Ordinanza n. 320 del 1996

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ORDINANZA N. 320

ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Avv. Mauro FERRI, Presidente

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-     Prof. Valerio ONIDA

-     Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 637, comma 1, e 38, comma 2, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1996 dal Giudice di pace di Napoli nel procedimento civile vertente tra SIPAN s.p.a. e Callà Maria Teresa, iscritta al n. 456 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il Giudice relatore Renato Granata.

RITENUTO che, con ordinanza del 14 febbraio 1996, il Giudice di pace di Napoli ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 637, comma 1, e 38, comma 2, del codice di procedura civile, per il cui combinato disposto, anche nelle procedure per emissione di decreto ingiuntivo, l'incompetenza territoriale del giudice adito, ove pur (come nella specie) paia a lui manifesta, non è rilevabile d'ufficio, bensì solo su eccezione della controparte (da proporsi, in questo caso, in sede di opposizione al decreto);

che, secondo il giudice a quo, siffatta disciplina si porrebbe in contrasto con il precetto del giudice naturale, di cui all'art. 25 della Costituzione, avallando "di fatto" possibili (ed, a quanto egli assume, diffusi) abusi dei creditori istanti che, in controversie di modesta entità economica, hanno la possibilità di adire arbitrariamente un giudice incompetente per territorio, in luogo lontano per l'ingiunto, confidando nella rinunzia di questi a proporre l'opposizione, resagli così più difficoltosa;

che nel giudizio non vi è stata costituzione di parti né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

CONSIDERATO che questione assolutamente identica, nell'oggetto e nei parametri di riferimento, è già stata esaminata da questa Corte che -- con recente ordinanza del 25 giugno 1996 n. 218 -- ne ha dichiarato la manifesta infondatezza, per la non pertinenza del parametro evocato e per la ragione che gli inconvenienti fattuali e gli abusi applicativi, che prospetta l'autorità remittente, non incidono, proprio in quanto tali, sulla legittimità della norma denunciata e trovano per altro sanzione e rimedio all'interno della stessa disciplina processuale;

che nessun nuovo argomento ora è addotto dal giudice remittente che possa indurre a discostarsi dalla precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Mauro FERRI, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1996.