Ordinanza n. 116

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ORDINANZA N. 116

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO

- Avv.    Massimo VARI

- Dott.   Cesare RUPERTO

- Dott.   Riccardo CHIEPPA

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof.    Valerio ONIDA

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE

- Avv.    Fernanda CONTRI

- Prof.    Guido NEPPI MODONA

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 240, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 1 del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 227, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 16 maggio 1996 dal Giudice di pace di Sassari, rispettivamente iscritte ai nn. 962, 963 e 964 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996.

  Visti gli atti di costituzione dell'ENEL nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il Giudice relatore Valerio Onida.

  Ritenuto che nel corso di giudizi civili promossi nei confronti dell'ENEL s.p.a. il Giudice di pace di Sassari, con tre ordinanze di identico contenuto (R.O. nn. 962, 963 e 964 del 1996), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 72, ultimo comma, 77, 102 e 113 della Costituzione, dell'art. 3, comma 240, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. 29 aprile 1996, n. 227 (Disposizioni urgenti in materia di incremento delle tariffe elettriche di cui al provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986);

  che l'art. 3, comma 240, della legge n. 549 del 1995, nel testo originario, stabiliva che gli incrementi al c.d. sovrapprezzo termico fissati dal provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 fossero riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato dopo l'accertamento da parte del CIPE del conseguimento delle finalità del provvedimento medesimo; mentre, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 227 del 1996, disponeva che gli effetti del citato provvedimento CIP n. 32 del 1986 cessassero dopo l'accertamento da parte del CIPE del conseguimento delle finalità del provvedimento medesimo, e che l'eventuale eccedenza degli introiti tariffari da esso derivanti, rispetto al minor conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL che essi erano destinati a compensare, fosse versata all'entrata del bilancio dello Stato;

  che a loro volta i commi 2 e 3 dello stesso art. 1 del d.l. n. 227 del 1996, rispettivamente, chiarivano che cosa si dovesse intendere, al fine dell'accertamento demandato al CIPE, per conseguimento delle finalità del provvedimento CIP n. 32 del 1986, e stabilivano i criteri di tale accertamento;

  che, ad avviso del giudice remittente, l'art. 3, comma 240, della legge n. 549 del 1995, nel testo originario e in quello sostituito, avrebbero trasformato il sovrapprezzo in una vera e propria imposta, senza collegamento tra il suo gettito e il servizio elettrico;

  che tale disciplina, secondo il giudice a quo, violerebbe gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto sarebbero chiamati a pagare la nuova imposta, senza alcuna giustificazione razionale, solo i titolari di utenze domestiche, e sarebbe negato retroattivamente il diritto degli utenti di ottenere il rimborso delle somme indebitamente pagate prima dell'entrata in vigore della legge;

  che, sempre ad avviso del giudice a quo, l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 227 del 1996, disponendo in materia di bilancio, violerebbe il divieto di provvedere in tale materia con decreto-legge, sancito dall'art. 72, quarto comma, della Costituzione e ribadito dall'art. 15, comma 2, lettera b, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  che l'art. 1, comma 2, del d.l. n. 227 del 1996, stabilendo che cosa si debba intendere per accertamento, da parte del CIPE, del conseguimento delle finalità di cui al provvedimento CIP n. 32 del 1986, secondo il remittente sfocerebbe in disposizioni retroattive tese ad interpretare il contenuto di un provvedimento amministrativo, già rimesso al giudizio dell'autorità giudiziaria, e perciò inciderebbe in modo arbitrario sull'esercizio della funzione giurisdizionale, in violazione degli artt. 102 e 113 della Costituzione, e lederebbe il diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione;

  che, inoltre, l'art. 1 del citato decreto-legge n. 227 del 1996, dettando i criteri per la determinazione dell'importo da riconoscere all'ENEL a titolo di compensazione del minor conferimento al fondo di dotazione, tenderebbe a sanare a posteriori e con effetto retroattivo il comportamento dell'ENEL, già demandato alla valutazione dell'autorità giudiziaria, consistente nel contabilizzare in bilancio i proventi delle quote prezzo alla voce "ricavi tariffari" anzichè a quella "fondo di dotazione", violando così gli artt. 102 e 113 della Costituzione;

  che il d.l. n. 227 del 1996 sarebbe stato emanato altresì in assenza dei requisiti costituzionali di necessità e di urgenza, in violazione dell'art. 77 della Costituzione;

  che, infine, sarebbe illegittimo il criterio stabilito dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 227 del 1996, che addosserebbe agli utenti, retroattivamente, il pagamento degli interessi composti, calcolati in base al tasso ufficiale di sconto, sugli importi riconosciuti all'ENEL;

  che si é costituito in giudizio l'ENEL, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili, in quanto il d.l. n. 227 del 1996 é decaduto per mancata conversione in legge, mentre l'originario testo dell'art. 3, comma 240, della legge n. 549 del 1995 é stato travolto dal sopravvenuto d.l. 13 settembre 1996, n. 473; nè potrebbe la questione essere trasferita sul successivo decreto-legge, in quanto la nuova norma recherebbe una disciplina totalmente diversa da quella precedentemente dettata;

  che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo a sua volta che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili, in quanto il disposto del comma 240 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, già sostituto dall'art. 1 del d.l. n. 227 del 1996, é stato abrogato dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 473 del 1996, e per altro verso il d.l. n. 227 del 1996 é decaduto per mancata conversione, mentre la materia é stata disciplinata ex novo dall'art. 1 del d.l. n. 473 del 1996.

  Considerato che le tre ordinanze sollevano la medesima questione, e pertanto i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

  che il d.l. n. 227 del 1996 é decaduto per mancata conversione in legge, senza che i suoi effetti siano stati fatti salvi da una legge ai sensi dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione;

  che, successivamente alla proposizione delle questioni, é sopravvenuto il d.l. 13 settembre 1996, n. 473, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1996, n. 577, il cui art. 1 dispone che gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 (concernenti le maggiorazioni tariffarie per cui é giudizio) cessano a decorrere dal 30 giugno 1996 (comma 1), e che a decorrere dal 30 giugno 1997 non é ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe determinate ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, inglobandosi nella tariffa, a cura dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati, purchè non destinati alle entrate dello Stato, e in misura comunque coerente con le normali condizioni della concorrenza e del mercato (comma 2);

  che lo stesso art. 1, comma 3, del d.l. n. 473 del 1996 ha abrogato il comma 240 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995;

  che, da ultimo, l'art. 5 del d.l. 11 marzo 1997, n. 50, tuttora in attesa di conversione, ha disposto che fino a quando l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non avrà assunto le determinazioni, in materia di tariffe elettriche, di cui all'art. 1, comma 2, del citato d.l. n. 473 del 1996, convertito in legge n. 577 del 1996, restano in vigore le norme in materia applicate alla data del 31 dicembre 1996 - data peraltro posteriore a quella in cui si sono verificate la decadenza del d.l. n. 227 del 1996 nonchè l'abrogazione, in forza dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 473 del 1996, dell'art. 3, comma 240, della legge n. 549 del 1995 -, e che "sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi" del medesimo art. 5;

  che pertanto deve provvedersi alla restituzione degli atti al giudice a quo perchè proceda ad una nuova valutazione della rilevanza delle questioni alla luce dello jus superveniens conseguente agli eventi normativi menzionati.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Sassari.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Valerio ONIDA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.