ORDINANZA N. 48
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità dell'art. 65, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), modificato dall'art. 13 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19, promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1996 dal Tribunale di Pordenone, nel procedimento a carico di Beniamino De Marchi e Fernanda Moras, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;
udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
RITENUTO che, con ordinanza emessa il 10 gennaio 1996 nel corso di un procedimento penale per i reati di costruzione edilizia in difformità dalla concessione e di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione intimato dal sindaco, il Tribunale di Pordenone, chiamato a pronunciarsi sul riesame del decreto di sequestro preventivo di un fabbricato in corso di costruzione disposto dal giudice per le indagini preliminari, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 25 della Costituzione ed agli artt. 116 della Costituzione e 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 2, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), modificato dall'art. 13 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19;
che, secondo la disposizione denunciata, rientrano fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli rivolti alla demolizione e ricostruzione di singoli edifici;
che, ad avviso del giudice rimettente, questa disposizione sarebbe in contrasto con il principio di razionalità e ragionevolezza, in quanto comprenderebbe nel concetto di ristrutturazione edilizia ciò che è ontologicamente diverso, come la demolizione e ricostruzione di un edificio, le quali non conservano l'organismo edilizio originario ma lo trasformano in uno completamente nuovo;
che la diversità di disciplina rispetto a quella prevista dalla legge statale -- che, definendo gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, non comprenderebbe tra gli interventi di ristrutturazione edilizia la demolizione totale e ricostruzione (art. 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457) -- determina, ad avviso del giudice rimettente, la lesione del principio di eguaglianza, assoggettando ad un regime diverso la medesima attività, e la violazione di principi fondamentali della legislazione dello Stato in materia urbanistica (art. 31, lettera d), della legge n. 457 del 1978), che costituiscono un limite per la potestà legislativa regionale (artt. 116 Cost. e 4 e 5 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
che, inoltre, sarebbe violato il principio di riserva allo Stato della potestà punitiva penale (art. 25 Cost.), giacché la diversa qualificazione urbanistica della medesima condotta determinerebbe un differente trattamento penale, dato che nel territorio regionale non costituirebbe reato una condotta penalmente sanzionata nel restante territorio dello Stato;
che la rilevanza della questione è motivata con la necessità di verificare se la concessione edilizia rilasciata per la ristrutturazione edilizia consenta anche la demolizione e ricostruzione dell'edificio;
che l'ordinanza di rimessione precisa che il sequestro dell'immobile era stato disposto dal giudice per le indagini preliminari sia perché l'attività edilizia era stata realizzata in difformità da quanto previsto dalla concessione edilizia, sia perché gli indagati non avevano osservato l'ordine di sospensione dei lavori intimato dal sindaco;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuta la Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata.
CONSIDERATO che la questione di legittimità costituzionale riguarda l'inclusione, prevista dalla disposizione regionale denunciata, della demolizione e ricostruzione di singoli edifici nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, i quali invece, secondo i principi della legge statale, resterebbero esclusi da tale tipo di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
che dall'ordinanza di rimessione e dagli atti da essa richiamati, quali sono riscontrabili nel relativo fascicolo, risulta che il decreto di sequestro preventivo dell'immobile, sul quale il giudice rimettente è chiamato a pronunciarsi, è stato adottato, tra l'altro, perché la costruzione era stata realizzata in difformità da quanto previsto dalla concessione edilizia, sicché non rileva nel giudizio principale verificare ulteriormente se, laddove i lavori fossero in ipotesi conformi alla concessione, la ristrutturazione possa comprendere la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile per irrilevanza (da ultimo, ordinanza n. 191 del 1996).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, comma 2, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), modificato dall'art. 13 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 25 della Costituzione ed agli artt. 116 della Costituzione e 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Tribunale di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1997
Presidente: dott. Renato GRANATA
Redattore: prof. Cesare MIRABELLI
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1997.