorrente, il potere ispettivo sulla Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e sulle sue articolazioni apparterrebbe, in base alle suddette norme statutarie e di attuazione, alla Provincia, che lo eserciterebbe nelle forme e nei modi disciplinati dalla stessa legge provinciale. In nessun caso potrebbe ritenersi sussistente un potere generale di ispezione e vigilanza da parte del Ministero del tesoro in grado di prevalere sulla normativa speciale propria dell’ordinamento del Trentino-Alto Adige e delle Province autonome.

Del resto, nessuna delle disposizioni legislative richiamate negli atti impugnati, ad avviso della Provincia, potrebbe in qualche modo fondare la pretesa del Ministero del tesoro: l’art. 29 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, infatti, riguarderebbe solo le ispezioni sulle amministrazioni dello Stato e relative aziende autonome; l’art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, si applicherebbe unicamente alle verifiche degli ispettori generali di finanza sugli uffici e servizi statali, e alle ispezioni "previste da particolari ordinamenti" (previsione che, nella specie, mancherebbe del tutto); le ispezioni di cui all’art. 65 del d.lgs. del 3 febbraio 1993, n. 29, non concernerebbero la Provincia ed i suoi enti strumentali.

La non appartenenza al Ministero del tesoro di attribuzioni ispettive anche aggiuntive rispetto a quelle spettanti alla Provincia, in mancanza di espresse norme statutarie o di attuazione in tal senso, sarebbe poi confermata dall’art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Ordinamento del Servizio sanitario nazionale) che fa espressamente salve le competenze spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano.

La ricorrente richiama, infine, quale precedente specifico, la sentenza n. 228 del 1993 di questa Corte, che ha annullato una ispezione del Ministero del tesoro in una delle USL della Provincia di Bolzano.

La Provincia autonoma di Trento chiede, pertanto, che la Corte dichiari che non spetta al Ministero del tesoro disporre accertamenti ispettivi nei confronti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, e, per l’effetto, annulli gli atti impugnati.

2.— Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con riserva di motivazioni, che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

3.— In prossimità dell’udienza, l’Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria, nella quale rileva in primo luogo che la verifica ispettiva, disposta con le note impugnate, non riguarderebbe in alcun modo le materie (funzionamento e gestione degli enti sanitari, ordinamento degli uffici provinciali o enti paraprovinciali) attribuite alla potestà legislativa e amministrativa della Provincia ricorrente: si tratterebbe, invece, di una indagine sull’attuazione delle disposizioni concernenti l’assunzione dei dipendenti invalidi civili, ai sensi della legge n. 482 del 1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e successive modifiche, come risulterebbe dalla nota del Ministero del tesoro datata 1° dicembre 1995, allegata alla memoria, nella quale viene specificato tale oggetto dell’incarico ispettivo.

La verifica in questione, ad avviso dell’Avvocatura, rientrerebbe in un vasto ed articolato disegno operativo posto in essere dal Ministro per la funzione pubblica con lo scopo di indagare sull’entità del fenomeno relativo alle assunzioni dirette dei pubblici dipendenti appartenenti alle categorie degli invalidi civili. Il predetto disegno sarebbe attuato attraverso l’esercizio dei poteri attribuiti allo Stato (Ministero del tesoro e Dipartimento per la funzione pubblica) dall’art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993.

Nè potrebbero nutrirsi dubbi sulla conformità ai principî costituzionali di detto articolo 65 e dei conseguenti provvedimenti applicativi, giacchè, come si evincerebbe dalla sua stessa intitolazione, oltre che dal contenuto delle varie norme che lo compongono, i poteri attribuiti allo Stato sarebbero rivolti al "controllo del costo del lavoro", dato essenziale al fine della realizzazione di beni ed interessi costituzionalmente protetti, come il buon andamento degli uffici pubblici (art. 97 Cost.), la responsabilità dei pubblici dipendenti (art. 28 Cost.), il tendenziale equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.), il coordinamento dell’autonomia finanziaria della Regione con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni (art. 119 Cost.).

In conclusione, ad avviso dell’Avvocatura, il conflitto in esame avrebbe contenuto diverso da quello risolto con la sentenza n. 228 del 1993 di questa Corte, ed andrebbe deciso nel senso del rigetto del ricorso.

4.— Anche la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria, nella quale ribadisce le argomentazioni del ricorso, rilevando come, sia attraverso il collegio dei revisori dei conti, disciplinato nella normativa statale dall’art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sia attraverso i rendiconti trimestrali, che l’Azienda, ai sensi dell’art. 52, comma 1, della legge provinciale n. 10 del 1993, come modificato dalla legge provinciale n. 10 del 1995, deve fornire alla Provincia stessa e che questa deve trasmettere ai Ministeri della sanità e del tesoro, vi sarebbe comunque una adeguata partecipazione dello Stato ai controlli sulla Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, con conseguente esclusione del potere del Ministro del tesoro di svolgere ulteriori verifiche ed ispezioni nei confronti di quest’ultima.

Considerato in diritto

 

1.— Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento trae origine da tre note del Ministero del tesoro in data 1° dicembre 1995, aventi ad oggetto "Accertamenti ispettivi presso l’Azienda USL di Trento". Con la prima, indirizzata all’Assessorato provinciale alla sanità, il Ministero comunica di aver disposto, a norma dell’art. 29 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, dell’art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, nonchè dell’art. 65 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, accertamenti ispettivi nei confronti della suddetta Azienda sanitaria; con le altre si conferisce l’incarico di eseguire la verifica e di collaborare ad essa a un dirigente dei servizi ispettivi e, rispettivamente, al direttore della Ragioneria regionale dello Stato.

La ricorrente lamenta la lesione delle proprie attribuzioni quali risultano definite dagli artt. 8, numero 1, 9, primo comma, numero 10, 16, primo comma, e 54 dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonchè dalle norme di attuazione e fra queste, segnatamente, dall’art. 2 del decreto legislativo emanato con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267) e dall’art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266.

2.— Il ricorso é fondato.

Questa Corte già con la sentenza n. 228 del 1993, pronunciando su analogo conflitto sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti di una nota del medesimo Ministero del tesoro avente ad oggetto una verifica amministrativo-contabile presso l’Unità sanitaria locale n. 2 di Merano, ha negato che dagli artt. 29 del r.d. n. 2440 del 1923 e 3 della legge n. 1037 del 1939 potesse desumersi il potere di verifica o ispezione nei confronti della Provincia autonoma. I passaggi argomentativi sui quali fu allora risolto il conflitto a favore della Provincia autonoma possono essere così riassunti.

Lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), all’art. 4, primo comma, numero 7, attribuisce alla Regione competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri ed affida, in base all’art. 9, primo comma, numero 10, competenza legislativa concorrente alle Province autonome in materia di igiene e sanità, ivi compresa l’assistenza sanitaria e ospedaliera. Nelle norme di attuazione le due diverse sfere di competenza sono state puntualizzate nel senso che alla Regione spetta la "disciplina del modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari", mentre alle Province autonome é attribuita potestà legislativa e amministrativa attinente al funzionamento e alla gestione degli enti sanitari (art. 2, primo e secondo comma, del decreto legislativo emanato con d.P.R. n. 474 del 1975, come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992).

Conformemente a questa ripartizione dei compiti tra Regione e Province autonome delineata nelle norme di attuazione, la Regione, con l’art. 15 della legge regionale 31 aprile 1980, n. 6, aveva già attribuito il controllo sugli atti e sugli organi delle Unità sanitarie locali alle Giunte provinciali, ai sensi dell’art. 54 dello statuto speciale, e la Provincia di Bolzano, con l’art. 26 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, aveva istituito un "Ufficio economia sanitaria" investito del compito di controllare l’impiego dei fondi e di revisionare i fattori di costo delle unità sanitarie locali e di provvedere alla rendicontazione verso lo Stato.

Questo compiuto assetto normativo trova la sua norma di chiusura nell’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, secondo il quale nelle materie di competenza propria della Regione o delle Province autonome, la legge non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative, compresa la funzione di vigilanza, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.

Sulla base di tali premesse, questa Corte affermò che anche il potere ispettivo sulle Unità sanitarie locali, in quanto riconducibile al più ampio potere di vigilanza, deve ritenersi riferito — nell’ambito della disciplina vigente per il Trentino-Alto Adige — alle Province autonome, con la conseguente esclusione, stante l’assenza di una previsione specificamente espressa a questo fine nello statuto speciale e nelle relative norme di attuazione, di un controllo aggiuntivo da parte del Ministero del tesoro, esercitabile in forza di norme anteriori alla definizione dello speciale ordinamento regionale.

Queste argomentazioni valgono indubbiamente anche per la Provincia autonoma di Trento, la quale, con la legge provinciale n. 10 del 1993, attuando il modello organizzativo stabilito dalla Regione, ha istituito l’Azienda provinciale per i servizi sanitari; ha disciplinato l’attività di controllo su di essa attribuendola alla Giunta provinciale, ai sensi dell’art. 54 dello statuto, e a un collegio dei revisori composto da cinque membri (tre dei quali designati dal Consiglio provinciale e due dal Ministro del tesoro, secondo i principî della legislazione statale); ha istituito nuovi servizi della Giunta (in particolare, il Servizio ispettivo attività sanitarie) con funzioni di vigilanza e verifica dell’attività dell’Azienda; ha infine previsto, attraverso un richiamo indiretto alla disciplina posta dalla legge n. 833 del 1978, l’obbligo dell’Azienda di fornire rendiconti trimestrali alla Provincia, che a sua volta li trasmette ai Ministeri della sanità e del tesoro.

Anche in questo caso, dunque, si deve concludere che il potere ispettivo dello Stato nei confronti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento non può fondarsi sugli artt. 29 del r.d. n. 2440 del 1923 e 3 della legge n. 1037 del 1939.

3.— Il solo elemento di diversità rispetto alla fattispecie già esaminata da questa Corte nella sentenza n. 228 del 1993, é che, nel caso presente, a fondamento del potere ispettivo viene indicato anche l’art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993, il quale prevede che il Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro della funzione pubblica, dispone visite ispettive a cura dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, coordinate con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

L’Avvocatura generale dello Stato, dal canto suo, segnala che l’accertamento ispettivo disposto dal Ministero del tesoro, in quanto avente ad oggetto l’assunzione diretta di dipendenti appartenenti alla categoria degli invalidi civili ai sensi della legge n. 462 del 1968 da parte dell’Unità sanitaria locale, come risulta dalla nota ministeriale in data 1° dicembre 1995 depositata dalla stessa Avvocatura, riguarderebbe il controllo del costo del lavoro ai fini del buon andamento dei pubblici uffici (art. 97 Cost.), della responsabilità dei pubblici dipendenti (art. 28 Cost.), del tendenziale equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.), del coordinamento dell’autonomia finanziaria della Provincia con la finanza dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni (art. 119 Cost.) e non riguarderebbe perciò nè il funzionamento e la gestione degli enti sanitari, nè l’ordinamento degli uffici provinciali o degli enti paraprovinciali (materie, queste, attribuite alla potestà legislativa e amministrativa della Provincia ricorrente).

La tesi dell’Avvocatura non può essere condivisa per molteplici ragioni.

In primo luogo, la circostanza che la finalità dell’accertamento ispettivo sia il contenimento del costo del lavoro non esclude affatto che la materia, sulla quale la disposta ispezione verte, sia proprio quella del funzionamento e della gestione degli enti sanitari, nella quale la competenza provinciale non é controversa. Altro é, infatti, l’attività di gestione degli enti sanitari, che investe ogni profilo della loro attività, altro sono invece le norme che gli organi preposti alla gestione e ai controlli su di essa sono chiamati ad applicare: quando pure tali norme siano poste dallo Stato nell’esercizio di una competenza propria (é il caso della disciplina dello stato giuridico dei dipendenti delle Unità sanitarie locali o quello della assunzione diretta degli invalidi civili), non viene meno la competenza "gestoria" affidata alla Provincia autonoma dall’art. 2, secondo comma, del decreto legislativo emanato con d.P.R. n. 474 del 1975, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992. Anche in questo caso viene in considerazione l’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, a mente del quale in materie di competenza della Provincia é escluso l’esercizio della funzione di vigilanza da parte degli organi statali, essendo tale funzione rimessa alla stessa Provincia.

Sotto un diverso profilo, le note del Ministero del tesoro datate 1° dicembre 1995, nonostante la precisazione contenuta nel documento depositato dall’Avvocatura generale dello Stato, sono generiche e non consentono di identificare in maniera sufficientemente chiara il contenuto dell’attività ispettiva. Tanto più se si considera che l’assunzione diretta degli invalidi civili é istituto di fonte legale (art. 15 della legge n. 462 del 1968), rispetto al quale l’oggetto dei controlli previsti dall’art. 65 (valutazione e verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati) appare tutt’altro che pertinente. Ciò evidentemente non esclude che eventuali irregolarità nella attribuzione della qualità di invalido civile a soggetti privi dei necessari requisiti — irregolarità che precedono l’instaurazione del rapporto di lavoro pubblico e che non rientrano nell’attività di gestione degli enti sanitari — possano e debbano formare oggetto di accertamento da parte degli organi competenti; così come eventuali irregolarità nell’assunzione diretta degli invalidi civili, riferibili ad attività gestorie, devono essere accertate attraverso i controlli e le verifiche rimesse alla competenza della Provincia autonoma.

Sotto un ulteriore profilo, l’art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993 non é ex se applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non contiene un principio fondamentale di riforma economico-sociale. Nei confronti delle autonomie speciali opera invece l’art. 2 della legge di delegazione 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale); peraltro, non ogni previsione in tale articolo contenuta costituisce norma di riforma economico-sociale, ma solo i principî da esso desumibili, come del resto chiarisce l’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993. Per quanto riguarda in particolare il contenimento dei costi del lavoro pubblico, indicato come obbiettivo della legge di delegazione all’art. 2, lettera l), non sono le singole puntuali previsioni di controllo e di verifica statale che trovano applicazione nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome, ma solo l’esigenza che siano da tali enti definiti procedure e sistemi di controllo idonei al conseguimento dell’ob-biettivo del contenimento dei costi.

Pure a voler ritenere che l’art. 65 del d.lgs. n. 29 del 1993 contenga una norma fondamentale di riforma economico-sociale, in quanto tale idonea a limitare le competenze delle Province autonome, osta a che la disciplina statale si spinga fino al punto di sostituire lo Stato nelle attività di vigilanza che spettano alla stessa Provincia l’art. 4 del d.lgs n. 266 del 1992, di attuazione dello statuto speciale. Ciò vuol dire che lo Stato, in virtù del carattere di grande riforma connesso all’anzidetta disciplina, potrebbe bensì conformare l’attività provinciale comprimendone la capacità di autodeterminazione, ma non potrà mai assumere in proprio, in forza di una legge ordinaria e al di fuori delle procedure di cui all’art. 107 dello statuto per il Trentino-Alto Adige, l’esercizio della funzione ispettiva (sentenze nn. 366 e 40 del 1992, 3 del 1991, 343 e 224 del 1990).

L’assunzione da parte del Ministero di uno strumento ispettivo inteso alla rilevazione dei costi non é pertanto giustificabile neanche nel contesto normativo delineato dalla legge di delegazione n. 421 del 1992. Tanto meno essa si giustifica se si considera che il Ministero del tesoro partecipa al controllo delle Unità sanitarie locali attraverso la nomina di due componenti del collegio dei revisori dei conti, il quale assume, come rilevato da questa Corte nella sentenza n. 107 del 1987, un ruolo di mediatore in materia finanziaria e amministrativo-contabile tra le Unità sanitarie locali da una parte e lo Stato e le Regioni dall’altra. Si aggiunga che, anche indipen-dentemente dal collegio dei revisori, il Ministero del tesoro può assumere ogni informazione che gli necessiti sia attraverso i rendiconti trimestrali delle Aziende, di cui si é detto, sia nel quadro del rapporto di leale collaborazione al quale nè le Regioni ad autonomia speciale nè le Province autonome potrebbero sottrarsi: senza che, quindi, si renda necessaria l’attivazione di strumenti ispettivi scarsamente appropriati nei confronti di enti dotati di una speciale posizione di autonomia costitu-zionalmente garantita.

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero del tesoro, disporre accertamenti ispettivi nei confronti dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento; annulla conseguentemente le note del Ministero del tesoro in data 1° dicembre 1995, indirizzate alla Provincia autonoma di Trento– Assessorato alla sanità, a un Dirigente dei Servizi ispettivi di finanza e al Direttore della Ragioneria regionale dello Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Presidente Renato Granata

Redattore Carlo Mezzanotte

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.