Ordinanza n. 12

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 12

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Dott. Renato GRANATA, Presidente

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-        Avv. Massimo VARI

-        Dott. Cesare RUPERTO

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

-        Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-        Prof. Valerio ONIDA

-        Prof. Carlo MEZZANOTTE

-        Avv. Fernanda CONTRI

-        Prof. Guido NEPPI MODONA

-        Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI  

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ((Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1995 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Fallimento Club Roman Fashion s.r.l. e Banca popolare dell'Etruria e del Lazio s. coop. a r.l. iscritta al n. 602 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale dell'anno 1996.

Visto l'atto di costituzione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S, coop. a r.l.;

udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il Giudice relatore Renato Granata.

Ritenuto che nel corso di giudizio promosso dal Fallimento Club Roman Fashion s.r.l. contro la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S. coop. a r.l. l'adita Corte d'appello di Roma ha sollevato, con ordinanza del 14 marzo 1995, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.67 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - nella parte in cui prevede che, in caso di consecuzione tra la procedura di amministrazione controllata ed il fallimento, i termini di esperibilità della revocatoria fallimentare decorrono dalla data di inizio della procedura di amministrazione controllata e non da quella di apertura del fallimento;

che secondo la Corte rimettente le due procedure in questione sono diverse e non assimilabili per essere l'amministrazione controllata volta al risanamento ed al ritorno in bonis dell'impresa attraverso il superamento di una situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, mentre il fallimento presuppone l'irriversibilità del dissesto;

che quindi sarebbe violato il principio di ragionevolezza per essere i limiti temporali di esperibilità dell'azione revocatoria agganciati, in caso di consecuzione delle due procedure, all'Amministrazione controllata, pur essendo il rimedio della revocatoria previsto soltanto nell'ambito del fallimento;

che si è costituita la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S. coop. a r.l. e - aderendo alle prospettazioni dell'ordinanza di rimessione - ha concluso per la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione censurata.

Considerato che questa Corte con sentenza n. 110 del 1995 ha già giudicato non fondata tale questione ritenendo in particolare che «le situazioni comparate presentano comunque un innegabile nucleo fondamentale comune» che ne rende non irragionevole l'equiparazione agli effetti suddetti;

che successivamente la medesima questione è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n.224 del 1995;

che la Corte rimettente non introduce argomenti nuovi, né prospetta diversi profili di censura;

che quindi la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 del r.d. 16 marzo 1942, n.267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.

Renato GRANATA, Presidente e Redattore

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1997.