Ordinanza n. 428 del 1996

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ORDINANZA N. 428

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Dott. Renato GRANATA, Presidente

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

-     Avv. Fernanda CONTRI

-     Prof. Guido NEPPI MODONA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 342 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1996 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento penale a carico di Bussoni Ilaria ed altri, iscritta al n. 828 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

RITENUTO che la Corte di appello di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 342 del codice penale "in relazione alla misura del minimo edittale della pena";

che nella ordinanza di rimessione il giudice a quo si è limitato, nella sostanza, a richiamare le considerazioni svolte nella sentenza n. 341 del 1994, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 341 del codice penale nella parte in cui prevedeva come minimo edittale la reclusione per mesi sei.

CONSIDERATO che questa Corte, con sentenza n. 313 del 1995, peraltro del tutto trascurata dalla Corte rimettente, ha già dichiarato non fondata l'identica questione rilevando che l'offesa all'onore o al prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario o di una pubblica autorità costituita in collegio non può affatto ricondursi, sul piano della lesività, ad una mera ipotesi di oltraggio "plurimo", giacché nella fattispecie descritta dall'art. 342 del codice penale è la specifica qualità dell'organo e delle attribuzioni che esso esprime a rappresentare la connotazione tipizzante e, dunque, un valore da tutelare adeguatamente anche sotto il profilo dell'onore e del prestigio, per i naturali riverberi negativi che l'offesa può in sé determinare sul corretto e sereno svolgimento delle funzioni che il corpo o il collegio è chiamato a esercitare;

che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 342 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Renato GRANATA, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.