ORDINANZA N. 365
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 e 5 (recte: 5 e 6) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e dell'art.10, numero 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1994 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma, sul ricorso proposto dall'Ufficio IVA di Roma contro la s.r.l. Sporting Club della Vela, iscritta al n. 836 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1995;
udito nella Camera di consiglio del 10 luglio 1996 il Giudice relatore Francesco Guizzi.
RITENUTO che la Commissione tributaria di secondo grado di Roma, III sezione, investita dell'appello promosso dall'ufficio IVA di Roma nei confronti della s.r.l. Sporting Club della Vela avverso la decisione n.92140693 del 1992 della Commissione tributaria di primo grado di Roma, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 (recte: 5 e 6) del d.P.R. 6 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nonchè, eventualmente, dell'art.10, numero 14, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, nella parte in cui prevedono la decadenza del componente eletto membro del Parlamento in luogo della semplice sospensione dalle funzioni giurisdizionali;
che uno dei componenti il Collegio rimettente e' stato eletto senatore della Repubblica, e pertanto, in base alle disposizioni citate, dovrebbe decadere dall'incarico di componente della commissione tributaria per incompatibilità;
che non vi sarebbe però, ad avviso della Commissione, nesso funzionale fra l'indipendenza dell'organo giurisdizionale e la comminatoria della decadenza;
che la nuova disciplina del contenzioso tributario (art. 8, comma 4, del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 545) sostituisce alla decadenza la fattispecie, più razionale, della sospensione dalle funzioni;
che la decadenza - illegittima per violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione - non avrebbe giustificazione nella legge delega (legge 9 ottobre 1971, n. 825), ove non si rinviene alcuna prescrizione al riguardo, con lesione, dunque, dell'art. 76 della Costituzione;
che la rilevanza della questione sarebbe evidente, per l'incidenza della sua risoluzione sulle questioni attinenti alla composizione del Collegio e alla sua eventuale integrazione.
CONSIDERATO che al momento della emissione dell'ordinanza del giudice a quo non si e' realizzato il temuto effetto decadenziale, che concretizzerebbe la lesione dei citati parametri costituzionali;
che il dubbio di legittimità costituzionale e' dunque sollevato in via ipotetica, con conseguente, palese irrilevanza della questione;
che, inoltre, a decorrere dall'insediamento il 1° aprile 1996 delle nuove commissioni tributarie, sia provinciali sia regionali, sono abrogati gli articoli da 2 a 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e quindi non e' più in essere l'organo giurisdizionale rimettente (art.42, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito, senza modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n.495; norma attuata dal decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4 e 5 (recte: 5 e 6) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e dell'art. 10, numero 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), sol levata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/10/96.
Mauro FERRI, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 30/10/96.