ORDINANZA N. 115
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 48, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ferrara sul ricorso proposto da Enrico Farioli contro l'Ufficio IVA di Ferrara, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 novembre 1995 (r.o. n. 205 del 1996) la Commissione tributaria di primo grado di Ferrara - nel corso di un giudizio promosso da Enrico Farioli contro un atto di accertamento induttivo dell'Ufficio IVA di Ferrara, con cui gli veniva contestata l'omessa presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 1987, oltre alla omessa registrazione di operazioni attive, con conseguente applicazione delle sanzioni di legge - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale:
- dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui non prevede, nell'ipotesi in cui il contribuente sia stato nell'impossibilità di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in questione per cause di forza maggiore, la possibilità di computare in detrazione l'IVA corrisposta sulle fatture d'acquisto di beni e servizi;
- dell'art. 48, ultimo comma, dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972, nella parte in cui non consente agli organi del contenzioso tributario di dichiarare non dovute le pene pecuniarie, sempre nella ipotesi predetta;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per la infondatezza della questione;
Considerato che l'ordinanza di rimessione non tiene conto delle soluzioni ermeneutiche alle quali é approdata la giurisprudenza;
che, quanto alla prima questione, va ricordato l'orientamento secondo il quale l'accertamento induttivo di cui al citato art. 55 non comporta automaticamente la perdita, in sede di esercizio del diritto di detrazione dell'IVA assolta per rivalsa sugli acquisti di beni e servizi (ex art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972), del relativo credito maturato, in quanto la disposizione predetta non esclude di poter dimostrare l'entità dei crediti vantati, nel caso di incolpevole impossibilità di produrre i relativi documenti, con altri mezzi probatori, purchè compatibili con la disciplina dell'imposta in questione e con i principi generali accolti dall'ordinamento processuale tributario;
che, del pari, quanto all'altra questione sollevata dal rimettente, occorre rammentare quella giurisprudenza che, pur ritenendo sufficiente ai fini della irrogazione delle pene pecuniarie la semplice volontarietà del comportamento sanzionato, la cui prova non incombe all'amministrazione, non esclude tuttavia l'esonero da sanzioni in presenza della dimostrazione di esimenti assolute (Cass. SS.UU. nn. 125 e 127 del 1993);
che, pertanto, le questioni prospettate sono da reputare manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 48, ultimo comma, e dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Ferrara, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.
Renato GRANATA, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997