Ordinanza n. 150

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ORDINANZA N. 150

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, promossi con ordinanze emesse il 10 gennaio 1996 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, il 12 aprile 1996 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, ed il 3 aprile 1996 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emila-Romagna, sede di Bologna, rispettivamente iscritte ai nn. 916, 944 e 1195 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 39, 40 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di costituzione di De Nardis Camillo, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 gennaio 1996 (r.o. n. 916 del 1996), il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione prima, nel corso del giudizio proposto da De Nardis Camillo contro il Ministero di grazia e giustizia, per l'annullamento del provvedimento con il quale, in conformità al parere negativo espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, ed in difformità dal parere positivo del Collegio medico dell'Ospedale militare di Bologna, era stata rigettata la sua domanda di concessione dell'equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, il quale prevede la definitività del parere espresso dalla Commissione medica ospedaliera, ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie solo in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata viola il principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) atteso che "rende possibile la coesistenza di atti in uno dei quali si affermi e in un altro si neghi il rapporto di causalità fra gli stessi fattori di morbilità e gli stessi fatti di servizio di impiego pubblico con una determinata infermità, sia pure nel quadro articolato delle misure riparatorie delle conseguenze dannose di tale infermità";

che sarebbe violato anche il principio di ragionevolezza, oltre che l'art. 97 della Costituzione, "essendo contrario al canone dell'imparzialità e della buona amministrazione consentire che l'ordinamento valuti in modo diverso un medesimo fatto riferito ad un medesimo soggetto a seconda del tipo di utilizzazione che di quel fatto si faccia o si possa fare in procedimenti diversamente finalizzati previsti dalla legge";

che identiche questioni sono state sollevate dallo stesso Tribunale amministrativo regionale, con ordinanza 3 aprile 1996 (r.o. n. 1195 del 1996), nel giudizio promosso su ricorso di Bernardi Gabriella contro il Ministero della difesa per l'annullamento del provvedimento con il quale era stata respinta, in conformità al parere espresso dal citato Comitato e contrariamente a quello espresso dal Collegio medico dell'Ospedale militare di Bologna, l'istanza della predetta ricorrente intesa ad ottenere la concessione di un equo indennizzo per l'infermità che determinò il decesso del coniuge;

che, con ordinanza emessa il 12 aprile 1996 (r.o. n. 944 del 1996), il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, sezione prima, nel giudizio sul ricorso proposto da Perrone Rosario contro il Rettore pro-tempore dell'Università degli Studi di Palermo, per l'annullamento del provvedimento con il quale era stata respinta la sua domanda di concessione dell'equo indennizzo, in conformità al parere espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ed in difformità rispetto al parere della Commissione medica ospedaliera, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che il rimettente, adducendo motivazioni analoghe a quelle esposte nelle ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, denuncia la disposizione in questione anche sotto il profilo dell'eccesso di potere legislativo, per violazione del "principio logico di non contraddizione";

che in tutti i giudizi é intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate infondate;

che, in riferimento al giudizio di cui al r.o. n. 916 del 1996, si é costituita la parte privata chiedendo che la questione venga dichiarata fondata.

Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni analoghe, o comunque connesse, vanno riuniti;

che le questioni stesse, nei termini in cui vengono sollevate, hanno già formato oggetto di esame da parte della Corte con pronunzia di non fondatezza (sentenza n. 209 del 1996) e successivamente di manifesta infondatezza (ordinanza n. 323 del 1996);

che le ordinanze in epigrafe non introducono profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque, suscettibili di indurre a diverso avviso, sicchè le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, e dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.

Renato GRANATA: Presidente

Massimo VARI: Redattore

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.