Ordinanza n. 180

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ORDINANZA N. 180

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE  

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA  

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI  

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1996 dal Pretore di Rieti sui ricorsi riuniti proposti da Marchetti Enzo ed altri contro l'ENPAV, iscritta al n. 1119 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di costituzione dell'ENPAV nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, veterinari iscritti all'albo prima dell'entrata in vigore della legge 12 aprile 1991, n. 136, avevano chiesto l'accertamento dell'inesistenza del loro obbligo contributivo nei confronti dell'ENPAV, sancito dall'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), il Pretore di Rieti, con ordinanza emessa il 9 aprile 1996, ha sollevato -- in riferimento agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione -- questione di legittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui prevede, interpretando l'art. 32 della legge n. 136 del 1991, che l'iscrizione all'ENPAV e la relativa contribuzione siano obbligatorie soltanto per i veterinari iscritti all'albo anteriormente all'entrata in vigore di detta legge;

che, a parere del rimettente, la norma violerebbe "il principio ontologico del diritto" di irretroattività della legge prevedendo il ripristino dell'obbligo di iscrizione all'ENPAV e così contrastando per l'irragionevolezza con l'art. 3 della Costituzione, richiamato anche quanto a disparità tra veterinari liberi professionisti da un lato e lavoratori dipendenti dall'altro, penalizzati questi ultimi da una doppia contribuzione, lesiva dell'art. 38 della Costituzione (poichè creativa di oneri superiori a quelli necessari per assicurare "mezzi adeguati");

che, secondo il giudice a quo, sarebbe infine vulnerato l'art. 97 della Costituzione in quanto, assoggettandosi a contribuzione solo alcuni lavoratori iscritti all'albo, risulterebbe compromessa l'imparzialità della pubblica amministrazione;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, il quale ha chiesto dichiararsi la manifesta infondatezza della questione, richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 88 del 1995;

che nel medesimo senso ha concluso l'ENPAV, intervenuto nel giudizio dinanzi a questa Corte.

Considerato che questa Corte ha già ritenuto non fondata, con la sentenza n. 88 del 1995 (anche in riferimento ad ulteriori parametri rispetto a quelli evocati dal giudice rimettente) e manifestamente infondata con ordinanze nn. 252 e 455 del 1995, la questione sollevata dal Pretore di Rieti;

che quest'ultimo non offre argomenti ulteriori o diversi nè profili di censure nuovi rispetto a quelli esaminati nelle citate decisioni, tutte peraltro anteriori all'emissione dell'ordinanza di rimessione ma non considerate dal giudice a quo;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Rieti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Renato GRANATA: Presidente

Cesare RUPERTO: Redattore

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.