Ordinanza n. 169 del 1997

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ORDINANZA N. 169

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott.        Renato GRANATA, Presidente

- Prof.         Francesco GUIZZI               

- Prof.         Cesare MIRABELLI            

- Prof.         Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.         Massimo VARI                                

- Dott.        Cesare RUPERTO                

- Dott.        Riccardo CHIEPPA             

- Prof.         Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.         Valerio ONIDA                    

- Prof.         Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.         Fernanda CONTRI               

- Prof.         Guido NEPPI MODONA   

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI                     

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1996 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di XY ed altri, iscritta al n. 980 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Varese ha sollevato, nel corso dell'udienza preliminare, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui detta norma prevede che la connessione tra reati comuni e reati militari opera soltanto quando il reato comune é più grave di quello militare;

che il giudice rimettente lamenta: sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., che la norma impugnata determina un'ingiustificata e discriminatoria disparità di trattamento in danno degli imputati di reati militari, che potrebbero usufruire della disciplina del concorso formale e della continuazione soltanto quando il reato comune é più grave, rimanendo così esposti negli altri casi al rischio di “incoerenza” e “incompletezza” delle diverse decisioni del giudice ordinario e del giudice militare; sotto il profilo dell'art. 76 Cost., che la direttiva numero 14 dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, prevede l'esclusione della connessione esclusivamente nel caso di imputati minorenni;

che nel caso di specie nei confronti dell'imputato pendeva procedimento penale per il reato di favoreggiamento reale, commesso “senza essere concorso in fatti di peculato”, nonchè per i delitti di cui agli articoli 361, 476, 378 e 323 del codice penale, e che il difensore aveva fornito la prova che presso la Procura militare di Torino pendeva nei confronti del medesimo imputato procedimento penale per il delitto di peculato militare continuato, commesso in concorso con altro imputato, reato che figura quale “presupposto” del favoreggiamento contestato dall'autorità giudiziaria ordinaria;

che il giudice rimettente ha ravvisato la connessione tra i delitti di favoreggiamento reale e di peculato militare a norma dell'art. 12 cod. proc. pen., con riferimento sia al comma 1, lettera b) (reato continuato), sia al comma 1, lettera c) (connessione teleologica);

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha eccepito, tra l'altro, l'irrilevanza della questione, in quanto per l'integrazione delle fattispecie di favoreggiamento é espressamente richiesto che si versi “al di fuori dei casi di concorso” nel delitto per il quale si presta il proprio aiuto. Pertanto - ha concluso l'Avvocatura dello Stato - “delle due, l'una: o sussiste concorso in peculato militare ovvero favoreggiamento. Nell'un caso come nell'altro, non sarebbe data continuazione tra reati pendenti di fronte a diversi giudici”.

Considerato che i presupposti della connessione individuati dal giudice rimettente sono palesemente erronei, con riferimento ad entrambi i casi di reato continuato e di connessione teleologica (art. 12, comma 1, lettere b) e c), cod. proc. pen.);

che, infatti, in ordine alla ipotesi di connessione determinata dal supposto rapporto di continuazione tra i delitti di favoreggiamento reale e di peculato militare, la stessa formulazione letterale dell'art. 379 cod. pen. (“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato..., aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, é punito...”) esclude la possibilità di ravvisare la continuazione tra i due reati, che si pongono in un rapporto di necessaria alternatività, logicamente inconciliabile con qualsiasi profilo di concorso tra i medesimi reati;

che, al riguardo, lo stesso giudice rimettente ha espresso perplessità circa la “compatibilità tra il concorso in peculato (reato presupposto) e il favoreggiamento” e, conseguentemente, circa la possibilità di configurare un'ipotesi di continuazione tra il favoreggiamento reale e il peculato militare;

che considerazioni sostanzialmente analoghe valgono ad escludere la possibilità di configurare un rapporto di connessione teleologica tra i reati di favoreggiamento reale e di peculato militare, in quanto la necessaria alternatività tra i due reati é logicamente inconciliabile con il nesso teleologico, che per definizione presuppone l'esistenza di due reati, nel caso di specie erroneamente ravvisati nel favoreggiamento reale realizzato al fine di assicurare al colpevole o ad altri il profitto conseguente al delitto di peculato militare;

che l'erroneità dei presupposti di entrambi i casi di connessione ritenuti dal giudice rimettente determina la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Varese, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1997.

Renato GRANATA: Presidente

Guido NEPPI MODONA: Redattore.

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1997.