ORDINANZA N. 179
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 337 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1996 dal Pretore di Cagliari, nel procedimento penale a carico di Todde Pietro, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il Pretore di Cagliari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 337 del codice penale nella parte in cui prevede la pena minima di sei mesi di reclusione;
che a tale proposito il rimettente, nel richiamare i principî posti a fondamento della sentenza n. 341 del 1994, ha rilevato che la sproporzione in eccesso del minimo edittale stabilito dalla norma impugnata rispetto a fattispecie non qualificate dalla posizione del soggetto passivo determina una violazione del principio di uguaglianza e compromette la funzione rieducativa della pena nonchè il buon andamento della funzione giudiziaria;
che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 425 del 1996, successiva al provvedimento di rimessione, ha già dichiarato manifestamente infondata l'identica questione, osservando che il maggior livello della sanzione minima prevista dalla disposizione oggetto di impugnativa non é rivolto a punire la violazione di una privilegiata posizione personale connessa ad una ormai tramontata configurazione dei rapporti tra pubblici ufficiali e cittadini, ma la maggior offesa arrecata alla pubblica amministrazione da una condotta volta ad impedire con violenza o minaccia l'attuazione della sua volontà;
che d'altra parte, ha osservato ancora questa Corte, l'accoglimento del petitum determinerebbe l'assimilazione del minimo edittale sancito dall'art. 337 cod. pen. a quello ora previsto per il delitto di oltraggio, in contrasto con la stessa tradizione codicistica, doverosamente attenta a rimarcare la maggior lesività che presenta una sia pur "minima" violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale rispetto ad una parimenti "minima" offesa al suo onore e prestigio;
che, pertanto, non essendo stati adottati argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 337 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.
Renato GRANATA: Presidente
Giuliano VASSALLI: Redattore
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.