Ordinanza n. 142

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ORDINANZA N. 142

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Dott. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Avv. Fernanda CONTRI  

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1989 dal T.A.R. del Lazio, sul ricorso proposto da Esposito Armando contro l'Accademia di Belle Arti ed altro iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996.

udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 2 dicembre 1989, pervenuta a questa Corte il 15 maggio 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica), in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;

che a parere del giudice a quo la norma impugnata si pone in conflitto con gli indicati parametri costituzionali nella parte in cui prevede che allo stesso corso dell'Accademia di belle arti non si possa essere iscritti per più di cinque anni;

che in punto di rilevanza il TAR ha osservato che, nel caso sottoposto al suo giudizio, il ricorrente, rimasto fuori corso per un anno, dopo aver completato il ciclo di studi col superamento di tutti gli esami, si era visto negare il rilascio del diploma proprio in considerazione del tenore della norma in oggetto;

che pur essendo indubbia la particolare natura delle Accademie di belle arti, la cui collocazione é in certo modo intermedia tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e l'università, ad avviso del rimettente l'art. 62 in questione si rivela come norma ingiustificatamente severa, soprattutto se confrontata con quelle che regolano l'istruzione secondaria e quella universitaria;

che, mentre per la scuola media inferiore e superiore le norme vigenti stabiliscono la possibilità che ciascuna classe venga frequentata per due volte, l'ordinamento universitario consente il cosiddetto "fuori corso" con l'unico limite di cui all'art. 149, secondo comma, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, per cui lo studente che non sostenga esami per otto anni consecutivi decade dalla qualifica, con obbligo di sostenere ex novo anche gli esami già superati;

che a parere del rimettente una simile disparità di trattamento, ingiustificatamente discriminatoria nei confronti degli studenti dell'Accademia di belle arti, si porrebbe anche in contrasto con gli artt. 33 e 34 Cost., risolvendosi in un inadeguato trattamento scolastico ed in un impedimento a raggiungere i gradi più elevati degli studi.

Considerato che l'ordinanza di rimessione, pubblicata in data 2 dicembre 1989, é pervenuta a questa Corte il 15 maggio 1996;

che in questo arco di tempo sono intervenute nuove disposizioni, tra cui sia il d.m. 30 settembre 1993, n. 540 (Regolamento recante norme sui nuovi insegnamenti complementari e disciplina degli esami nelle Accademie di belle arti) ed il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), che hanno rivisitato in maniera significativa la materia dell'istruzione artistica, fornendo comunque una serie di elementi utili per la corretta interpretazione della norma impugnata;

che, in particolare, l'art. 3, comma 2, del citato decreto 30 settembre 1993 sembra consentire allo studente dell'Accademia di belle arti un ulteriore anno di fuori corso, al fine di superare gli esami relativi a non più di un quarto delle materie complementari;

che, alla luce di tale mutato quadro normativo, é opportuno che il giudice a quo provveda ad una riconsiderazione della questione, al fine di valutarne la perdurante rilevanza e di individuare in modo corretto le norme da porre all'esame di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'8 maggio 1997.

Renato GRANATA, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore.

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1997.