SENTENZA N. 181
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, legge 13 marzo 1988, n. 68 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1996 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali ed altra contro Mario Capaccioli ed altri iscritta al n. 580 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 prima serie speciale dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto in fatto
1. -- Il sindaco di Siena, con provvedimento del 24 novembre 1987, n. 485, rigettava la domanda di concessione edilizia, presentata dai signori Mario Capaccioli e Brunetta Cilli, a norma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per la sanatoria di un manufatto (rimessa prefabbricata per auto di circa 32 mq) realizzato in zona sottoposta al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, disposto con d.m. 29 ottobre 1965.
L'ordinanza di rigetto era emanata all'esito dell'acquisizione dei pareri della Soprintendenza di Siena in data 28 luglio 1986 n. 4131 e del Ministro per i beni culturali ed ambientali in data 8 luglio 1987, n. 9916, entrambi contrari all'accoglimento dell'istanza.
Il sindaco di Siena, con provvedimento del 12 dicembre 1987 n. 267, ordinava la demolizione del manufatto.
2. -- I richiedenti la concessione impugnavano tutti gli atti indicati innanzi al TAR per la Toscana che, con sentenza n. 420 del 1989, li annullava per la ritenuta incompetenza del Ministro dei beni culturali ed ambientali a rendere il parere, in virtù del disposto dell'art. 82, nono comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, e dell'art. 12 del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 302 del 1988, nonchè dell'art. 12 di detto d.l., nel testo introdotto dalla legge di conversione 13 marzo 1988, n. 68.
3. -- Avverso la sentenza del TAR per la Toscana proponevano gravame il Ministro per i beni culturali ed ambientali e la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Siena, deducendone l'erroneità.
Gli appellanti, con un'unica censura, eccepivano che competente ad esprimere il parere sul vincolo paesaggistico, alla data in cui era stato reso (8 luglio 1987), doveva ritenersi l'Amministrazione dello Stato, in virtù dell'art. 12 del d.l. 8 maggio 1987, n. 178, vigente a detta data, in quanto, benchè il d.l. n. 178 del 1987 non fosse stato convertito, l'art. 1, comma 2, della legge n. 68 del 1988 aveva espressamente fatto salvi i provvedimenti emanati sulla scorta di una pluralità di decreti-legge reiterati e, fra essi, era ricompreso appunto il d.l. da ultimo citato.
4. -- Il Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza del 2 febbraio-29 marzo 1996, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 13 marzo 1988, n. 68 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base, tra gli altri decreti, del d.l. 8 maggio 1987, n. 178 e, quindi, dell'art. 12, comma 1, che ha radicato il potere consultivo dell'autorità centrale dello Stato, il cui parere negativo é stato assunto a fondamento dell'ordinanza del sindaco di Siena, di rigetto della domanda di concessione in sanatoria.
Il giudice rimettente osserva che l'art. 12 del d.l. 8 maggio 1987, n. 178 é stato integralmente reiterato con l'art. 12 del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2. La Corte, con sentenza n. 302 del 1988, ha, però, dichiarato costituzionalmente illegittima tale ultima norma, per violazione, quanto ai primi due commi, degli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dall'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Ad avviso del Consiglio di Stato, poichè la disposizione dell'art. 12 del d.l. 8 maggio 1987, n. 178 ha contenuto identico alla norma dell'art. 12 del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, i dubbi di costituzionalità che avevano colpito quest'ultima, per la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, possono essere riproposti immutati nei confronti della prima.
L'art. 12 del d.l. n. 178 del 1987 sottrae, infatti, alle regioni, nonostante siano istituzionalmente preposte alla tutela del vincolo paesaggistico ambientale in virtù del disposto dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, ogni pronunzia in ordine al rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite in aree sottoposte al vincolo, con violazione del principio di equilibrata cooperazione fra le competenze statali e regionali nella salvaguardia del paesaggio. Per tale rilievo, conclude il giudice rimettente, "la questione appare rilevante e non manifestamente infondata".
5. -- Le parti del giudizio a quo non si sono costituite.
Considerato in diritto
1. -- Il giudice rimettente, premesso che l'art. 12 del decreto-legge 8 maggio 1987, n. 178 (già decaduto per mancata conversione) é stato integralmente reiterato dall'art. 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., con sentenza 9 marzo 1988 n. 302, prospetta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 13 marzo 1988, n. 68 di conversione, con modificazioni, del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, nella parte in cui dispone che "restano validi gli atti ed i provvedimenti e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti" sulla base, tra gli altri decreti considerati, anche del d.l. n. 178 del 1987.
2. -- La questione é fondata.
Questa Corte é stata già investita del problema relativo alla legittimità costituzionale della disposizione concernente l'amministrazione competente a formulare il parere per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per le costruzioni esistenti nelle aree soggette a vincolo paesaggistico. La Corte, in quella occasione, aveva sottoposto a scrutinio di costituzionalità l'art. 12, comma 1, del d.l. n. 2 del 1988, pronunciando la sentenza 9 marzo 1988, n. 302 di annullamento di quella norma, in quanto, attribuendo la competenza all'emanazione del parere al Ministero per i beni culturali, introduceva, in violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, una modificazione radicale del sistema previsto dall'art. 32 della legge n. 47 del 1985, che stabilisce il potere consultivo delle "amministrazioni preposte alla tutela del vincolo", da individuarsi nelle amministrazioni regionali.
In questa occasione, la Corte é chiamata invece a decidere della legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione n. 68 del 1988, nella parte in cui stabilisce che "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati" sulla base, tra gli altri decreti considerati, specificamente dell'art. 12, comma 1, del precedente d.l. n. 178 del 1987, di contenuto identico alla disposizione già dichiarata illegittima con la predetta sentenza n. 302 del 1988. Il giudice rimettente, infatti, ai fini della decisione, nel processo a quo, sulla validità del provvedimento del Ministero per i beni culturali, emanato sulla base dell'art. 12 del già decaduto d.l. n. 178 del 1987, si trova nella condizione di dovere applicare proprio il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 68 del 1988 -che, come già rilevato, in particolare convalida, nonché "fa salvi" gli effetti di quel provvedimento ministeriale- il cui contenuto, però, appare, alla luce della citata sentenza n. 302, in contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione.
La disposizione impugnata, pertanto, statuendo, attraverso la clausola di salvezza, l'applicabilità e l'efficacia di atti adottati sulla base di un decreto-legge -ormai decaduto- di contenuto identico ad altro già dichiarato incostituzionale, non può non essere gravata delle stesse censure di legittimità già prospettate in riferimento al predetto decreto-legge. La disposizione stessa non può, quindi, sottrarsi alla declaratoria di illegittimità costituzionale per gli stessi motivi e per le stesse ragioni enunciati nella ricordata sentenza n. 302 del 1988.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 13 marzo 1988, n. 68 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati sulla base dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 8 maggio 1987, n. 178.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 5 giugno 1997.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Piero Alberto CAPOTOSTI
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.