Ordinanza n. 426 del 1996

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ORDINANZA N. 426

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Dott. Renato GRANATA, Presidente

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

-     Avv. Fernanda CONTRI

-     Prof. Guido NEPPI MODONA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 1996 dal Pretore di Pistoia - Sezione distaccata di Monsummano Terme nel procedimento penale a carico di Baldini Roberto, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

RITENUTO che il Pretore di Pistoia - Sezione distaccata di Monsummano Terme premette, in fatto, che la difesa dell'imputato ha tempestivamente eccepito l'incompetenza per territorio, rilevando che nei confronti del medesimo imputato è stato emesso decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore di Pisa per il reato di cui all'art. 367 cod.pen. commesso in Pisa e per il connesso reato previsto dall'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, reato, quest'ultimo, in relazione al quale la competenza spetta allo stesso giudice rimettente, in conformità a quanto deciso dalla Corte di cassazione con la sentenza che ha risolto il conflitto tra il Pretore di Livorno ed il medesimo giudice a quo;

che la difesa dell'imputato - si precisa ancora nella ordinanza di rimessione - ha sottolineato come nella specie lo stesso giudice dovrebbe dichiararsi territorialmente incompetente a norma del combinato disposto degli artt. 21, comma 2, e 12, lettera b), cod.proc.pen., in quanto la competenza va radicata in capo ad un terzo giudice, identificato nel Pretore di Pisa, giacché, procedendosi separatamente nei confronti dello stesso imputato per reati connessi, competente per tutti i procedimenti è, a norma dell'art. 16 cod.proc.pen., il giudice competente per il reato più grave, vale a dire il Pretore di Pisa davanti al quale l'imputato deve essere giudicato per il reato previsto dall'art. 367 cod.pen., relativo proprio ad uno degli assegni per i quali la Corte di cassazione, risolvendo il conflitto, ha statuito la competenza del medesimo rimettente;

che il giudice a quo, pur convenendo sul merito delle prospettazioni avanzate dalla difesa in punto di incompetenza, ma reputando al tempo stesso di non poter procedere alla relativa declaratoria "attesa la natura vincolante della decisione della Corte di cassazione sulla competenza per territorio di questo Pretore, giusta la surrichiamata sentenza", ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede che tra i nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica rilevino, oltre quelli da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore, anche "quelli da cui derivi la modificazione della competenza territoriale per ragioni di connessione tra giudici egualmente competenti per materia";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

CONSIDERATO che la Corte di cassazione, allorché viene chiamata a risolvere un conflitto di competenza, provvede a determinare quale debba essere l'organo competente fra i giudici che, a norma dell'art. 28 cod.proc.pen., contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, sicché, presupposto del conflitto e al tempo stesso limite della decisione è l'esistenza di un contrasto fra determinati giudici avente ad oggetto una specifica questione di competenza riguardante l'identico fatto attribuito al medesimo imputato, senza possibilità alcuna, quindi, di annettere alla pronuncia solutoria del conflitto una portata espansiva tale da generare effetti preclusivi al di là del peculiare e circoscritto tema che, sul piano soggettivo e oggettivo, è stato devoluto alla Corte regolatrice;

che nella specie, risolto dalla Corte di cassazione un conflitto negativo di competenza territoriale, si profila e viene tempestivamente dedotta la competenza per connessione di un terzo giudice, un organo, dunque, diverso da quelli fra i quali era intervenuto il contrasto e competente in ragione di un criterio diverso da quello esaminato dalla Corte medesima, cosicché non v'è ragione alcuna che impedisca al giudice rimettente di declinare la propria competenza in favore dell'organo che esercita la vis attractiva, proprio perché vincolato dalla pronuncia della Corte di cassazione soltanto nei confronti del primo giudice confliggente e nei limiti del fatto e del tema che ha formato oggetto del contrasto;

che, pertanto, risultando erronea la premessa interpretativa da cui ha tratto origine la questione, la stessa deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 101 della Costituzione, dal Pretore di Pistoia - Sezione distaccata di Monsummano Terme con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Renato GRANATA, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.