ORDINANZA N. 368
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Matera nel procedimento penale a carico di Grassano Pietro, iscritta al n. 790 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale dell'anno 1995.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.
RITENUTO che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera -- nel corso del procedimento penale a carico di Grassano Pietro, imputato del reato di cui all'art. 697 del codice penale, per avere detenuto dieci cartucce caricate a palla unica per fucile da caccia cal. 12, senza averne fatto denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza -- con l'ordinanza indicata in epigrafe ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi);
che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata, prevedendo l'esenzione dall'obbligo di denuncia, stabilito dall'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per il possessore di armi regolarmente denunciate, che detenga munizioni per armi comuni da sparo non eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucile da caccia, e non anche per il possessore di cartucce a palla unica che versi nella medesima situazione, determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento, perchè tali situazioni sarebbero solo di fatto difformi, ma nella sostanza omologabili;
che, infatti, secondo il rimettente, anche la detenzione di cartucce a palla unica per fucile da caccia regolarmente denunciato sarebbe caratterizzata dallo stretto rapporto funzionale tra le munizioni e l'arma, dalla specifica destinazione venatoria delle cartucce e dall'essere queste, entro l'indicato limite numerico, la normale dotazione dell'arma stessa: elementi tutti che, costituendo la ratio della norma impugnata, giustificherebbero l'esenzione dall'obbligo di denuncia delle cartucce a pallini;
che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.
CONSIDERATO che la materia della detenzione di armi e munizioni e', dallo Stato, assoggettata a controlli severi, al fine di una rigorosa protezione della sicurezza collettiva;
che il diverso regime al quale e' sottoposto il possessore di armi regolarmente denunciate, che detenga munizioni per arma comune da sparo non eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia, rispetto al possessore di arma da caccia, del pari denunciata, che detenga però cartucce a palla unica entro i medesimi limiti numerici, e' frutto di una valutazione compiuta dal legislatore in ordine alla maggiore pericolosità ed offensività delle cartucce a palla unica, usate per la caccia alle grosse prede, rispetto alle munizioni "spezzate", utilizzate per la caccia di prede più piccole.
Valutazione, questa, che, non apparendo arbitraria o irrazionale, non può essere censurata da questa Corte;
che pertanto la denunciata violazione del principio costituzionale di eguaglianza deve, nella specie, escludersi e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/10/96.
Mauro FERRI, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in cancelleria il 30/10/96.