ORDINANZA N. 107
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Giuliano VASSALLI, Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 181, primo comma, del codice di procedura civile, come novellato dall'art. 4, comma 1-bis, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) e dell'art 309 del codice di procedura civile, promossi con n. 21 ordinanze emesse il 28 giugno, il 10 luglio (n. 2 ordinanze), il 28 giugno (n. 2 ordinanze), il 18 maggio, il 22 maggio, il 10 luglio, il 17 giugno, il 5 giugno, il 9 luglio, il 7 ottobre, il 18 maggio (n. 2 ordinanze), il 22 ottobre, il 7 ottobre (n. 2 ordinanze), il 22 ottobre (n. 2 ordinanze) ed il 9 dicembre 1996 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Monza, rispettivamente iscritte ai nn. 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1346, 1347, 1348 del registro ordinanze 1996 ed ai nn. 38, 40, 41, 42, 43, 44 e 46 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1996 e n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che il Pretore di Monza, con ventuno ordinanze di contenuto fra loro assai simile, emesse nell'ambito di altrettanti procedimenti civili, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, e 97 della Costituzione, dell'art. 181, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, e dell'art. 309 del codice di procedura civile nel testo risultante dal rinvio contenuto nel medesimo art. 181;
che il giudice a quo, dopo aver brevemente ricostruito l'iter che ha portato alla graduale entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, di riforma del processo civile, ha osservato che la norma impugnata, dopo essere stata modificata dall'art. 16 della legge n. 353 del 1990, é stata nuovamente ritoccata, in sede di conversione del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, con la reintroduzione della versione precedentemente vigente, sicchè attualmente la cancellazione della causa dal ruolo può avvenire solo ad una successiva udienza fissata dal giudice, della quale il cancelliere deve dare comunicazione alle parti costituite;
che nelle ordinanze di rimessione il Pretore, oltre a dubitare della legittimità costituzionale della norma impugnata in riferimento all'art. 97 Cost., ha rilevato che la medesima si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, perchè il dilazionamento dei tempi del processo, rimesso al sostanziale arbitrio dei difensori, determinerebbe una lesione dell'effettività della tutela giurisdizionale, comportando anche la sottrazione di risorse finanziarie che potrebbero essere utilmente destinate a migliorare la funzionalità del servizio giustizia;
che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate vengano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.
Considerato che i giudizi, concernendo questioni di identico contenuto, vanno riuniti per essere decisi contestualmente;
che questa Corte, con ordinanza n. 7 del 1997, ha già dichiarato la manifesta infondatezza di altre questioni di legittimità costituzionale identiche a quelle attuali, sollevate dal medesimo Pretore di Monza e da altra autorità giudiziaria;
che il giudice a quo non adduce nelle presenti ordinanze di rimessione motivi nuovi o diversi di censura delle norme, limitandosi anzi a richiamare il contenuto delle proprie precedenti ordinanze, già oggetto dell'indicata decisione di questa Corte;
che, pertanto, anche le presenti questioni debbono ritenersi manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 181, primo comma, del codice di procedura civile, come novellato dall'art. 4, comma 1-bis, della legge 20 dicembre 1995, n. 534, e dell'art. 309 del codice di procedura civile sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, e 97 della Costituzione, dal Pretore di Monza con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 aprile 1997,
Giuliano VASSALLI, Presidente
Fernando SANTOSUOSSO, Redattore
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.