Ordinanza n. 8

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ORDINANZA N. 8

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-         Dott. Renato GRANATA, Presidente

-         Prof. Giuliano VASSALLI

-         Prof. Francesco GUIZZI

-         Prof. Cesare MIRABELLI  

-         Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-         Avv. Massimo VARI

-         Dott. Cesare RUPERTO  

-         Dott. Riccardo CHIEPPA  

-         Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-         Prof. Valerio ONIDA

-         Prof. Carlo MEZZANOTTE  

-         Avv. Fernanda CONTRI

-         Prof. Guido NEPPI MODONA  

-         Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi), promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1995 dal Pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Corsi Bruno Giordano ed altri, iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Pretore di Latina, con ordinanza in data 2 ottobre 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi), nella parte in cui, prevedendo "una sanzione pecuniaria fissa", non determinerebbero "se la misura della pena sia quella minima o massima", rendendo impossibile individuare la pena sulla quale operare i calcoli ex art. 162 del codice penale, per ammettere gli imputati alla oblazione;

che, ad avviso del remittente, le disposizioni censurate violerebbero l'art. 27 (rectius: 25, secondo comma) della Costituzione, essendo in contrasto con "il principio di certezza della norma penale, relativo anche alla misura della sanzione";

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha rilevato che nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi giudizio in ordine alla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, concludendo, in primo luogo, nel senso della inammissibilità, e, in subordine, dell'infondatezza della questione stessa.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non fa riferimento alcuno alla fattispecie concreta oggetto del giudizio, né motiva circa la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione;

che, pertanto, non risulta osservata la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice di indicare nell'ordinanza i termini e i motivi della rimessione;

che conseguentemente, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme inte- grative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dal Pretore di Latina con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.

Renato GRANATA, Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1997.