SENTENZA N.23
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione:
- del regio decreto 9 agosto 1943, n. 718, "Mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni";
- del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, "Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio";
- della legge 4 gennaio 1951, n. 2, "Varianti ai ruoli organici della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio e del Corpo delle miniere e istituzione della Direzione generale delle miniere presso il Ministero stesso";
- della legge 7 giugno 1951, n. 434, "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e commercio";
- della legge 15 dicembre 1960, n. 1483, "Istituzione di una nuova Direzione generale e riordinamento dei ruoli organici del personale della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio";
- della legge 26 settembre 1966, n. 792, "Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura";
- dell'articolo 39 (Riordinamento della Direzione generale della produzione industriale) della legge 5 ottobre 1991, n. 317, "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese";
- della legge 12 ottobre 1966, n. 842, "Soppressione dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni";
- dell' articolo 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni";
- del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, "Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni";
- dell'articolo 22 concernente la riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", iscritto al n. 91 del registro referendum.
Vista l'ordinanza del 26-27 novembre 1996 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta;
udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per i delegati dei Consigli regionali della Lombardia, del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Calabria, del Veneto e della Toscana.
Ritenuto in fatto
1. -- L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 30 settembre 1996 dai Consigli regionali delle regioni Piemonte (delibera del 25 settembre 1996), Veneto (delibera del 26 settembre 1996), Valle d'Aosta (delibera del 26 settembre 1996), Lombardia (delibera del 24 settembre 1996), Calabria (delibera del 28 settembre 1996) e Toscana (delibera del 28 settembre 1996), concernente l'abrogazione dei seguenti testi normativi:
1) - regio decreto 9 agosto 1943, n. 718, "Mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni";
2) - decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, "Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio";
3) - legge 4 gennaio 1951, n. 2, "Varianti ai ruoli organici della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio e del Corpo delle miniere e istituzione della Direzione generale delle miniere presso il Ministero stesso";
4) - legge 7 giugno 1951, n. 434, "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e commercio";
5) - legge 15 dicembre 1960, n. 1483, "Istituzione di una nuova Direzione generale e riordinamento dei ruoli organici del personale della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio";
6) - legge 26 settembre 1966, n. 792, "Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura";
7) - articolo 39 (Riordinamento della Direzione generale della produzione industriale) della legge 5 ottobre 1991, n. 317, "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese";
8) - legge 12 ottobre 1966, n. 842, "Soppressione dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni";
9) - articolo 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni";
10) - decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, "Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni".
2. -- Con ordinanza in data 26 novembre 1996, l'Ufficio centrale per il referendum, verificata la regolarità della richiesta abrogativa, l'ha dichiarata legittima, modificando il testo del quesito referendario alla luce dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, relativo alla riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, già istituita dalla legge 15 dicembre 1960, n. 1483, oggetto del quesito.
3. -- I Consigli regionali promotori del referendum hanno, in memoria, concluso per l'ammissibilità del referendum, sottolineando come il quesito abbia ad oggetto l'esistenza dell'attuale organismo ministeriale, e non la pluralità delle competenze discrezionalmente attribuite dal legislatore. Lungi dall'essere soppresse, esse andrebbero redistribuite secondo il principio costituzionale di sussidiarietà - ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2, 5 e 114 della Costituzione - riconoscendo in tal modo una più ampia autonomia alle Regioni e agli enti locali.
E' dunque evidente - ad avviso dei promotori - la matrice razionalmente unitaria dell'oggetto della richiesta referendaria, che è quella di far venire meno l'attuale organizzazione unitaria. Di conseguenza, dopo l'eventuale abrogazione referendaria non sarebbe legittima la ricostituzione di una struttura ministeriale sostanzialmente invariata per la cura delle competenze di interesse nazionale. Si richiama al riguardo la sentenza n. 35 del 1993 con la quale la Corte ha ritenuto ammissibile la richiesta di referendum popolare di soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo senza sollevare alcun dubbio di disomogeneità del quesito per la molteplicità settoriale delle competenze ad esso spettanti.
Considerato in diritto
1. -- La richiesta di referendum popolare investe i seguenti testi normativi:
1) - regio decreto 9 agosto 1943, n. 718, "Mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni";
2) - decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, "Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio";
3) - legge 4 gennaio 1951, n. 2, "Varianti ai ruoli organici della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio e del Corpo delle miniere e istituzione della Direzione generale delle miniere presso il Ministero stesso";
4) - legge 7 giugno 1951, n. 434, "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e commercio";
5) - legge 15 dicembre 1960, n. 1483, "Istituzione di una nuova Direzione generale e riordinamento dei ruoli organici del personale della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio";
6) - legge 26 settembre 1966, n. 792, "Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura";
7) - articolo 39 (Riordinamento della Direzione generale della produzione industriale) della legge 5 ottobre 1991, n. 317, "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese";
8) - legge 12 ottobre 1966, n. 842, "Soppressione dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni";
9) - articolo 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni";
10) - decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, "Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni";
11) - art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
2. -- Il quesito referendario mira alla soppressione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Analoga richiesta di iniziativa regionale venne formulata, com'è noto, nel 1992. In quella occasione la Corte (sent. n. 36 del 1993) osservò che l'operazione referendaria, nell'ipotesi di eventuale esito positivo, avrebbe potuto soltanto parzialmente mutilare, non certo sopprimere, il complesso organizzatorio rispondente al nome di Ministero dell'industria, commercio e artigianato. Questo, infatti, si presenta come il risultato di una stratificazione normativa non riducibile alle parziali indicazioni legislative fornite attraverso quel quesito. Ragion per cui la Corte sanzionò con l'inammissibilità la richiesta per «mancanza di chiarezza del quesito e dell'intera operazione referendaria», concludendo che «l'abrogazione delle norme sottoposte a referendum sarebbe incoerente e contraddittoria con la permanenza di altre alle prime strettamente connesse» (con esplicito richiamo alla sentenza n. 29 del 1981).
3. -- Le Regioni hanno sì incluso nel nuovo quesito tutte le disposizioni concernenti l'organizzazione ministeriale, ma non le «altre alle prime strettamente connesse», cioè quelle che attengono alle funzioni dell'apparato.
Una consapevole espressione di voto non può non vedere connessi gli aspetti organizzativi e funzionali del dicastero, affinché colui che manifesta la sua volontà nell'ambito della consultazione referendaria sia posto in grado di conoscere quali funzioni verranno private dell'attuale centro d'imputazione. Diversamente, si determinerebbe una mancanza di chiarezza della domanda tale da rendere inammissibile il quesito. Che è propriamente quanto si verifica nel caso di specie, dove vi è una palese incongruità del quesito rispetto all'oggetto reale del referendum, il quale - riguardando, come s'è detto, la soppressione del Ministero dell'industria - non può non coinvolgere nella domanda l'esame delle molteplici funzioni che ad esso sono attribuite dalla complessa stratificazione normativa di cui si è fatta testé menzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del regio decreto 9 agosto 1943, n. 718, "Mutamento della denominazione del Ministero delle corporazioni"; del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, "Riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio"; della legge 4 gennaio 1951, n. 2, "Varianti ai ruoli organici della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio e del Corpo delle miniere e istituzione della Direzione generale delle miniere presso il Ministero stesso"; della legge 7 giugno 1951, n. 434, "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, concernente revisione del ruolo organico della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e commercio"; della legge 15 dicembre 1960, n. 1483, "Istituzione di una nuova Direzione generale e riordinamento dei ruoli organici del personale della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio"; della legge 26 settembre 1966, n. 792, "Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria e agricoltura" e, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese"; della legge 12 ottobre 1966, n. 842, "Soppressione dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni"; e, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 12 agosto 1982, n. 576, "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni"; del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, "Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione dell'art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni"; e, nelle parti indicate in epigrafe, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", richiesta dichiarata legittima, con ordinanza in data 26-27 novembre 1996, dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997
Il Presidente: Renato Granata
Il redattore: Francesco Guizzi
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.