Sentenza n. 373 del 1996

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SENTENZA N. 373

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285), promosso dal Pretore di Cremona con due ordinanze emesse il 4 gennaio 1996; dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Cremona con ordinanza emessa il 20 ottobre 1995; dal Pretore di Cremona con ordinanze emesse il 15 dicembre 1995, il 28 e il 26 febbraio 1996;

rispettivamente iscritte ai nn. 176, 177, 194, 207, 482, 488 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10, 11 e 22, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

1. -- Con ordinanza emessa il 4 gennaio 1996 (reg. ord. n. 176 del 1996) nel corso di un procedimento penale per la contravvenzione -- prevista dall'art. 176, commi 1, lettera a), e 19, del codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) -- di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade, il Pretore di Cremona ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del comma 22 dello stesso art. 176, nella parte in cui prevede che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non possa essere irrogata per un periodo di tempo inferiore a sei mesi, anche quando non sussista alcuna situazione di pericolo, mentre la stessa sanzione, in caso di violazioni di altre norme della circolazione, commesse negli stessi spazi, dalle quali derivino danni alle persone (lesioni personali colpose o omicidio colposo), e' applicata per un periodo inferiore (art. 222 del codice della strada).

Il Pretore di Cremona osserva che la norma denunciata tende a garantire condizioni di sicurezza nella circolazione sulle autostrade e nei luoghi ad esse assimilati, vietando agli utenti comportamenti pericolosi, tali da determinare grave turbamento della circolazione, giacche' gli altri utenti che percorrono strade con direzione obbligatoriamente orientata contano su di un assetto di marcia conforme a quanto le norme della circolazione impongono.

Il giudice rimettente, nel rilevare che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida reprime, in questi casi, con maggiore efficacia della pena principale (arresto e ammenda) lo scorretto esercizio della circolazione, ritiene tuttavia eccessiva la durata minima della sospensione della patente, stabilita dalla norma denunciata in sei mesi. Questa misura sarebbe palesemente arbitraria, giacche' per condotte in contrasto con altre norme della circolazione che determinano la lesione di beni di rango costituzionale, quali la salute o la vita della persona, la durata della stessa sanzione e' contenuta in periodi più brevi (minimo quindici giorni, nel caso di lesione personale colposa lieve, due mesi per omicidio colposo).

Questo differente trattamento sanzionatorio non sarebbe riconducibile ad alcun criterio giustificativo e determinerebbe non solo un'evidente disparità di trattamento, ma anche una intrinseca irrazionalità della norma denunciata.

Il giudice rimettente motiva la rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio che e' chiamato ad emettere, rilevando che l'imputato potrebbe ottenere la sospensione della patente di guida per una durata minore, se trovasse applicazione la misura della sanzione prevista dall'art. 222 del codice della strada (indicato quale termine di comparazione) per reati considerati più gravi.

2. -- Identiche questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate dallo stesso Pretore di Cremona, nel corso di altrettanti procedimenti penali per contravvenzioni al divieto di inversione del senso di marcia nelle autostrade, con ordinanze emesse il 4 gennaio 1996 (reg. ord. n. 177 del 1996), il 28 febbraio 1996 (reg. ord. n. 482 del 1996) ed il 26 febbraio 1996 (reg. ord. n. 488 del 1996), e dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Cremona con ordinanza emessa il 20 ottobre 1995 (reg. ord. n. 194 del 1996).

3. -- Nel corso di un procedimento civile di opposizione al provvedimento del Prefetto di sospensione della patente di guida, il Pretore di Cremona, con ordinanza emessa il 15 dicembre 1995 (reg. ord. n. 207 del 1996), ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

4. -- In tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza delle questioni.

L'Avvocatura ritiene che le ordinanze di rimessione non tengano in adeguata considerazione le finalità di prevenzione e dissuasione proprie della norma denunciata, che prevede la sospensione della patente di guida per un periodo di tempo giustificato dall'enorme rischio potenziale determinato dai comportamenti sanzionati.

Ad avviso dell'Avvocatura, la scelta del legislatore non determinerebbe alcuna irragionevole disparità di trattamento sanzionatorio. La sospensione della patente conseguente al reato di lesioni colpose non potrebbe, da sola, ritenersi un deterrente specificamente diretto ad evitare violazioni di norme di comportamento, essendo conseguente non già direttamente alle violazioni di tali norme bensì agli ulteriori effetti dannosi, cumulandosi con le eventuali sanzioni amministrative accessorie previste per tali violazioni. Al contrario, la grave sanzione accessoria prevista dall'art. 176 del codice della strada e' diretta a costituire un sicuro deterrente al compimento di una manovra, che e' giustamente considerata dal legislatore come fonte potenziale di gravissimi rischi.

In prossimità della camera di consiglio, l'Avvocatura ha depositato una memoria per ribadire le deduzioni già svolte nell'atto di intervento, sottolineando che, nel caso di inversione del senso di marcia sulle autostrade, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ha un carattere centrale, mentre nelle ipotesi di omicidio colposo e di lesioni personali la legge assegna un ruolo preminente alla sanzione penale, anche per la funzione di prevenzione generale.

Considerato in diritto

1. -- I dubbi di legittimità costituzionale investono l'art. 176, comma 22, del codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), che stabilisce la sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi come sanzione amministrativa accessoria alla contravvenzione di inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade (art. 176, commi 1, lettera a), e 19). La disposizione denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sia per disparità di trattamento che per irragionevolezza intrinseca, giacche' chi effettua l'inversione di marcia, anche senza determinare alcun pericolo effettivo, subirebbe la sospensione della patente per un periodo sproporzionatamente maggiore di quello previsto per chi negli stessi spazi, violando altre norme della circolazione, offende l'integrità fisica o la vita delle persone (art. 222 codice della strada).

2. -- Le ordinanze di rimessione prospettano questioni identiche, investendo la medesima disposizione legislativa con riferimento allo stesso parametro costituzionale. I relativi giudizi possono essere, pertanto, riuniti per essere decisi congiuntamente.

3. -- Anzitutto deve essere dichiarata l'inammissibilità della questione sollevata dal Pretore di Cremona con l'ordinanza emessa il 15 dicembre 1995 (reg.ord. n. 207 del 1996). Difatti il giudice rimettente, senza neppure descrivere i termini della controversia sottoposta al suo esame, non motiva in alcun modo la rilevanza della soluzione del dubbio di legittimità costituzionale per il giudizio che egli e' chiamato ad emettere, ne' rende esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma denunciata (si veda, da ultimo, sentenza n.79 del 1996).

4. -- Nel merito, la questione e' infondata.

La violazione dell'art. 3 della Costituzione e' prospettata sia per irragionevolezza intrinseca della norma denunciata che per disparità di trattamento di situazioni considerate analoghe.

Ma anche l'irragionevolezza intrinseca assume, nella prospettazione che ne e' data, carattere relativo, giacche' essa sarebbe resa manifesta dall'arbitraria sproporzione della sanzione prevista con riferimento ad una situazione di pericolo presunto, considerata meno grave rispetto alla situazione, indicata anche come termine di paragone della disparità di trattamento, di danno causato con l'inosservanza di altre norme della circolazione.

Non e', dunque, posta in discussione la ragionevolezza in assoluto della misura sanzionatoria stabilita dalla norma denunciata, sicchè lo scrutinio di legittimità costituzionale si circoscrive in una valutazione di relazione, vale a dire si esaurisce nell'apprezzamento della giustificatezza o meno della diversa durata, denunciata come sperequata, della sospensione della patente prevista nei due casi.

5. -- La sospensione della patente di guida, prevista specificamente dall'art. 176, comma 22, del codice della strada, sanziona una condotta considerata, a ragione, idonea a determinare una situazione di gravissimo pericolo: la sanzione amministrativa e' necessariamente connessa all'accertamento di quella particolare contravvenzione ed alle sanzioni, detentiva e pecuniaria, previste dal comma 19 dello stesso articolo.

La sospensione della patente e' anche prevista, ma in via generale, per le violazioni di altre norme dello stesso codice quando dal fatto derivi un danno alla persona ed in ragione di questo; sicchè, in questi casi, la sanzione amministrativa si configura come accessoria ai reati di lesioni personali colpose o di omicidio colposo, qualificati da una condotta contrastante con una regola della circolazione stabilita dallo stesso codice.

In entrambi i casi, il trattamento sanzionatorio non si esprime nella sola sospensione della patente. Anzi questa, caratterizzata dall'essere accessoria all'accertamento di un reato, si combina con il trattamento penale e si cumula con questo nel determinare il complesso delle sanzioni da irrogare in ciascun caso di violazione della legge.

Se non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive effettuate dal legislatore ne' stabilire quantificazioni sanzionatorie (sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995), tuttavia e' compito della Corte verificare se l'uso della discrezionalità legislativa, anche in questo settore, rispetti il limite della ragionevolezza, anche nel raffronto tra trattamenti sanzionatori diversi (sentenza n. 341 del 1994).

Ma tale raffronto non può essere effettuato, come prefigura invece il giudice rimettente, separatamente per uno solo degli elementi sanzionatori previsti per i diversi reati posti in comparazione; al contrario, si deve tener conto della disciplina sanzionatoria complessiva quando, appunto, una molteplicità di sanzioni, sia pure di tipo diverso, si somma e si integra reciprocamente.

Non e' dunque possibile fondare un giudizio di disparità di trattamento o di irragionevolezza avendo a riferimento l'asserita sproporzione delle sole sanzioni amministrative accessorie, senza considerare in alcun modo le pene alle quali esse accedono nel delineare il trattamento sanzionatorio complessivo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Cremona con l'ordinanza emessa il 15 dicembre 1995, iscritta al n. 207 reg.ord. del 1996;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice della strada, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Cremona e dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Cremona con le altre ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/10/96.

Mauro FERRI, Presidente

Cesare MIRABELLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 02/11/96.