ORDINANZA N. 323
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Avv. Mauro FERRI, Presidente
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, promossi con ordinanze emesse:
1) il 7 dicembre 1995 dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria sul ricorso proposto da Mario Salvatore Guarna contro l'Ente poste italiane, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1996;
2) il 3 novembre 1995 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Paolo Amedeo Candido contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni, iscritta al n. 308 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di costituzione di Paolo Amedeo Candido nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il Giudice relatore Massimo Vari.
RITENUTO che, con ordinanza emessa il 7 dicembre 1995 (r.o. n. 246 del 1996), il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, nel giudizio proposto da Mario Salvatore Guarna contro l'Ente poste italiane, per l'annullamento del provvedimento con il quale era stata respinta la sua domanda di concessione dell'equo indennizzo, in conformità con il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e dell'Ufficio medico legale del Ministero della sanità, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, il quale prevede la definitività dei giudizi collegiali delle Commissioni mediche ospedaliere ai fini del riconoscimento dell'infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'art. 166 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo;
che, ad avviso del rimettente, la norma censurata, comportando la possibile coesistenza della affermazione e della negazione della dipendenza da causa di servizio di una infermità, in relazione all'una o all'altra delle misure riparatorie previste dall'ordinamento, è da ritenere incostituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e per eccesso di potere legislativo sotto i profili della irragionevolezza, della contraddittorietà e della disparità di trattamento;
che, con ordinanza emessa il 3 novembre 1995 (r.o. n. 308 del 1996), il Consiglio di Stato, nel giudizio sul ricorso proposto da Paolo Amedeo Candido contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto n. 743 del 22 luglio 1993, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, del medesimo art. 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, adducendo motivazioni analoghe a quelle contenute nella ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la inammissibilità o, comunque, la infondatezza della questione;
che, in riferimento al giudizio di cui al r.o. n. 308 del 1996, si è costituita la parte privata, chiedendo l'accoglimento della questione, ovvero, in alternativa, una pronuncia interpretativa di rigetto.
CONSIDERATO che i giudizi, in quanto propongono questioni identiche o comunque connesse, vanno riuniti;
che le questioni stesse, nei termini in cui vengono sollevate, hanno già formato oggetto di esame da parte della Corte che, con sentenza n. 209 del 1996, le ha ritenute non fondate;
che le ordinanze in epigrafe non introducono profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque, suscettibili di indurre a diverso avviso, sicché le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Mauro FERRI, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1996.