ORDINANZA N.404
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1995 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Vieder Alois e Comune di Cornedo iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale dell'anno 1996;
udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il Giudice relatore Renato Granata;
RITENUTO che con ordinanza del 21 novembre 1995 - emessa in un giudizio di opposizione alla stima dell'indennizzo espropriativo di un suolo edificatorio, effettuata in applicazione dell'art. 8, comma primo, della legge della Provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 - l'adita Corte di appello di Trento ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale della norma suddetta, per contrasto con gli artt. 3, 5, 42 della Costituzione e 4 e 8 dello statuto del Trentino-Alto Adige, in relazione all'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359;
che secondo il giudice a quo il criterio indennitario, per l'espropriazione di aree fabbricabili, stabilito dalla disposizione provinciale denunciata facendo riferimento al giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita ridotto del 25%, sarebbe incompatibile con la ben più restrittiva disciplina statuale, basata sul criterio della semisomma del valore venale e di quello dominicale ex art. 24 del d.P.R. n. 917 del 1986, con ulteriore riduzione del 40%, introdotto, dal citato art. 5-bis del decreto-legge n.333 del 1992; disciplina questa che costituisce normativa di grande riforma economico-sociale e che quindi è di obbligatoria osservanza anche per le Regioni e le Provincie autonome titolari in materia di competenza legislativa primaria.
CONSIDERATO che analoga questione è stata già decisa da questa Corte con sentenza n. 80 del 1996, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui determina l'indennità di espropriazione con criterio non adeguato a quello stabilito dall'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333, inserito dalla legge statale 8 agosto 1992, n.359;
che pertanto la questione è manifestamente inammissibile atteso che la citata disposizione, nel contenuto precettivo censurato dalla Corte rimettente, è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 42 della Costituzione e 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1982, n.670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Corte di appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.
Renato GRANATA, Presidente
Renato GRANATA, Redattore
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.